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Le regole per l’adesione alla “pace fiscale” del D.L. 119/2018

Il Decreto Legge n. 119/2018 del 23 ottobre 2018 ha previsto diverse forme di pacificazione fiscale. Il decreto, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge, potrebbe subire modifiche prima dell’approvazione del testo definitivo. Le disposizioni in esso contenute sono però importanti e ne anticipiamo una prima sintesi.
 
La definizione agevolata dei PVC
L’art. 1 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC).
Secondo tale disposizione, il contribuente può definire il contenuto integrale dei PVC redatti e consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto), presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. È possibile definire solo i PVC per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
Le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità che saranno stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento.
Nella dichiarazione di “regolarizzazione” non potranno essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite pregresse.
In caso di PVC consegnato a soggetti in regime di trasparenza (ex artt. 5, 115 e 116 del TUIR) la dichiarazione potrà essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicheranno le stesse disposizioni per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, dovranno essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.
La definizione del PVC si perfezionerà con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata nei termini indicati.
In deroga allo Statuto del Contribuente, per i periodi di imposta fino al 31/12/2015 oggetto di PVC definiti, i termini di accertamento sono prorogati di due anni.
 
La definizione agevolata degli atti di accertamento
L’art. 2 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la definizione agevolata degli atti di accertamento.
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, potranno essere definiti pagando le somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso che residua dopo la data di entrata in vigore del Decreto.
La disposizione si applica, negli stessi termini, anche alle somme contenute negli inviti al contradditorio notificati entro il 24 ottobre 2018. Inoltre, la definizione è applicabile anche agli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. In questo caso, il versamento è dovuto entro 20 giorni (dunque entro il 13 novembre 2018).
È esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’UE, indicate nell’art. 2, par. 1, lettera a), della decisione n. 2014/335/UE (dazi doganali in genere), il debitore deve corrispondere oltre all’imposta anche gli interessi di mora previsti dall’art. 114, par.1, del regolamento UE n. 952/2013.
Non possono essere oggetto di definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990 (“voluntary disclosure”).
 
La rottamazione delle cartelle-ter
L’art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha previsto la possibilità di aderire a una “nuova” definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta “rottamazione delle cartelle-ter”.
Per aderire alla definizione agevolata occorrerà presentare l’apposito modello entro il 30 aprile 2019 e potranno essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Il modello da presentare, denominato modulo DA-2018, è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (PEC) possono inviare il modulo DA-2018, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia Entrate Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-2018 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.).
In alternativa il modulo di adesione può essere anche consegnato agli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
Successivamente alla presentazione, Agenzia Entrate Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunicherà l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata inviando i relativi bollettini di pagamento.
È possibile richiedere un prospetto informativo con l’elenco dei ruoli rottamabili, e non, accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e compilando e inviando successivamente la documentazione richiesta.
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

  • gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
  • le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno da pagare:

  • le somme a titolo di interessi e capitale;
  • le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

 
Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 potrà avvenire in un’unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019.
In caso di versamento rateale si applicherà il tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2019.
 
A seguito della presentazione della dichiarazione:

  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;
  2. sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata.
  • per gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:
  1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

 
L’adesione alla rottamazione di un ruolo comporta l’impegno a rinunziare alla prosecuzione dell’eventuale contenzioso riferito al ruolo stesso.
La “rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora. Tuttavia non sono applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con l’Agente di riscossione (che prevedono 72 rate o 120 rate mensili); l’adesione alla “rottamazione” comporterà quindi un maggior impegno finanziario nel breve termine.
Riteniamo innanzitutto opportuno verificare la posizione dei ruoli in essere (che talvolta riserva qualche spiacevole sorpresa).
 

ATTENZIONE: Invitiamo quindi, chi non avesse già provveduto, a richiedere ad Agenzia Entrate-Riscossione un estratto conto dei ruoli accedendo ai servizi online messi a disposizione sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

 
Chi avesse già aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione-bis”), ma non fosse riuscito a saldare le prime rate scadute, potrà regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.
L’art. 3 del D.L. n. 119/2018 stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagheranno gli importi scaduti entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla nuova rottamazione.
A tal fine, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.
Il mancato versamento delle somme dovute entro il 7 dicembre 2018 preclude la possibilità di usufruire della rottamazione-ter.
 
Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
L’art. 4 del D.L. n. 119/2018 prevede che i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano automaticamente annullati.
Non è necessaria una manifestazione di volontà da parte del beneficiario. L’annullamento è “automatico” e sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2018 ma con effetti che si producono sin dal 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto).
Nel calcolo del limite di 1.000 euro si prendono in considerazione tutte le somme dovute in relazione al singolo carico (cioè singola partita di ruolo), e quindi comprendendo capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Poiché l’effetto si produce dal 24 ottobre, se sono stati effettuati pagamenti parziali in relazione a quel carico si prenderà in considerazione solo il debito residuo.
Se il debitore avesse già pagato il debito relativo al ruolo alla data del 23 ottobre 2018, non avrà diritto al rimborso delle somme versate. Se invece l’avesse fatto dal 24 ottobre in poi, le somme versate saranno imputate alla definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza. Nel caso in cui non ci fossero debiti, Agenzia Entrate riscossione notificherà l’invito a ritirare il rimborso delle somme versate.
Sono esclusi dallo stralcio:

  • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE (ad esempio i dazi doganali);
  • IVA riscossa all’importazione.

 
Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’UE
L’art. 5 del D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di definizione agevolata dei carichi inerenti risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE e 2014/335/UE (ad esempio i dazi doganali) e l’IVA riscossa all’importazione.
Le modalità per aderire alla definizione agevolata, nonché le relative condizioni, sono le medesime stabilite per gli altri carichi, con alcune deroghe. Ad esempio, per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali dell’UE di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE e 2014/335/UE, vanno versati anche gli interessi di mora previsti dall’art. 114 par 1, del Regolamento UE n. 952/2013.
Il modello da presentare per la richiesta di definizione, denominato modulo DA-2018-D, è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Il termine per la presentazione è il 30 aprile 2019.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (PEC) possono inviare il modulo DA-2018-D, insieme alla copia del documento di identità, alla casella pec della Direzione Regionale dell’Agenzia Entrate Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-2018-D e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it).
In alternativa il modulo di adesione può essere anche consegnato agli sportelli di Agenzia Entrate-Riscossione presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
Entro il 31 luglio 2019 l’Agente di riscossione comunicherà ai debitori che avranno richiesto la definizione agevolata l’ammontare delle somme dovute con le relative scadenze. La prima/unica rata andrà pagata entro il 30 settembre 2019. La seconda scadrà il 30 novembre 2019 e le restanti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.
 
Definizione agevolata delle controversie tributarie
L’art. 6 del D.L. n. 119/2018 stabilisce che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, potranno essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Inoltre, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), le controversie potranno essere definite con il pagamento:

  • del 50% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • del 20% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Nel caso di controversie riferite esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, la definizione potrà avvenire:

  • con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrate in vigore del decreto;
  • con il pagamento del 40 % negli altri casi.

Nel caso di sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non sarà dovuto alcun importo relativo alle sanzioni nel caso in cui il rapporto relativo ai tributi dovesse essere definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.
 
Regolarizzazione fiscale per società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI
L’art. 7 del D.L. n. 119/2018 stabilisce regole particolari di definizione per le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI. Oltre a poter avvalersi della dichiarazione integrativa speciale prevista per la generalità dei contribuenti prevista dall’art. 9 del D.L. n. 119/2018, questi soggetti potranno avvalersi:

  • della definizione agevolata degli atti di accertamento previsto dall’art. 2 del decreto, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate (ad eccezione dell’IVA, che va versata per intero), ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
  • della definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018 con il versamento del:
    • 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) questa sia ancora pendente nel primo grado di giudizio;
    • 10% dal valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018);
    • 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).

La possibilità di definizione è preclusa se l’ammontare delle imposte accertate o in contestazione, per ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.
Resta comunque possibile la definizione agevolata prevista per la generalità dei contribuenti ai sensi degli articoli 2 e 6 del Decreto, con le regole ivi previste.
 
La dichiarazione integrativa speciale
L’art. 9 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la possibilità fino al 31 maggio 2019 di correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini IRPEF, IRES, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA.
L’integrazione degli imponibili sarà ammessa nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro oppure nel caso di assenza di debito di imposta per perdite (ex artt. 8 e 84 del TUIR) il limite per l’integrazione sarà di 30.000 euro.
Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica (senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori):

  1. a) un’imposta sostitutiva del 20% sul maggior imponibile IRPEF o IRES ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’IRAP.
  2. b) un’imposta sostitutiva del 20 % sulle maggiori ritenute;
  3. c) l’aliquota media per l’IVA, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non fosse possibile determinare l’aliquota media, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22%

Per usufruire di tali agevolazioni i contribuenti dovranno:

  1. a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), non siano scaduti i termini per l’accertamento;
  2. b) versare in unica soluzione quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza potersi avvalere di eventuali compensazioni dei crediti. Il versamento potrà essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2019.

Questa procedura non può essere utilizzata:

  • in caso di omessa dichiarazione per anche uno solo degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
  • se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura qui esaminata;
  • per far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero;
  • per i redditi prodotti in forma associata di cui all’art. 5 del TUIR;
  • dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 o 116 del TUIR con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

 
Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa e di versamento delle relative imposte saranno definite con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per esaminare, con incontri dedicati, i casi specifici che ci vorrete sottoporre.
 
Cordiali saluti
 
 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 16/11/2018
Studio Mattonai

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