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Regime forfetario secondo il CNDCEC

Il 21.02.2019 il CNDCEC è uscito con un documento di ricerca che ha riassunto la disciplina dei forfettari alla luce dei chiarimenti finora ricevuti dall’Agenzia. Di seguito i punti più oscuri della normativa in questione, ossia le lettere d) e d-bis). Sono esclusi dal regime:
d) I soggetti che contemporaneamente all’esercizio dell’attività in regime forfettario:
– partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari;
– controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
d-bis) I soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei 2 precedenti periodi d’imposta. O nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori. Eccezion fatta per i soggetti che iniziano la nuova attività dopo aver svolto la pratica obbligatoria.
Con riferimento al primo punto, la partecipazione in società di persone è causa di esclusione a prescindere dalla quota posseduta o dall’oggetto dell’attività esercitata. Tuttavia, il dilemma verte sul momento della cessione della partecipazione. Si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle Entrate 10/E/2016 aveva chiarito che, se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta del regime di favore, la causa di esclusione non opera perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche di reddito da partecipazione, che sarà imputato solo al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio. A oggi invece l’Agenzia nel corso degli incontri con la stampa specializzata (Videoforum del 23.01.2019) pare fornire parere contrario, dicendo che la causa inibente debba cessare di esistere prima dell’inizio del regime agevolato, in quanto non è possibile il contemporaneo esercizio dell’attività di impresa o professionale e la partecipazione in società di persone (o il controllo nelle Srl).
Per quanto riguarda invece il tema del controllo si ritiene applicabile il concetto di controllo di diritto (ossia la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) e non il concetto di controllo di fatto (dato dall’influenza dominante) o contrattuale (dato da vincoli contrattuali) e per controllo indiretto si ritiene possa valere la detenzione di partecipazioni attraverso holding o “familiari. Altro tema nebuloso è il collegamento dell’attività della Srl con quella del contribuente. L’Agenzia ha chiarito sia rilevante l’attività effettivamente, di fatto, esercitata, a prescindere quindi dagli ATECO. Ma quali sono i criteri oggettivi per considerarla riconducibile?
Ultimo punto da chiarire resta quello di cui alla lettera d-bis, ossia i rapporti col datore di lavoro (o ex datore). L’unica parola che è stata chiarita è “prevalentemente”. Il parametro da prendere in considerazione sono i ricavi/compensi conseguiti: per esempio, se un soggetto avesse percepito 45.000 euro, di cui 20.000 dal datore di lavoro e 25.000 da altri soggetti, non si verificherebbe la causa di esclusione. Tuttavia, rimangono ancora dubbi sul tema dei soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro: per esempio, sui lavori svolti nei confronti di altre società del gruppo del datore. Ciò che invece pare assodato è che il rapporto da considerare sia solo quello di lavoro dipendente e non altri, come collaborazioni o lavoro occasionale; tuttavia anche sul punto, come sui precedenti, sarebbe più che mai opportuno un chiarimento ufficiale
 
Tratto da Ratio Quotidiano
Bientina lì, 04/03/2019
Studio Mattonai

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