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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Acconti in scadenza al 30 novembre 2015
In prossimità della scadenza vi ricordiamo che lunedì 30 novembre 2015 andrà versata la seconda rata d’acconto 2015 relativa a:

  • imposte sui redditi (IRPEF ed IRES)
  • IRAP
  • IVIE e IVAFE
  • Cedolare secca sulle locazioni
  • Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.

Vedi l’Approfondimento
 
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Novità per la rateizzazione degli avvisi bonari
D.Lgs 24 settembre 2015, n. 159, art. 2, comma 1
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, contenente “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” ha, tra l’altro, elevato a 8 il numero delle rate per la rateizzazione di importi fino a 5.000 euro dovuti a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni.
Vedi l’Approfondimento
 
TRIBUTI LOCALI
Scade il 16 dicembre il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2015
Il prossimo 16 dicembre 2015 scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2015.
Il versamento di IMU e TASI 2015, infatti, deve essere effettuato in due rate di pari importo e scadenza semestrale, salvo che il cittadino non abbia deciso di pagare l’imposta entro il 16 giugno di ciascun anno.
 
AGEVOLAZIONI
Patent box: pronto il modello di comunicazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 novembre 2015, n. 144042
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 144042 del 10 novembre 2015 è stato approvato lo schema di comunicazione da utilizzare per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. La scelta è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
Per i primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione dovrà essere comunicata all’Agenzia Entrate utilizzando il modello approvato il 10 novembre. A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione dovrà essere invece comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d’imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.
Per la trasmissione telematica della comunicazione andrà utilizzato il software “Patent_box” che sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia entro novembre.
 
IMMOBILI
Anche la superficie indicata nella visura catastale
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 9 novembre 2015
L’Agenzia Entrate ha reso disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C, mettendo a disposizione dei contribuenti un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici.
Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), d’ora in poi sarà quindi riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal D.P.R. n. 138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.
 
IRES
Consolidato fiscale: pubblicato il nuovo modello di designazione per le società estere prive di una stabile organizzazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 novembre 2015
Con provvedimento dell’Agenzia Entrate del 6 novembre 2015 viene data attuazione al decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. n. 147/2015), che ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche alle società estere prive di una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Il nuovo modello consente quindi ai soggetti esteri privi di una stabile organizzazione in Italia, di designare una controllata ad esercitare l’opzione per il consolidato e ad assumere così la qualità di società consolidante. Con l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo da parte della società designata, la società non residente assume le responsabilità previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) per le società o enti controllanti.
La controllante non residente potrà designare una sola controllata e la designazione manterrà la propria validità anche in ipotesi di rinnovo della tassazione di gruppo. La controllata designata non potrà consolidare società da cui sia essa stessa controllata.
Il modello va trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate.
 
ANTIRICICLAGGIO
Voluntary disclosure: istanze assegnate al Centro operativo di Pescara
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 novembre 2015 n. 14716
L’Agenzia Entrate ha comunicato che a decorrere dal 10 novembre 2015, le istanze per aderire alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all’estero presentate per la prima volta, sono assegnate al Centro operativo di Pescara.
I contribuenti devono quindi inviare la relazione di accompagnamento e la documentazione correlata, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it.
 
DICHIARAZIONI
Nuovi inviti dell’Agenzia Entrate a mettersi in regola per evitare controlli
L’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di 65mila lettere ai contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA per il 2014 o che l’hanno presentata soltanto con il quadro VA compilato.
Le lettere saranno inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei contribuenti interessati, in modo da consentirgli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.
Oltre ai messaggi PEC, le comunicazioni saranno trasmesse anche per posta ordinaria, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo PEC attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.
I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece chi avesse presentato la dichiarazione IVA 2014 con la compilazione del solo quadro VA potrà regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso.
 
DICHIARAZIONI
730 precompilato: i medici chiedono la sospensione delle sanzioni
La Fondazione nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), intervenuta in audizione parlamentare, ha chiesto una “moratoria” di un anno delle sanzioni previste per l’errato invio da parte degli operatori del settore dei dati sanitari ai fini del 730.
Sul punto sono ancora molti i problemi irrisolti: l’esatta individuazione del contenuto dei dati da trasmettere, la questione relativa all’aumento dei costi derivanti dal nuovo adempimento, l’imputazione degli oneri dei figli in presenza di genitori separati, l’indicazione delle spese sostenute dai familiari di persone disabili, gli accreditamenti sul “Sistema Tessera Sanitaria”, nonché l’obbligo di dotarsi di dotazioni informatiche.
 
COMUNICAZIONI
Equitalia denuncia la circolazione di mail-truffa
Equitalia, Comunicato Stampa 11 novembre 2015
Equitalia ha segnalato che sono in circolazione false email, con mittente fatture@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, servizio@unicredit.it, servizio_clienti@poste.it, noreply-equit@eq.it, support@update.it, equitalia@avvia.it, servizio@equitalia.it, noreply@postecert.it, reply-equi@riscossioni1.it, equitaliat@raccomandata.it, noreply@equitalia.it, cifre@equitliaroma.it, assistenza@protocol.it, noreply@certificazione.it, info55@bper.it, noreply@protocol.it, noreply@legge.it, noreplay@bancoposta.it, b4g484809.283418861@gruppoequitalia.it, b4g116353.654618283@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, web_1@postepay.it, o simili, che invitano i destinatari a scaricare file oppure utilizzare link esterni.
Equitalia ha precisato di essere “assolutamente estranea” a questi messaggi, invitando chi li riceve ad eliminarli senza scaricare alcun allegato.
 
REATI TRIBUTARI
Per la GdF il ravvedimento non blocca la segnalazione del reato alla Procura
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato una direttiva del 10 novembre 2015, contenente una serie di chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto di riforma delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), in attuazione della legge-delega n. 23/2014.
In particolare la direttiva evidenzia che in caso di omessa dichiarazione, omesso versamento dell’Iva, dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e indebita compensazione di crediti non spettanti, la Guardia di Finanza continuerà a trasmettere la notizia di reato, in presenza dei requisiti prescritti dalla norma, anche qualora il contribuente abbia versato il debito dovuto, beneficiando così della nuova causa di non punibilità ai fini penali.
 
PROCESSO TRIBUTARIO
Validi gli atti dei dirigenti decaduti ma occorre verificare se la delega è valida
Cassazione, sentenze nn. 22800, 22803, 22810 del 10 novembre 2015
Gli atti emessi dai dirigenti dell’Agenzia delle entrate decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 sono validi secondo le sentenze nn. 22800, 22803, 22810 della Cassazione depositate il 10 novembre 2015.
Secondo la Cassazione, la delega di firma al funzionario incaricato, che non ha sostenuto un concorso da dirigente, non costituisce di per sé motivo di nullità dell’atto poiché le cause di nullità degli atti degli accertamenti fiscali sono tassative e tra queste non rientra la necessità che i funzionari siano dirigenti.
Viene però affermato il principio che impone all’Amministrazione fiscale l’obbligo di fornire la prova dell’esistenza di una delega formalmente valida, pena l’annullamento dell’atto; sempreché il contribuente abbia eccepito il difetto già nel ricorso introduttivo.
 
CREDITO
Con il bail in, per le crisi bancarie rispondono anche azionisti e creditori
È ormai prossima l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri dei decreti legislativi sul bail in.
Tra le principali novità in vigore dal gennaio 2016, si segnala che in presenza di crisi bancarie saranno chiamati a risponderne anche azionisti e creditori; restano escluse dal coinvolgimento solo le attività “garantite”, tra le quali i conti correnti inferiori ai 100mila euro e i covered bonds.
 
CREDITO
Addio alle commissioni per l’estinzione anticipata del mutuo
Tra le principali novità contenute nel disegno di legge di delegazione europea 2015 recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri si segnala l’introduzione del divieto per le banche di imporre ai propri clienti commissioni o oneri per l’estinzione anticipata del mutuo.
Il provvedimento attua la direttiva n. 17/2014, che dovrà essere recepita dai singoli Stati membri entro il 21 marzo 2016.
 
IVA
San Marino accelera sulla “trasparenza”
San Marino ha approvato all’unanimità una procedura d’urgenza per accelerare l’iter di approvazione del progetto di legge “Cooperazione Fiscale Internazionale”
Ad oggi San Marino ha sottoscritto una cinquantina di accordi che prevedono lo scambio di informazioni sulla base del modello Ocse, compreso quello con l’Italia.
 
IVA
Transfer pricing in ambito doganale
Agenzia delle Dogane, Circolare 6 novembre 2015, n. 16/D
L’Agenzia delle Dogane con una recente circolare ha fornito chiarimenti in materia di determinazione del prezzo di trasferimento (c.d. “transfer pricing”) in ambito doganale. In particolare ha precisato che “nelle cessioni internazionali tra parti correlate sia la fiscalità diretta che quella doganale, pur partendo da approcci differenti nella definizione del prezzo di trasferimento, richiedono entrambe che il valore delle merci non sia influenzato dai legami societari tra le parti interessate”.
 
APPROFONDIMENTI
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Gli acconti di novembre 2015
Entro il prossimo lunedì 30 novembre 2015 andrà versata la seconda rata d’acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l’anno 2015 (nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, dell’imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi e di IVIE/IVAFE).
Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2015 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2015 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

  • per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF;
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

 
L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,65 euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

 
Anche l’acconto IRES deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, il restante 60%, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

 
L’acconto IRAP, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
A differenza della prima rata d’acconto, la seconda rata d’acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione). Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti). Ricordiamo che, a decorrere dall’anno 2014, il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.
 
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.
Quest’anno le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sono pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES (e quindi anche per l’IRAP).
In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).
La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
È in ogni caso esclusa la facoltà di avvalersi del “metodo previsionale” per la determinazione dell’acconto IRPEF nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi; l’acconto deve essere calcolato sulla base dell’IRPEF dovuta per l’anno precedente e senza tener conto delle disposizioni previste dal regime agevolato.
Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2015, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso (il ravvedimento operoso non è però ammesso per i contributi INPS), versando l’ulteriore acconto dovuto e con riduzione della sanzione.
Anche quest’anno, in alcuni casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.
 
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La nuova rateizzazione degli avvisi bonari
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, contenente “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione” ha, tra l’altro, elevato a 8 il numero delle rate per la rateizzazione di importi fino a 5.000 euro dovuti a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni.
Potranno quindi versate in massimo 8 rate trimestrali (ovvero, se superiori a 5.000 euro, in massimo 20 rate trimestrali) le somme:

  • iscritte a ruolo in seguito ai controlli automatici di cui all’art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972;
  • che risultano dovute a titolo d’imposta a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973;
  • da versare a seguito del ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia dell’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

In caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dalla rateizzazione con conseguente ed immediata iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
La decadenza è però esclusa nelle seguenti ipotesi definite di “lieve inadempimento”:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

L’esclusione dalla decadenza si applica anche nel caso in cui il “lieve inadempimento” riguardi il versamento in unica soluzione delle somme.
Nei casi di “lieve inadempimento”, nonché di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, è prevista (invece della decadenza) l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
Ricordiamo che la sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 è pari:

  • al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 90 giorni; Per i versamenti effettuati con un ritardo fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo;
  • al 30% di ogni importo non versato oltre i 90 giorni.

Il contribuente può però sempre evitare l’iscrizione a ruolo ricorrendo al ravvedimento operoso.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data indicata di seguito per le somme dovute:

  • in base a controlli automatici – 31/12/2014;
  • in base a controlli formali – 31/12/2013;
  • a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR (eccetto le somme di cui al punto successivo) – 31/12/2012;
  • relativamente agli altri redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 21 del TUIR – 31/12/2013.

 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Sabato 21 Novembre 2015 Termine per la richiesta di una nuova dilazione delle somme non versate ad Equitalia
Lunedi 30 Novembre 2015 IRPEF/
IRES/
IRAP
Contributi IVS artigiani e commercianti
Gestione separata INPS Professionisti
Versamento secondo acconto 2015 per persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare Mod. F24 on line
Lunedi 30 Novembre 2015 730 Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell’importo in acconto (seconda o unica rata)
Lunedi 30 Novembre 2015 Voluntary Disclosure Termine (prorogato) per l’invio telematico dell’istanza di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale
Mercoledi 16 Dicembre 2015 IMU/TASI Versamento 2^ rata 2015

 
 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 18/11/2015
Studio Mattonai
 

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