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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IMPRESE, PROFESSIONISTI
Il decreto “Crescita” è legge, in vigore nuove agevolazioni e semplificazioni fiscali
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019 n. 58
Sabato 29 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019) convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58.
Diverse le novità previste in materia di agevolazioni e semplificazioni fiscali, di cui si riporta una sintesi:

  • reintroduzione del superammortamento nella misura del 130% per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019. La maggiorazione è ammessa anche qualora il bene venga consegnato entro il 30 giugno 2020 (sempreché entro il 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
  • soppressione della mini-Ires, introdotta dalla legge di Bilancio 2019. Contestualmente si prevede l’introduzione di un’agevolazione Ires finalizzata ad incentivare il reimpiego degli utili in azienda;
  • incremento della deducibilità dell’Imu dovuta sui beni strumentali, dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nelle seguenti misure:
dal 2019 50%
dal 2020 60%
dal 2022 70%
dal 2023 100%
  • slittamento dal 30 settembre al 30 novembre i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap;
  • proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;
  • soppressione della norma in base al quale, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, si applicava la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
  • per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 sarà possibile usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità;
  • l’amministrazione finanziaria non potrà chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi (ci si riferisce per esempio a tutti i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata);
  • è consentito il ravvedimento operoso con versamento frazionato dell’imposta o versamento “tardivo” dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale). Si tratta in questo caso di una norma di interpretazione autentica e, quindi, con efficacia retroattiva;
  • fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare anche in caso di operazioni esenti da IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/1972), che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna;
  • il sismabonus è esteso ai comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico nelle zone 2 e 3;
  • è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino;
  • è consentita la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale;
  • a decorrere dal 2020, l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima, che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
  • viene esteso a tutti i registri contabili (attualmente previsto per i soli registri IVA) aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo;
  • dal 1° gennaio 2020 l’Agenzia Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificherà con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle Entrate si applica la sanzione del 30% del dovuto;
  • si riaprono al 31 luglio 2019 i termini per aderire alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, e al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.


VERSAMENTI

Proroga dei versamenti al 30 settembre per i “soggetti ISA”
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019 n. 58; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 giugno 2019, n. 64/E
L’art. 12-quinquies del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), recentemente convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che sarebbero scaduti dal 30 giugno al 30 settembre 2019, “per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”.
In merito all’individuazione dei soggetti interessati dalla proroga, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28 giugno 2019, n. 64/E ha precisato che la stessa si applica a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

In presenza di tali condizioni, la medesima proroga riguarda anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.


IVA, ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici: nuove disposizioni da Entrate e “Decreto Crescita”
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019 n. 58; Agenzia delle Entrate, Circolare 29 giugno 2019, n. 15/E
Con la conversione in legge del “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019) è stata disposta la possibilità di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Rimangono comunque gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.
Inoltre nel primo semestre di applicazione dell’obbligo (e quindi dal 1° luglio per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro), non si applicano le sanzioni previste in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.
La Circolare 29 giugno 2019, n. 15/E, emanata dall’Agenzia Entrate, ha precisato inoltre che i contribuenti che non siano ancora in possesso di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (secondo le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento). In questo caso, temporaneamente.
In via transitoria, quindi, potranno essere ancora utilizzati i registratori di cassa già in uso oppure le ricevute fiscali (di cui all’art. 12, comma 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696). Questo sarà possibile fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di cui sopra.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre reso noto che – all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sul sito delle Entrate – è ora attivo il nuovo servizio per i corrispettivi telematici “Documento commerciale online”, utilizzabile da pc, tablet e smartphone.
Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale, memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata stampare il documento e consegnarlo al cliente su carta oppur inviarlo via email o con altra modalità elettronica e ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
 

IVA, ADEMPIMENTI

Operativo il servizio di consultazione delle proprie fatture elettroniche: possibile aderire fino al 31 ottobre 2019
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 1° luglio 2019
È operativo dal 1° luglio 2019, sul portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate, il servizio per la consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche, emesse e ricevute: lo ha reso noto la stessa Agenzia attraverso un comunicato stampa.
Al riguardo è stato precisato che l’adesione potrà essere effettuata fino al prossimo 31 ottobre 2019, con effetto per tutte le fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019. In caso di adesione dopo tale data, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.
In caso di mancata adesione, dopo il 31 ottobre le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml.
Per l’attivazione del servizio – dal quale è sempre possibile recedere – è necessario sottoscrivere un apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ricorda infine che la stessa possibilità è prevista anche per i consumatori finali (per le fatture ricevute), che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. In tal caso, peraltro, le fatture elettroniche ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre.
 

IVA, ADEMPIMENTI

Le deleghe agli intermediari per il servizio “Fatture e Corrispettivi”
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26 giugno 2019, n. 62/E
Con la Risoluzione n. 62/E del 26 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità – disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia dal 1° luglio 2019 (vedi sopra) – per consentire all’operatore IVA, o ad un intermediario appositamente delegato, ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Conseguentemente è stato aggiornato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente al 21 dicembre 2018 non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti; per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.
Si ricorda che la funzionalità per aderire al servizio è resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 ed è possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019.

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: novità da Entrate e “Decreto Crescita”
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019 n. 58; Agenzia delle Entrate, Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E
L’Agenzia delle Entrate, in data 17 giugno 2019, ha emanato la Circolare n. 14/E/2019 con cui ha fornito “Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica”.
Il documento esamina, in particolare, la fatturazione elettronica nell’ambito delle prestazioni sanitarie, le novità in tema di emissione del documento, le sanzioni applicabili, l’applicazione dell’imposta di bollo, l’inversione contabile/autofatture.
Altre novità sono entrate in vigore per effetto della conversione in legge del “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge n. 58/2019).
Vedi l’Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

La numerazione progressiva delle fatture differite
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E/2019, ha fornito dei chiarimenti in merito all’emissione delle fatture alla luce della modifica del regime sanzionatorio a partire dal 1° luglio 2019.
Da tale data, infatti, le fatture elettroniche immediate inviate tramite SdI, dovranno essere emesse entro 12 giorni (termine previsto dalla legge di conversione del Decreto Crescita) dal momento di effettuazione dell’operazione; non occorrerà in tal modo indicare nel documento due date laddove il giorno di effettuazione dell’operazione e quello di emissione della fattura non coincidano tenendo conto che è attribuita “data certa” all’invio da parte della stessa all’Amministrazione Finanziaria.
La medesima circolare ha sollevato però parecchi dubbi in merito alla gestione della fattura differita.
Il quadro normativo vigente prima dell’introduzione della fattura elettronica (art. 21, comma 4, lett. a, D.P.R. n. 633/1972) prevede già un differimento del momento di emissione del documento rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, a condizione che tale ultimo momento sia attestato tramite documento di trasporto o altro documento di accompagnamento dei beni. La citata norma prevede infatti che la fattura possa essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna, consentendo quindi al soggetto cedente di emettere un solo documento in cui raggruppa tutte le consegne effettuate nel corso di un mese solare.
La circolare n. 14/E/2019, nell’esempio proposto, a fronte di tre cessioni eseguite in data 2, 10 e 28 settembre 2019, ha precisato che la fattura differita può essere generata ed inviata allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni che vanno dal 1° al 15 ottobre 2019 indicando nel campo “Data” il 28 settembre 2019 (data dell’ultima operazione).
Ovviamente l’indicazione della data dell’ultima operazione può creare delle criticità ai fini del rispetto della progressività del numero di emissione.
Tale procedura nella quotidianità non potrà trovare accoglimento, si ritiene pertanto di poter indicare in ogni caso la data dell’ultimo giorno del mese nella fattura differita (30 settembre 2019 nell’esempio), in quanto laddove la circolare n. 14/E/2019 commenta le regole della fattura differita precisa che è “possibile” inserire la data di effettuazione dell’ultima operazione, stabilendo quindi che si tratta di una facoltà.
Indicando la data dell’ultimo giorno del mese si rispetta comunque il corretto periodo di imputazione del debito IVA, ragione per cui non si intravedono problemi nell’adottare tale procedura che consentirebbe alle imprese di inserire un’unica data per tutte le fatture differite emesse nel corso dello stesso mese solare.

TRIBUTI LOCALI

Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
Il 17 giugno 2019 (il 16 cadeva di domenica) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI.
È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
Vedi l’Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Invio telematico dei corrispettivi: volume d’affari da calcolare per intero
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 giugno 2019 n. 209
Nella Risposta all’istanza di interpello n. 209/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità per definire la corretta determinazione del volume di affari al fine di verificare quando scatta il termine temporale (1° luglio 2019 o 1° gennaio 2020) dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 (“Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”) a partire dal 1° gennaio 2020 i commercianti al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo di trasmissione online è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro l’anno e per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni esercitate entro il 31 dicembre 2018.
L’Agenzia, richiamando la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha confermato che per volume d’affari si intende quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso. Infatti, “per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare […]”.
Ne consegue che la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è subordinata al volume d’affari complessivo realizzato nel periodo d’imposta precedente.
Si ricorda tuttavia che il servizio mensa “marginale” non è soggetto a memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi (fino al 31 dicembre 2019) (Risposta ad istanza di interpello 27 maggio 2019, n. 159).

ACCERTAMENTO

La Cassazione boccia il transfer price domestico
Corte di Cassazione, Sentenza 25 giugno 2019, n. 16948
Con la sentenza n. 16948, depositata il 25 giugno 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’istituto del transfer price non si applica alle operazioni compiute da parte di società entro i confini nazionali.
Dopo aver richiamato i differenti orientamenti in merito alla configurabilità dell’istituto, la sentenza chiarisce che la valutazione dello scostamento del valore dell’operazione da quello normale (art. 9 TUIR), che prescinde dalla capacità di produrre reddito e da qualsiasi obbligo negoziale, non può fondare alcuna analisi di elusività della transazione per le operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo nazionale.
In via del tutto residuale, la suddetta discrepanza potrà solo essere considerata alla stregua di un mero indizio per la verifica dell’anti-economicità dell’operazione.
L’esclusione dell’applicazione dell’istituto in esame è stata confermata anche dal D.Lgs. n. 147/2015.
Il caso in esame si riferiva ad una operazione eseguita tra società dello stesso gruppo, sul territorio nazionale, e rispondeva ad una strategia economica diretta a raggiungere un risultato nell’interesse di tutte le società del gruppo.

VERSAMENTI

Scade il 31 luglio il termine per il versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Dal 1° luglio, ed entro il 31 luglio 2019, le società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro sono tenute al versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede infatti mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/1990.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
Il pagamento può avvenire tramite MAV, PagoPA o bonifico bancario.

IMMOBILI

L’APP OmiMobile dell’Agenzia Entrate
Negli store digitali Apple Store e Google Play è disponibile la nuova App OmiMobile, applicazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate realizzata da Sogei, per la consultazione delle quotazioni OMI di compravendite e locazioni di immobili a destinazione residenziale, commerciale, terziaria o produttiva.
L’app, scaricabile sugli smartphone e tablet con sistema operativo Ios o Android, permette la navigazione su mappa e la ricerca dell’immobile per indirizzo o utilizzando la posizione dell’utente. Oltre alla navigazione cartografica, l’applicazione consente anche ricerche testuali e in assenza di geolocalizzazione del dispositivo.

APPROFONDIMENTI
IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica 2019: nuovi chiarimenti e modalità operative
L’Agenzia delle Entrate, in data 17 giugno 2019, ha emanato la Circolare n. 14/E/2019 con cui ha fornito “Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica”.
Altre novità sono entrate in vigore per effetto della conversione in legge del “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge n. 58/2019).
Il documento di prassi esamina, in particolare:

  • la fatturazione elettronica nell’ambito delle prestazioni sanitarie;
  • le novità in tema di emissione del documento;
  • le sanzioni applicabili;
  • l’applicazione dell’imposta di bollo;
  • l’inversione contabile/autofatture.

Si ricorda che, in linea generale, la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (“SdI”) è, dal 1° gennaio 2019, l’unica modalità ammessa per documentare cessioni e prestazioni rilevanti ai fini IVA.
Fattura elettronica e prestazioni sanitarie
Il tema delle prestazioni sanitarie si è delineato fin dall’origine molto complesso e ha subìto, nel corso delle prime settimane dell’anno 2019, diversi cambiamenti.
Inizialmente, era stato previsto che, per l’anno 2019, operasse l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (“Sistema TS”), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sarebbero stati inviati al Sistema TS.
Successivamente, una modifica ne ha previsto il divieto, disponendo che, per l’anno 2019, “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria […] non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria […]”.
Infine, un’ulteriore modifica ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS.
In quest’ultimo caso, considerato che il divieto di fatturazione elettronica per le fattispecie in esame è entrato in vigore dopo il 1° gennaio 2019 – data di avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica – alcuni operatori potrebbero aver già emesso fatture elettroniche attraverso lo SdI. In tali casi, l’Agenzia delle Entrate procederà alla cancellazione dei file xml delle fatture già pervenute in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, ovvero al servizio di conservazione, da parte del cedente/prestatore.
I predetti divieti operano, per l’anno 2019, anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Emissione delle fatture elettroniche entro 12 giorni
Dal 1° luglio 2019 sarà possibile emettere la fattura entro 12 giorni (termine così stabilito dalla legge di conversione del “Decreto Crescita”) dalla data di effettuazione dell’operazione, che sarà la data esposta in fattura.
Tale disposto riguarderà tutte le fatture, elettroniche e non.
a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
• emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
• generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
• generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).
Viene quindi superato il concetto di “doppia data” esposta in fattura, in quanto la data fattura è la data di effettuazione dell’operazione e la data di emissione è invece attestata inequivocabilmente dal SdI al momento della trasmissione del documento stesso.
La circolare chiarisce anche come comportarsi in caso di “fatturazione differita” precisando che il termine previsto ordinariamente per l’emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’art. 21, comma 4, del decreto IVA.
Ciò significa, non solo che le ipotesi ed i termini ivi individuati per l’emissione delle fatture restano inalterati, ma che laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione, come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento di trasporto o consegna, sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.
Volendo esemplificare, prosegue la Circolare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex art. 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Questa interpretazione genera però diversi problemi. In molti casi il contribuente non conosce la data dell’ultima operazione, se non a fine mese, ma se nel frattempo avesse emesso fatture immediate in data successiva a quella dell’ultima operazione, verrebbe meno l’ordine cronologico.
Dal 1° luglio 2019 terminerà per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale il periodo transitorio che permetteva la trasmissione del documento SdI entro il termine di liquidazione IVA in assenza di sanzioni. I contribuenti a liquidazione IVA mensile, invece, potranno giovarsi di un abbattimento delle sanzioni dell’80%, se la trasmissione avviene comunque entro il termine della liquidazione IVA successiva, per le operazioni compiute entro il 30 settembre 2019.
La Circolare distingue poi i casi di autofattura, reverse charge interno, esterno e fattura emessa “per nome e per conto”.
In merito al reverse charge interno (es. art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972), il documento di prassi non riporta alcun riferimento all’utilizzo delle procedure “tradizionali” di integrazione della fattura elettronica; nel caso si operi un’inversione contabile, il cedente/prestatore emette una fattura, senza addebito dell’imposta, per documentare l’operazione, mentre al cessionario/committente spetta l’onere dell’assolvimento dell’IVA.
Su questo punto ci si attendeva da parte dell’Amministrazione un esplicita indicazione su come operare, anche secondo modalità “tradizionali”, ovvero, integrando la fattura elettronica originaria, attraverso un documento in formato analogico, contenente aliquota e imposta, ed effettuando le opportune annotazioni nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e in quello degli acquisti. L’Agenzia richiama, invece, i propri precedenti chiarimenti di prassi, affermando che “a fronte dell’immodificabilità” della fattura elettronica ricevuta, “il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI”.
Tale indicazione è stata fornita al fine di consentire di “ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”, ma per alcuni soggetti potrebbe risultare più agevole la predisposizione e conservazione di un documento cartaceo.
Assosoftware, ai tempi dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, aveva suggerito di indicare nella registrazione contabile l’Identificativo univoco assegnato dal Sistema di Interscambio (SdI). La corretta tenuta dei registri IVA (riportante anche questo codice) avrebbe permesso così di dimostrarne l’integrazione ex lege e di evitare di produrre ulteriore documentazione non necessaria.
Tale impostazione non è mai stata però confermata dall’Amministrazione.

TRIBUTI LOCALI

Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento
Il 17 giugno 2019 (il 16 cadeva di domenica) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI.
È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI).
In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di Dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.
il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.
Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,8% annuo.
Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).
La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 8 luglio 2019
(il 7 cade di domenica)
Dichiarazione 730/2019 Presentazione (ove previsto) della Dichiarazione 730/2019 da parte del sostituto di imposta. Sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati
 
Telematica
Martedì 23 luglio 2019 Dichiarazione precompilata 730/2019 Presentazione (ove previsto) della Dichiarazione precompilata 730/2019 da parte diretta del contribuente, o da parte di CAF-intermediario. Lavoratori dipendenti e pensionati, Caf e professionisti abilitati
 
Telematica
Mercoledì 31 luglio 2019 Contributo Autorità garante concorrenza Versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
 
Le società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro MAV, PagoPA, bonifico.
Lunedì 30 settembre 2019 (*) IRPEF e addizionali/ IRES/ IRAP/ Diritto camerale Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2019 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).
Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2019).
Versamento diritto annuale camerale 2019
Per i soggetti interessati dagli ISA Mod. F24
(*) Termine prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2019 dall’art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58.

 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 03/07/2019
Studio Mattonai

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