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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IVA, ADEMPIMENTI
Prorogate ad aprile le Comunicazioni IVA in scadenza al 28 febbraio
Mef, Comunicato Stampa 27 febbraio 2019
Nella giornata del 27 febbraio sono state ufficializzate le proroghe, già preannunciate dal Ministero delle Finanze, delle Comunicazioni Iva in scadenza a fine febbraio.
Nel dettaglio, i nuovi termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono i seguenti:

  • 10 aprile 2019: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2018, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali (Lipe);
  • 30 aprile 2019: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al terzo e quarto trimestre 2018 e al secondo semestre 2018 (Spesometro);
  • 30 aprile 2019: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero relativa al mese di gennaio e febbraio 2019 (Esterometro).

Slittano inoltre al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile, a titolo di interessi, i versamenti dell’IVA per i soggetti che facilitano le vendite a distanza su piattaforme elettroniche di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop e, sempre per i medesimi soggetti, al 31 maggio 2019 le Comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (Esterometro) relative alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019.

AGEVOLAZIONI

Al via dal 1° marzo gli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici e l’ecotassa
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 , commi 1031-1047 e 1057-1064; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E
Dal 1° marzo scorso è possibile accedere agli incentivi, previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti.
In particolare:

  • per chi acquista, anche in leasing, un veicolo non inquinante di categoria M1 nuovo di fabbrica, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro (Iva esclusa) è previsto un contributo compreso tra i 1.500 e i 6mila euro, differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della circostanza per cui l’acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4;
  • per chi acquista motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, nel corso del 2019, con contestuale rottamazione del vecchio mezzo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2, è previsto un contributo del 30% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 3mila euro.

È inoltre prevista una detrazione fiscale del 50%, su un ammontare massimo di 3 mila euro, per le spese di acquisto e/o installazione di colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici.
La citata legge di Bilancio 2019 ha introdotto anche misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2. In particolare, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, si applica un’imposta (ecotassa) parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
I primi chiarimenti sugli incentivi e sulla nuova ecotassa sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019.

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per acquisto e adattamento dei registratori di cassa: le modalità di fruizione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2019, n. 49842
Con il Provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, infatti:

  • decorrere dal 1° gennaio 2020 gli esercenti attività di commercio al minuto (ed assimilate), sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri;
  • per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, tale norma si applica dal 1° luglio 2019;
  • per l’acquisto o l’adattamento – negli anni 2019 e 2020 – dei misuratori fiscali necessari per effettuare i suddetti adempimenti, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni apparecchio;
  • tale contributo è riconosciuto all’esercente come credito d’imposta utilizzabile in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato il relativo corrispettivo (con sistemi tracciabili). Con tale Provvedimento è stato inoltre precisato che il pagamento del corrispettivo dev’essere effettuato secondo uno degli strumenti individuati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, n. 73203 .


ASSISTENZA FISCALE

Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2019)
Entro giovedì 7 marzo 2019, i sostituti d’imposta devono trasmettere le CU2019 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Gli stessi sono inoltre tenuti a rilasciare le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o consegna diretta, entro il prossimo 1° aprile (il 31 marzo cade di domenica).
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2019.

DICHIARAZIONI

Amministratori di condominio, slitta all’8 marzo la comunicazione dei dati sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni
Agenzia delle Entrate, Provvedimento direttoriale 27 febbraio 2019, n. 48597
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale 27 febbraio 2019, n. 48597, ha prorogato a venerdì 8 marzo il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria – ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2019 – i dati relativi alle spese sostenute nel 2018 per:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché
  • per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


TASSA VIDIMAZIONI

Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali
Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
La misura della tassa, anche per il 2019, sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2019 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l’Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie
Agenzia delle Entrate – Faq 26 febbraio 2019, n. 59
Il decreto “Semplificazioni”, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il 7 febbraio 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019, ha stabilito che le prestazioni sanitarie effettuate verso soggetti privati sono da certificarsi esclusivamente con emissione di fattura analogica, indipendentemente dalla circostanza che ad effettuare le prestazioni siano soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria o meno.
Per l’anno 2019, anche gli operatori sanitari non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – ad esempio i podologi, fisioterapisti, logopedisti – non devono quindi emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Faq n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019 sul proprio sito.
Il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, diversamente da quanto era stato stabilito, è stato infatti esteso anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Tali operatori sanitari, pertanto, devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

AGEVOLAZIONI

Interventi di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: prorogato al 1° aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) con una comunicazione pubblicata sul proprio portale ha informato della proroga al 1° aprile 2019 del termine per la trasmissione dei dati per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986 per le ristrutturazioni edilizie).
La trasmissione dovrà avvenire in modalità telematica attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it.

DICHIARAZIONI

Entro il 1° aprile la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 1° aprile (il 31 marzo cade di domenica), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

SANATORIE

Disponibili online le istruzioni e il modello per aderire entro il 31 maggio alla definizione agevolata delle liti pendenti
Agenzia delle Entrate, Provvedimento direttoriale 18 febbraio 2019, n. 39209
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136/2018, con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
I contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti:

  • con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP;
  • con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
  • con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
  • o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado.

Le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 119/2018), per le quali l’Agenzia Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Nelle istruzioni al modello, l’Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 7 del D.L. n. 119/2018 per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017.
Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare una domanda telematica per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24 (per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento).
La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

AGEVOLAZIONI

Da indicare nel bilancio 2018 i “vantaggi economici” ottenuti dalla P.A.
La legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125129, ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n.33/2013.
Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

  1. le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus;
  2. le imprese.

Per i soggetti rientranti nella prima categoria, l’art. 1, comma 125, prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori a 10 mila euro.
Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente. L’articolo 1, comma 125, terzo periodo, della legge n. 124/2017 prevede infatti, con decorrenza dall’esercizio 2018, che:
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.
Il successivo comma 127 prevede che: “al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.
La nuova tassonomia XBRL prevede un nuovo campo specifico per tale indicazione che dovrà essere fornita anche dalle società che redigono il “micro” bilancio ex art. 2435-ter c.c. (sebbene per le stesse non sia previsto l’obbligo di presentazione della Nota integrativa).
In merito il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato la circolare n. 2/2019, con la quale ha precisato:

  • che sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:
    • contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla P.A.). In tal caso si tratta di somme ricevute senza alcuna controprestazione e quindi in assenza di un sinallagma contrattuale;
    • somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio”.
  • che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente “indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono” (e quindi che va applicato il principio di cassa);
  • che il limite di esonero (10.000 euro) va inteso in senso cumulativo e si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione;
  • che la norma si applica anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio;
  • che l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.


REGIMI AGEVOLATI

Monocommittenza e accesso al regime forfettario
Per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività principalmente nei confronti di un solo committente, si pone spesso il problema di verificare se l’attività svolta possa essere riqualificata come attività di lavoro subordinato. Nel lavoro subordinato il prestatore agisce sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel lavoro autonomo/impresa, invece, il prestatore ha ampia discrezionalità circa le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, pur nei limiti della natura dell’opera e di quanto stabilito nel contratto.
La qualificazione del rapporto di lavoro rileva, tra l’altro, ai fini della possibilità di accedere ai regimi fiscali agevolati previsti per le persone fisiche, imprese o professionisti, come il nuovo regime forfetario.
Poiché non è sempre agevole definire se il soggetto agisce sotto la direzione e il controllo dell’imprenditore (si pensi a dirigenti che, pur essendo lavoratori dipendenti, hanno un elevato grado di autonomia decisionale), la giurisprudenza e la legge hanno stabilito alcuni criteri sussidiari per qualificare il rapporto di lavoro.
Vedi l’Approfondimento

IMPOSTE DIRETTE

La nuova tassazione dei dividendi
Con la legge n. 205/2017 è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi con la previsione, per i soggetti Irpef non imprenditori, di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% a prescindere dal fatto che detengano partecipazioni qualificate o non qualificate.
Per i soggetti Irpef non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate, è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017), la quale prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad Irpef (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:

  • al 40% se l’utile si è formato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • al 49,72% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • al 58,14% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

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AGEVOLAZIONI

Dal Mise chiarimenti sulla documentazione contabile per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Mise, Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584
A seguito delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) sulla disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, il Mise ha pubblicato la circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584, per fornire chiarimenti in merito all’onere di certificazione della documentazione contabile.
Nella circolare, con specifico riferimento all’onere di certificazione della documentazione contabile, il Mise ha precisato che con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito che:

  • sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate);
  • l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.

La circolare precisa inoltre che “in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa”.
Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile si rinvia anche alle istruzioni già fornite dall’Agenzia Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 e nella successiva circolare n. 13/E del 2017.

PROCEDURE CONCORSUALI

Nuovo Codice della crisi d’impresa: nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl
D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
Entrerà in vigore tra 18 mesi (il 15 agosto 2020) il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio scorso – ma prevede anche una serie di effetti anticipati.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Una delle principali novità riguarda la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:

  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.
Queste nuove norme (modifiche all’art. 2477 del codice civile) entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 16 marzo 2019), ma “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data”.

APPROFONDIMENTI
TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali
Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2019 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2019 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2019.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

REGIMI AGEVOLATI

Regime forfettario: il problema della monocommittenza e la presunzione di subordinazione
Per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività principalmente nei confronti di un solo committente, si pone spesso il problema di verificare se l’attività svolta possa essere riqualificata come attività di lavoro subordinato. Nel lavoro subordinato il prestatore agisce sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel lavoro autonomo/impresa, invece, il prestatore ha ampia discrezionalità circa le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, pur nei limiti della natura dell’opera e di quanto stabilito nel contratto.
La qualificazione del rapporto di lavoro rileva, tra l’altro, ai fini della possibilità di accedere ai regimi fiscali agevolati previsti per le persone fisiche, imprese o professionisti, come il nuovo regime forfetario.
Poiché non è sempre agevole definire se il soggetto agisce sotto la direzione e il controllo dell’imprenditore (si pensi a dirigenti che, pur essendo lavoratori dipendenti, hanno un elevato grado di autonomia decisionale), la giurisprudenza e la legge hanno stabilito alcuni criteri sussidiari per qualificare il rapporto di lavoro.
In particolare sono stati identificati come indici di subordinazione:

  • il rispetto di uno specifico orario di lavoro;
  • il coordinamento della propria attività lavorativa con l’organizzazione aziendale del committente;
  • l’utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di quest’ultimo;
  • l’assenza del rischio d’impresa (e quindi del rischio di non coprire i costi dell’attività svolta con i ricavi della stessa);
  • la determinazione di un corrispettivo a tempo anziché in base al risultato finale (l’esecuzione di una determinata prestazione).

La presenza di uno solo di questi indici non è sufficiente di per sé a qualificare il lavoro subordinato, ma vanno considerati insieme.
Oltre alla giurisprudenza ci sono alcune norme che sono state emanate su questo argomento.
In particolare, il D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha posto la etero-organizzazione quale criterio fondamentale per l’applicazione delle norme del rapporto di lavoro subordinato e ha introdotto una nuova presunzione di subordinazione, sostituendo il criterio della monocommittenza.
In particolare, si applica la disciplina dei contratti di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione per i quali:

  • le prestazioni di lavoro sono esclusivamente personali,
  • continuative,
  • e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

La presunzione non si applica in caso di:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell’esercizio delle loro funzioni dagli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
  • collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni
  • collaborazioni degli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

In caso di controlli, l’eventuale riqualificazione del rapporto di lavoro non potrà comunque essere automatica: l’accertamento dovrà sempre essere effettuato da un giudice che valuti in concreto la sussistenza o meno dell’etero-organizzazione.

IMPOSTE DIRETTE

Il nuovo regime di tassazione dei dividendi
Con la legge n. 205/2017 è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi con la previsione, per i soggetti Irpef non imprenditori, di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% a prescindere dal fatto che detengano partecipazioni qualificate o non qualificate.
Per i soggetti Irpef non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate, è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017), la quale prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad Irpef (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:

  • al 40% se l’utile si è formato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • al 49,72% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • al 58,14% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

In alternativa alla tassazione a titolo d’imposta del 26%, potrà valutarsi anche l’opzione per il regime di trasparenza di cui all’art. 116del TUIR, che comporta la tassazione degli utili conseguiti direttamente in capo ai soci, in base alle quote di partecipazione alla società, come accade con le società di persone.
L’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta comporta, di fatto (e in assenza di variazioni fiscali), una tassazione pari al 43,76% sull’utile della società, per effetto della combinazione tra l’aliquota IRES (24%) e l’ulteriore tassazione in capo al singolo socio (26%).
L’applicazione del regime di trasparenza comporta una tassazione che dipende anche dall’ammontare complessivo dei redditi conseguiti dal socio, essendo applicabili le aliquote IRPEF progressive, fino al 43%, nonché le addizionali regionali e comunali.
La scelta tra i due regimi richiede un’attenta valutazione della convenienza tenendo conto dei vantaggi e svantaggi di ciascun regime.
Regime ordinario
vantaggi del regime ordinario (applicazione della ritenuta a titolo d’imposta) sono:

  • viene tassato in capo al socio solo l’utile effettivamente distribuito (anche se l’intero è comunque assoggettato ad Ires);
  • sul dividendo non sono dovute addizionali regionali e comunali. Nel caso in cui il contribuente abbia un reddito elevato con applicazione delle aliquote corrispondenti agli scaglioni più alti (Irpef al 43% più le aliquote massime per le addizionali regionali e comunali), il regime ordinario può essere più conveniente;
  • poiché il dividendo non rientra nel reddito complessivo, le detrazioni influenzate dal valore dello stesso (da lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazioni da altri redditi) sono più alte rispetto al caso in cui si applichi il regime di trasparenza.

Gli svantaggi sono:

  • un’aliquota di tassazione (43,76% a causa della doppia tassazione dovuta ad Ires e ritenuta del 26%) complessivamente elevata e simile a quella prevista ai fini Irpef per lo scaglione più alto di reddito (43%);
  • se il reddito da partecipazione fosse l’unico reddito o comunque quello principale, l’applicazione della ritenuta potrebbe impedire di sfruttare tutte le deduzioni e detrazioni Irpef spettanti

Regime di trasparenza
vantaggi del regime di trasparenza sono:

  • l’aliquota d’imposta applicabile al dividendo è quella marginale (applicabile sull’ultima porzione di reddito) e quindi è sempre inferiore a quella che di fatto si applica con la ritenuta a titolo di imposta (43,76%), anche perché non va versata l’Ires (quest’ultima assorbita dalla tassazione in capo ai singoli soci);
  • poiché l’utile entra a far parte del reddito complessivo, è possibile usufruire delle detrazioni e deduzioni Irpef, specialmente quando il socio non ha altri redditi.

Gli svantaggi sono:

  • viene tassato in capo ai soci l’intero utile prodotto dalla società, a prescindere dalla sua distribuzione o destinazione a riserva di patrimonio netto.
  • sull’utile sono dovute addizionali regionali e comunali. Nel caso in cui il contribuente abbia un reddito elevato con applicazione delle aliquote corrispondenti agli scaglioni più alti (Irpef al 43% più le aliquote massime per le addizionali regionali e comunali), il regime di trasparenza può essere penalizzante
  • le detrazioni influenzate dal valore del reddito complessivo (da lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazioni da altri redditi) si riducono e possono venire meno in caso di redditi elevati (ad esempi, la detrazione per lavoro dipendente viene meno per redditi superiori a 55.000 euro)

Nell’esame della convenienza bisogna inoltre tenere conto di altri fattori:

  • l’opzione per il regime di trasparenza è vincolante per un triennio
  • l’opzione per la tassazione per trasparenza, se esercitata, si applica a tutti i soci me è possibile che la scelta di un determinato regime sia favorevole per alcuni soci e penalizzante per altri, in quanto ogni socio ha una situazione reddituale diversa dall’altro (presenza di altri redditi, ammontare di detrazioni del quale si può usufruire ecc.)

 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 7 marzo 2019 Certificazioni Termine ultimo per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2019 (modello CU 2019), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2018.
La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (es. redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
Sostituti d’imposta Telematica
Venerdì 8 marzo 2019 Amministratori di condominio Termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia Entrate dei dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2018. Amministratori di condominio Telematica
Lunedì 18 marzo 2019 IVA Termine ordinario per il pagamento dell’IVA relativa alla Dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2018. Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni. Modello F24
Lunedì 18 marzo 2019 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (Spa, Srl, Sapa). Modello F24
Lunedì 1 aprile 2019 Certificazioni Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2018 (modello Cupe). Soggetti che corrispondono dividendi . Formato elettronico o cartaceo.
Lunedì 1 aprile 2019 Certificazioni Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni CU 2019 (anno 2018). Sostituti d’imposta Formato elettronico o cartaceo.
Mercoledì 10 aprile 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe) Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro) Termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al terzo e quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018. Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture estere (Esterometro) Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferita al mese di gennaio/febbraio 2019.
Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica

 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 06/03/2019
Studio Mattonai

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