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Modello 730/2019 (redditi 2018)

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.
Il modello 730 è una dichiarazione semplificata e vantaggiosa in quanto il contribuente:

  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • non deve preoccuparsi di eventuali versamenti perché le eventuali somme dovute vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente in busta paga.

Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2019 non hanno più un sostituto d’imposta.
I termini di presentazione diretta all’Agenzia Entrate, al CAF o al professionista abilitato del Modello quest’anno sono fissati al 23 luglio 2019 sia per il modello precompilato che per l’ordinario. Il termine è anticipato all’8 luglio 2019 (il 7 cade di domenica) per chi presenta il modello 730 ordinario al proprio sostituto d’imposta.
 
Modello 730 precompilato
A partire dal 15 aprile 2019, l’Agenzia Entrate mette a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato.
In particolare il modello 730 precompilato viene reso disponibile, previa autenticazione con credenziali al portale, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it per i lavoratori dipendenti e i pensionati che:

  • hanno presentato il modello 730/2018 per i redditi dell’anno 2017;
  • e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2019 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2018.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2019, che per l’anno 2017 hanno presentato il modello Redditi Persone Fisiche 2018 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2018.
La dichiarazione precompilata non viene invece predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente (2017), il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973). Non verrà predisposto il modello precompilato nemmeno per i contribuenti che nel 2018 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia Entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica inviata all’Agenzia Entrate dai sostituti d’imposta (reddito di lavoro dipendente, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale e dati dei familiari a carico);
  • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (novità 2017), interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori domestici, bonifici effettuati nell’anno 2018 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, ecc.;
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Attenzione: per accedere al Modello 730 precompilato pubblicato on line è necessario essere in possesso di un codice Pin, che può essere richiesto:
·         online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
·         per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
·         in ufficio, presentando un documento di identità.
È altresì possibile accedere al Modello 730 se in possesso di Spid identità digitale, Pin dispositivo Inps, Carta nazionale dei servizi cd. CNS, NoiPA, Delega Caf.
 
Consigliamo i soggetti interessati ad attivarsi in tempo utile.

Non ci dilungheremo ulteriormente, in questa sede, sul tema del 730 precompilato. I clienti interessati potranno chiedere ulteriori informazioni presso i nostri uffici.
 
Il modello 730 (precompilato o no) può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito (2018):

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Anche chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2018.
Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta.
 
Le novità del modello 730/2019
Le principali novità contenute nel modello 730/2019 sono le seguenti:

  • Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
  • Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevata al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
  • Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
  • Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19%: è possibile detrarre dall’Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
  • Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
  • Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65% o con aliquote dell’80 o dell’85%.
  • Ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all’ENEA.
  • Tassazione R.I.T.A.: da quest’anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
  • Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.

 
Ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente nella dichiarazione dei redditi Mod. 730/2019:

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio.
Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;

  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 387,34 euro;
  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici nella misura del 65% secondo determinati limiti previsti per ogni tipologia di intervento (70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo” e 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono una determinata qualità media);
  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
  • Detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 786 euro per ciascun alunno o studente;
  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa (i chilometri sono ridotti a 50 se gli studenti risiedono in zone montane o disagiate). L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

 
Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.
Tra le deduzioni ricordiamo:

  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico), i contributi versati per il riscatto degli anni di università,quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabiliper prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottividi minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.
ATTENZIONE: anche in caso di presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi legati al modello Redditi Persone Fisiche 2019 (capital gains, investimenti e attività finanziarie all’estero); ci riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di:
·         contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero e che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE);
·         contribuenti che hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari.

 
ATTENZIONE: i fogli che seguono contengono IMPORTANTI informazioni per i clienti che intendano affidare al nostro Studio la compilazione del modello 730.
Vi invitiamo a fissare al più presto un appuntamento presso il nostro Studio, per consegnare la documentazione necessaria e i modelli allegati a questa comunicazione, sottoscritti laddove indicato.
 
Il nostro studio valuterà gli eventuali casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
 
 
Modello 730/2019 – Scadenziario

Scadenza Contribuente
Entro il 1° aprile 2019 Riceve dal Sostituto d’imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite. (CU 2019).
A decorrere dal 15 aprile 2019 Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
Entro il 15 Maggio 2019 Consegna allo Studio la documentazione necessaria per la compilazione del MOD 730/2019.
A partire dal mese di luglio 2019 (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2019) Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute (fatto salvo il caso di rimborsi maggiori di 4.000 euro). In caso di rateizzazione dei versamenti d’imposta (saldo e primo o unico acconto) è trattenuta la prima rata.
Entro il 30 settembre 2019 Comunica al Sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.
Entro il 25 ottobre 2019 Può presentare il modello 730/2019 con sanzioni al fine di evitarne l’omissione.
A novembre 2019 Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo o unico acconto per l’IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 11/03/2019
Studio Mattonai

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