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NOVITA' E AGEVOLAZIONI

IMPRESE, PROFESSIONISTI
Approvato il decreto “Sblocca cantieri”: cambiano i limiti per l’organo di controllo nelle Srl
Con l’approvazione in via definitiva della Camera, il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (noto come decreto “sblocca cantieri”) è stato convertito in legge e si avvia verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità del provvedimento si segnala la modifica dei parametri previsti attualmente dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.
La nuova previsione, riformulando l’art. 2477 c.c., ha fissato i seguenti limiti:

  • 4 milioni di attivo di stato patrimoniale;
  • 4 milioni di ricavi;
  • 20 dipendenti.

Affinchè scatti tale obbligo, è sufficiente il superamento anche solo di uno di tali indici per due esercizi consecutivi. L’obbligo cessa invece quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.
È stata inoltre modificata la norma che permetteva alla Pubblica Amministrazione di escludere dalle gare pubbliche le imprese non in regola con il versamento di imposte e contributi: ora tale esclusione opera esclusivamente per le irregolarità riscontrate in via definitiva.
 

DICHIARAZIONI

Modello Redditi 2019 e Irap: in arrivo le nuove scadenze
Un emendamento al disegno di legge di conversione del cosiddetto “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), approvato dalle commissioni parlamentari, prevede lo slittamento al 30 novembre del termine per l’invio telematico dei modelli Redditi e Irap 2019 relativi al periodo d’imposta 2018.
Si attende ora l’ufficialità della nuova scadenza al momento della definitiva conversione in legge del predetto decreto.
 

ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI

Pronti i software per gli ISA: la richiesta massiva dei dati e il calcolo dell’indice di affidabilità fiscale
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 10 giugno 2019
È stato rilasciato il 10 giugno scorso l’atteso software “Il tuo ISA”, utile per il conteggio del punteggio attribuibile ai contribuenti con riferimento agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Sono altresì disponibili, nei cassetti fiscali, i cosiddetti “dati ulteriori”, indispensabili per la valutazione.
È stato inoltre rilasciato il software per la richiesta massiva dei “dati ulteriori” ai fini ISA, con le specifiche previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 126200 del 10 maggio 2019.
Vedi l’Approfondimento
 

RISCOSSIONE, SANATORIE

“Rottamazione-ter”, entro il 30 giugno 2019 la comunicazione di Agenzia-Riscossione
Entro il prossimo 30 giugno Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai contribuenti interessati una “Comunicazione”, disponibile a partire dal mese di luglio 2019 anche nell’area riservata del portale, con le informazioni su:

  • accoglimento o eventuale rigetto della dichiarazione di adesione;
  • eventuali carichi che non possono rientrare nella definizione agevolata;
  • importo/i da pagare;
  • data/e entro cui effettuare il pagamento.

La Comunicazione relativa al “Saldo e stralcio” sarà inviata, così come previsto dalla legge, entro il 31 ottobre 2019.
La scadenza per il pagamento della prima rata è fissata al 31 luglio 2019.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata (31 luglio 2019) della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione; inoltre, eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e non rinnovabili.
Come disposto dal D.L. n. 119/2018 , convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018 , è tuttavia concesso un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata.
 

TRIBUTI LOCALI

Dichiarazione IMU/TASI entro il 1° luglio 2019
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; quest’anno il 30 giugno cade di domenica, pertanto la scadenza slitta al 1° luglio.
La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e che potrà essere utilizzata la dichiarazione IMU anche per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione. La dichiarazione IMU/TASI, infatti, è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.
Vedi l’Approfondimento
 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Proroga dei versamenti delle imposte al 22 luglio 2019
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il D.P.C.M. che proroga i termini di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi al 22 luglio 2019 (il 20 luglio cade di sabato).
La proroga, al momento, riguarda solo i contribuenti soggetti agli ISA, anche se è molto probabile che venga estesa anche ad altri soggetti interessati in via indiretta al nuovo strumento, quali ad esempio i soci di società in trasparenza.
Si attende ora la firma del Decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri per diventare operativo a tutti gli effetti.
La proroga al 22 luglio prevede inoltre la possibilità di versamento al 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
Vi sarà un effetto anche sulla determinazione delle rate per chi deciderà di rateizzare gli importi, che porterà, inevitabilmente, a piani rateali con un minor numero di rate rispetto a quelli previsti per la totalità dei contribuenti che non beneficiano della proroga.
 

SOCIETÀ

Il pagamento dei Diritti Camerali 2019
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale camerale 2019, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Quindi, se verrà confermato il differimento dei versamenti delle imposte (vedi sopra), la scadenza sarà prorogata al 22 luglio 2019.
 

DICHIARAZIONI

Invio tardivo della Dichiarazione IVA entro il 29 luglio 2019
È scaduto il 30 aprile scorso il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2018. Se l’adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.
Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 29 luglio 2019 si può validamente inviare il modello IVA 2019 per il 2018.
Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

  • la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
  • la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest’ultimo non è superiore a 14 giorni)-

A partire dal 30 luglio 2019, la dichiarazione annuale IVA per il 2018 non presentata si considera omessa.
 

IVA

Detrazione IVA possibile per acquisto di carburanti anche con pagamenti mediati
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 12 giugno 2019, n. 189
L’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 189 del 12 giugno 2019, ha chiarito che ai fini della detrazione dell’IVA si ritengono validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che in presenza di acquisto di carburante presso l’impianto di una Cooperativa da parte del socio, questi può detrarre l’IVA sull’acquisto e dedurre il relativo costo anche qualora l’estinzione del debito in capo allo stesso avvenga tramite compensazione.
 

IMPOSTE SUI REDDITI, LAVORO AUTONOMO

I redditi degli Youtuber
Un recente intervento della Guardia di Finanza, la cui fondatezza sarà chiarita nelle sedi opportune, ha avuto un forte riscontro mediatico rivelando anche ai meno esperti un nuovo modello economico.
I ricavi di uno youtuber influencer sono basati essenzialmente su introiti pubblicitari.
Al raggiungimento di introiti significativi (non inferiori a 5mila euro) l’attività di youtuber o influencer, così come eventuali altre nuove attività legate al mondo digitale, è da ritenersi caratterizzata dalla professionalità, dalla ripetitività, dalla stabilità e dalla sistematicità ed è quindi considerata attività abituale da lavoro autonomo.
Fino a 65.000 euro di ricavi annuali si potrà applicare la tassazione prevista dal regime forfettario, utilizzando quindi un’imposta del 5% del reddito, che diventa 15% al quarto anno d’attività. Spetta anche una deduzione a forfait per i costi (22% dei ricavi). Il regime risolve radicalmente anche il tema dell’IVA, che ai sensi delle disposizioni previste per il regime forfettario non troverebbe applicazione.
Sul reddito, inoltre, vanno ovviamente applicati i contributi previdenziali.
Naturalmente anche i minorenni sono tassati e qui dovranno essere i genitori a rappresentarli.
È opportuno che i soggetti interessati regolarizzino la propria posizione presso l’Amministrazione finanziaria, aprendo, in primis, una partita IVA e iscrivendo altresì la propria posizione presso l’INPS.
 

AGEVOLAZIONI

Sport bonus: fino al 4 luglio l’invio della domanda per l’accesso al credito d’imposta
L’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto la prima delle due finestre previste nell’anno per usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
Questi i passaggi che caratterizzano questa prima fase della procedura:

  • la domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it tra il 4 giugno ed il 4 luglio 2019, indicando nell’oggetto della mail: Sport Bonus 1° finestra 2019;
  • l’Ufficio per lo sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco;
  • entro il 19 luglio verrà pubblicato l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro. Verrà indicato nell’elenco solo il numero di codice seriale;
  • nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29 luglio i soggetti indicati nell’elenco di cui al punto 3 potranno effettuare l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;
  • i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione e comunque non oltre il 9 agosto dovranno dichiarare, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro;
  • l’Ufficio per lo sport pubblicherà successivamente l’elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.

Nella sezione “Modulistica” dello Sport Bonus è possibile scaricare il modulo di richiesta in base alla categoria di appartenenza.
 
 
APPROFONDIMENTI
TRIBUTI LOCALI

La Dichiarazione IMU/TASI 2019
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; quest’anno il 30 giugno cade di domenica, pertanto la scadenza slitta al 1° luglio.
La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e che potrà essere utilizzata la dichiarazione IMU anche per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione. La dichiarazione IMU/TASI, infatti, è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.
L’obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l’accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).
Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU:

  • immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria “leasing”;
  • immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se, ai fini del versamento, il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
  • terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
  • area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
  • immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
  • immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
  • immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
  • immobili esenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e i), del D.Lgs. n. 504/1992; pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art. 73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
  • immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
  • immobile che ha acquisito o perso nell’anno l’esenzione dall’imposta;
  • fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  • immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  • estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull’immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l’atto);
  • parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117, numero 2, del Codice Civile accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l’amministrazione ad adempiere all’obbligo per tutti i condomini);
  • multiproprietà;
  • immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • acquisto o cessazione di diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
  • per i soggetti appartenenti alle forze dell’ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all’abitazione principale;
  • per usufruire dell’equiparazione all’abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.
 

ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI

I software ISA per la richiesta massiva dei dati e il calcolo dell’indice di affidabilità fiscale
È stato rilasciato il 10 giugno scorso l’atteso software “Il tuo ISA”, utile per il conteggio del punteggio attribuibile ai contribuenti con riferimento agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Sono altresì disponibili, nei cassetti fiscali, i cosiddetti “dati ulteriori”, indispensabili per la valutazione.
È stato inoltre rilasciato il software per la richiesta massiva dei “dati ulteriori” ai fini ISA, con le specifiche previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 126200 del 10 maggio 2019.
Gli ISA sono stati introdotti dal D.L n. 193/2016 , convertito in legge n. 225/2016 e vedranno la loro prima applicazione nei modelli Redditi 2019 per l’esercizio 2018.
Calcolo dell’indice di affidabilità fiscale
Tramite il software di calcolo, inserendo i dati contabili, i dati extracontabili e i “dai ulteriori”, ad ogni contribuente verrà assegnato un punteggio da 1 a 10. Sino a 6 si verrà considerati “insufficienti” e sottoposti a controlli da parte dell’Agenzia Entrate; oltre 8 spetteranno premialità.
Da un punto di vista operativo, sul sito dell’Agenzia è disponibile per il download e l’installazione il software di calcolo “Il tuo ISA 2019”; nel breve periodo saranno quindi anche aggiornati i software gestionali di studio.
La base necessaria per l’elaborazione dell’indice è composta:

  • dal modello ISA compilato sia dei dati contabili che extra contabili;
  • dal file XML dei “dati ulteriori”.

Una volta inseriti tutti i campi richiesti dal software è possibile procedere al calcolo.
Il conteggio, tramite il software dell’Agenzia, avviene inviando effettivamente all’Agenzia stessa i dati, anche non consolidandoli. Vi potrebbero quindi essere tracce di eventuali prove effettuate.
Richiesta massiva dei dati
I cosiddetti “dati ulteriori” sono messi a disposizione nel cassetto fiscale di ciascun contribuente. Accedendo al cassetto fiscale, dopo aver selezionato ISA / STUDI DI SETTORE – ISA PRECOMPILATO, è possibile scaricare il file XML.
Resta comunque valida, per gli intermediari, la possibilità di richiesta massiva dei “dati ulteriori” dei propri clienti.
Se il consulente è già delegato al Cassetto fiscale dei propri clienti, potrà richiedere per i contribuenti assistiti, il rilascio massivo dei dati. Il rilascio avverrà previa verifica da parte dell’Agenzia Entrate dell’effettiva sussistenza di delega valida per l’accesso al cassetto fiscale.
Qualora un intermediario non sia stato delegato all’accesso al cassetto fiscale del contribuente può comunque entrare in possesso degli “ulteriori dati”, previa apposita delega ai soli fini ISA.
Tale delega dovrà essere annotata su un registro cronologico, corredata da un documento d’identità valido del sottoscrittore e conservata per almeno 10 anni.
Le predette deleghe dovranno essere inviate all’Agenzia Entrate corredate da ulteriori dati di riscontro (dati IVA e studi di settore anni precedenti).
Risulta quindi ancora una volta fondamentale per il consulente essere in possesso delle deleghe al Cassetto fiscale dei propri clienti; in alternativa si deve procedere alla richiesta di delega solo ai fini ISA, o, altrimenti, dovrà essere il contribuente stesso a scaricare il file XML dei “dati ulteriori” e ad inviarli al proprio consulente.
 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)
IMU/TASI – Presentazione dichiarazione Presentazione della dichiarazione IMU/TASI da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;
a mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente;
mediante invio telematico con posta certificata (PEC).
Lunedì 1° luglio 2019
(il 30 giugno cade di domenica)
Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere (Esterometro) Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di maggio. Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Giovedì 4 luglio 2019 Sport bonus Termine per inviare la domanda per usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.   Via Pec
Lunedì 22 luglio 2019
(se confermato il differimento dei versamenti)
IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2019 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2019. Mod. F 24
Lunedì 22 luglio 2019
(se confermato il differimento dei versamenti)
IRES Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2019 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F 24
Lunedì 22 luglio 2019
(se confermato il differimento dei versamenti)
IRAP Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2019). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2019.
Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Mod. F 24
Lunedì 22 luglio 2019
(se confermato il differimento dei versamenti)
Diritto camerale Versamento diritto annuale 2019. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese e che esercitano attività economiche. Mod. F24

 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 19/06/2019
Studio Mattonai

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