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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IVA
Il versamento del saldo IVA annuale dopo il 18 marzo
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2018 deve essere versata entro il 18 marzo 2019 (in quanto quest’anno il 16 marzo cade di sabato).
Per chi non avesse rispettato la scadenza, ricordiamo però che sono diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo mediante ravvedimento operoso).
Il versamento del saldo IVA può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario. In entrambi i casi è inoltre possibile rateizzare la somma dovuta.
Vedi l’Approfondimento

IVA

La compensazione orizzontale del credito IVA 2018
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2019, o che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2019, hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d’imposta 2018, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
L’importo da compensare potrà superare i 5.000 euro, solo in caso di dichiarazione IVA asseverata da un professionista abilitato o sottoscritta dall’organo di controllo contabile.
Qualora, entro il termine di presentazione, non sia stato apposto il visto di conformità su una Dichiarazione con un credito IVA a rimborso o in compensazione oltre i 5.000 euro, è possibile apporre il visto presentando una Dichiarazione integrativa; in questo caso la compensazione oltre i 5.000 euro sarà possibile a decorrere dal decimo giorno successivo all’invio dell’integrativa.
Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d’imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo). Rappresenta quindi il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.
Tale limite non è però applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa (per esempio il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013).

RISCOSSIONE, SANATORIE

Pronte le regole per la definizione agevolata delle violazioni formali
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 marzo 2019, n. 62274
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito, con il Provvedimento direttoriale 15 marzo 2019, n. 62274 , le regole per la definizione agevolata delle irregolarità formali. Con la sanatoria, prevista dall’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge n. 136/2018 possono essere regolarizzate:

  • le violazioni o omissioni di obblighi di natura formale,
  • per le quali è competente l’Agenzia delle Entrate,
  • non incidenti sulla determinazione della base imponibile per imposte sui redditi, Iva, Irap e sul pagamento dei tributi,
  • commesse fino al 24 ottobre 2018,
  • dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario, o da altro soggetto obbligato all’adempimento fiscalmente rilevante, anche solo di comunicazione di dati.

La regolarizzazione non si applica invece:

  1. alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra;
  2. alle violazioni formali oggetto di un procedimento concluso in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018;
  3. alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
    È inoltre prevista l’esclusione dalla sanatoria in esame per:
  4. gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure (di cui all’art. 5-quater del L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;
  5. l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.

La definizione agevolata delle violazioni formali si perfeziona attraverso:

  1. la rimozione delle irregolarità od omissioni, entro il 2 marzo 2020;
  2. il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24, alternativamente:
    – in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2019;
    – in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.


ENTI NO PROFIT

Entro il 1° aprile la presentazione del modello EAS
Il prossimo 1° aprile 2018 (il 31 marzo cade di domenica) sarà l’ultimo giorno utile per l’invio telematico del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, nel caso in cui, nel corso del 2018, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati.
La trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS.
Vedi l’Approfondimento

BILANCIO

Bilanci 2018: disponibile il manuale per il deposito presso il Registro delle Imprese
Unioncamere, Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese – Campagna bilanci 2019
Unioncamere ha pubblicato il “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese – Campagna bilanci 2019” volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2019, ed è disponibile sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it.
 

AGEVOLAZIONI

Ecobonus e bonus casa, pronti i siti Enea per la comunicazione dei dati 2019
Enea, Comunicato Stampa 11 marzo 2019
Sono operativi i siti Enea per la trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico, con fine lavori nel 2019, che possono beneficiare dell’ecobonus e/o del bonus casa. Entrambi i siti sono raggiungibili all’indirizzo detrazionifiscali.enea.it.
La comunicazione deve essere inviata con riferimento:

  • agli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (ai sensi della legge n. 296/2006) con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (https://ecobonus2019.enea.it);
  • agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del D.P.R. n. 917/1986) che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (https://bonuscasa2019.enea.it).

Ricorda inoltre l’Enea che per gli interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, non è necessaria alcuna comunicazione.
Per entrambi gli interventi il termine per la trasmissione dei dati all’Enea è di 90 giorni dalla data di fine lavori (data del collaudo). Tuttavia, poiché il sito per la trasmissione dei dati è operativo dall’11 marzo 2019, l’Enea ha precisato che per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo.
I termini per la trasmissione della comunicazione sono quindi i seguenti:

Data ultimazione lavori Termine ultimo comunicazione all’Enea
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 1° aprile 2019
Dal 1° gennaio 2019 all’11 marzo 2019 10 giugno 2019 (in quanto il 9 giugno cade di domenica)
Dal 12 marzo 2019 90 giorni dalla data di ultimazione lavori


AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta per i nuovi registratori di cassa
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1 marzo 2019, n. 33
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 33 del 1° marzo 2019, ha istituito il codice tributo 6899 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa.
Dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015, i commercianti al minuto avranno l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali necessari per far fronte a tale novità, per gli esercizi 2019 e 2020, è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento.
Il contributo è riconosciuto come credito d’imposta utilizzabile in compensazione a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura d’acquisto.
Si ricorda che le modalità per il riconoscimento del credito d’imposta sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019.

AGEVOLAZIONI

Superammortamenti a doppio regime per il periodo d’imposta 2018
Ricordiamo che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) prevede un doppio binario agevolativo con riferimento ai superammortamenti, in relazione alla precisa collocazione temporale degli investimenti.
In particolare:

Per i beni acquisiti entro il 30 giugno 2018 e per i quali entro il 31 dicembre 2017:
a.       il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
b.       sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
Per gli altri beni acquisiti tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2018:
a.       il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
b.       sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.


AGEVOLAZIONI

Iperammortamento anche per gli investimenti nella Sanità 4.0
Mise, Circolare 1 marzo 2019, n. 48610
Con la circolare n. 48610 del 1° marzo 2019 il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in materia di applicazione della disciplina dell’iperammortamento al settore sanitario attraverso una ricognizione, non esaustiva, delle apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di “sanità 4.0”.
In sintesi, le tipologie di beni, materiali e immateriali, prese in esame dalla circolare sono:

  • Apparecchiature per la diagnostica per immagini;
  • Apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia;
  • Robot;
  • Sistemi automatizzati da laboratorio;
  • Software per la gestione della c.d. “cartella clinica elettronica”.

Il Mise ha quindi confermato la possibilità di accedere all’agevolazione per le imprese operanti nel settore sanitario ed ha fornito indicazioni sia in merito alla corretta classificazione nell’ambito degli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 dei beni oggetto di trattazione, sia per quanto concerne la corretta distinzione tra componente materiale e immateriale degli investimenti in tale settore.
Inoltre, con riferimento alle modalità applicative della disciplina, la circolare precisa anche che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell’iperammortamento, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.

CERTIFICAZIONI

Correzione delle CU con sanzioni ridotte
Entro 60 giorni dal termine del 7 marzo per l’invio delle Certificazione Unica 2019, e cioè entro il 6 maggio 2019, è possibile inviare o re-inviare le certificazioni uniche errate od omesse.
La sanzione ordinaria di 100 euro per certificazione è così ridotta ad un terzo e cioè a 33,33 euro, con sanzione massima applicabile di 20.000 euro per singolo sostituto.
Invece, dal 7 maggio in poi, l’invio tardivo o il re-invio della certificazione errata è punito con la sanzione di 100 euro per singola CU, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a 50.000 euro.

AGEVOLAZIONI

Prorogato al 2019 il bonus formazione 4.0
Il bonus formazione 4.0. è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 46 e 56).
La legge di Bilancio 2019 ha poi previsto che l’agevolazione si applichi anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Il credito d’imposta è concesso in relazione ai costi sostenuti per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie.
Possono beneficiarne le imprese che investono in iniziative di formazione del personale dipendente, incluse le stabili organizzazioni e gli “enti non commerciali” che esercitano attività commerciali, relativamente al personale dipendente (lavoratori subordinati e lavoratori in apprendistato) impiegato anche non esclusivamente in alcune attività specifiche.
Vedi l’Approfondimento

APPROFONDIMENTI
IVA

Il versamento del saldo IVA 2018
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2018 deve essere versata entro il 18 marzo 2019 (in quanto quest’anno il 16 marzo cade di sabato).
Per chi non avesse rispettato la scadenza, ricordiamo però che sono diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo mediante ravvedimento operoso).
Il versamento del saldo annuale può essere rateizzato in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 18 marzo (quest’anno la scadenza originaria del 16 cade di sabato);
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (18 marzo per quest’anno).
Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2018 potrà essere effettuato entro:

  • il 18 marzo 2019, senza maggiorazione;
  • il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica), maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
  • il 31 luglio 2019, maggiorando le somme da versare (al 1° luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.
 

ENTI NO PROFIT

Presentazione del modello EAS
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383/2000;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione; nel 2019 il 31 marzo cade di domenica e pertanto la scadenza slitta al 1° aprile 2019.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
  2. effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.


AGEVOLAZIONI

Il bonus formazione 4.0
Il bonus formazione 4.0. è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 46 e 56).
La legge di Bilancio 2019 ha poi previsto che l’agevolazione si applichi anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Il credito d’imposta è concesso in relazione ai costi sostenuti per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie.
Possono beneficiarne le imprese che investono in iniziative di formazione del personale dipendente, incluse le stabili organizzazioni e gli “enti non commerciali” che esercitano attività commerciali, relativamente al personale dipendente (lavoratori subordinati e lavoratori in apprendistato) impiegato anche non esclusivamente in alcune attività specifiche.
Le spese agevolabili sono quelle relative alle attività finalizzate all’acquisizione delle competenze e al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • Big data e analisi dei dati;
  • Cloud e fog computing;
  • Cyber security;
  • Simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • Prototipazione rapida;
  • Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata (RA);
  • Robotica avanzata e collaborativa;
  • Interfaccia uomo macchina;
  • Manifattura additiva;
  • Internet delle cose e delle macchine;
  • Integrazione digitale dei processi aziendali.

Le spese relative alla formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente regolamentato nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
È inoltre necessario rilasciare un’attestazione di effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili a ciascun dipendente mediante un’apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa. Sono agevolabili anche le spese sostenute per attività di formazione on-line (e-learning).
Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
La legge di Bilancio 2019, oltre a prorogare l’agevolazione, ne ha rimodulato la misura. Nel 2018 il credito d’imposta era pari al 40% delle spese relative al costo del personale dipendente sostenuto nel periodo in cui lo stesso era stato occupato in attività di formazione.
Dal 2019 il credito d’imposta sarà invece riconosciuto con misure differenziate in base alla dimensione dell’impresa beneficiaria (allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (rego2014061700651)):

  Micro e Piccola Media Grande
% credito d’imposta 50% 40% 30%
Limite massimo annuale 300 mila 300 mila 200 mila

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione dell’imponibile IRES/IRPEF né IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR n. 917 del 2016;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione “orizzontale”, mediante modello F24, senza i limiti di compensazione, di cui alla legge n.244/2007 e n.388/2000.

 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 1 aprile 2019 EAS Ultimo giorno utile per l’invio del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, nel caso in cui, nel corso del 2018, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati. Enti no profit che devono comunicare variazioni. Telematica
Lunedì 1 aprile 2019 Certificazioni Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2018 (modello Cupe). Soggetti che corrispondono dividendi. Formato elettronico o cartaceo.
Lunedì 1 aprile 2019 Certificazioni Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni CU 2019 (anno 2018). Sostituti d’imposta Formato elettronico o cartaceo.
Mercoledì 10 aprile 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe) Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro) Termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al terzo e quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018. Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture estere (Esterometro) Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferita al mese di gennaio/febbraio 2019.
Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica

 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 18/03/2018
Studio Mattonai

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