L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria che accompagna i due nuovi adempimenti introdotti ad opera del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ossia lo spesometro e la comunicazione delle liquidazioni IVA. Inoltre, con il documento di prassi citato, sono state definite le modalità di utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso (la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso per lo spesometro era stata già riconosciuta a seguito della risoluzione 5 luglio 2017, n. 87/E; invece, nulla era stato scritto in merito alle comunicazioni delle liquidazioni IVA).
Sanzioni comunicazione delle liquidazioni IVA
Casistica | Sanzione (di cui all’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) |
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione | La sanzione amministrativa va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000 |
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria | La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari ad euro 250, che corrisponde alla metà di euro 500) |
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria | |
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale IVA (risoluzione n. 104/E del 2017) |
Torna applicabile la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997 (da euro 500 ad euro 2.000) e non anche quella di errata dichiarazione IVA |
Omessa sanatoria in dichiarazione IVA delle irregolarità della comunicazione (risoluzione n. 104/E del 2017) |
Occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa, applicando, oltre la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997 (da euro 500 ad euro 2.000), quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 |
Sanzioni nuovo spesometro
Casistica | Sanzione (di cui all’art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) |
Omessa trasmissione | Sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre |
Errata ovvero infedele trasmissione | |
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria | La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati |
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria |
Comunicazione liquidazioni IVA – ravvedimento operoso – Trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza
Scadenza adempimento | Correzione entro 15 giorni | Ravvedimento (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997) | ||||
Lett. a-bis) | Lett. b) | Lett. b-bis) | Lett. b-ter) | Lett. b-quater) | ||
I trimestre 31 maggio anno n |
15 giugno anno n | Euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) Entro il 29 agosto anno n |
Euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
II trimestre 16 settembre anno n |
1° ottobre anno n | Euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) Entro il 15 dicembre anno n |
Euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n + 1 |
Euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n + 2 |
Euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
III trimestre 30 novembre anno n |
15 dicembre anno n | Euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) Entro il 28 febbraio anno n+1 |
Euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
IV trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 |
15 marzo anno n+1 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione) | Euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) Entro il 29 maggio anno n+1 |
Euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+3 |
Euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
Comunicazione liquidazioni – IVA – ravvedimento operoso – Trasmissione oltre 15 giorni dalla scadenza
Scadenza adempimento | Correzione oltre 15 giorni | Ravvedimento (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997) | ||||
Lett. a-bis) | Lett. b) | Lett. b-bis) | Lett. b-ter) | Lett. b-quater) | ||
I trimestre 31 maggio anno n |
Dal 16 giugno anno n | Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) Entro il 29 agosto anno n |
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
II trimestre 16 settembre anno n |
Dal 2 ottobre anno n | Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) Entro il 15 dicembre anno n |
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
III trimestre 30 novembre anno n |
Dal 6 dicembre anno n | Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) Entro il 28 febbraio anno n+1 |
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
IV trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 |
Dal 16 marzo anno n+1 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione) | Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) Entro il 29 maggio anno n+1 |
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+3 |
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
Comunicazione liquidazioni IVA – ravvedimento operoso – Trasmissione oltre 15 giorni dalla scadenza
Scadenza adempimento | Correzione oltre 15 giorni | Ravvedimento (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997) | ||||
Lett. a-bis) | Lett. b) | Lett. b-bis) | Lett. b-ter) | Lett. b-quater) | ||
I trimestre 31 maggio anno n |
Dal 16 giugno anno n | Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) Entro il 29 agosto anno n |
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
II trimestre 16 settembre anno n |
Dal 2 ottobre anno n | Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) Entro il 15 dicembre anno n |
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
III trimestre 30 novembre anno n |
Dal 6 dicembre anno n | Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) Entro il 28 febbraio anno n+1 |
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
IV trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 |
Dal 16 marzo anno n+1 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione) | Euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) Entro il 29 maggio anno n+1 |
Euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+3 |
Euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
Spesometro: profili operativi per il ravvedimento operoso
Entro 15 giorni dalla scadenza originaria
Scadenza adempimento | Correzione avvenuta entro 15 giorni | Ravvedimento (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997) | ||||
Lett. a-bis) | Lett. b) | Lett. b-bis) | Lett. b-ter) | Lett. b-quater) | ||
I trimestre 31 maggio anno n |
15 giugno anno n | Euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) Entro il 29 agosto anno n |
Euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
II trimestre 16 settembre anno n |
1° ottobre anno n | Euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) Entro il 15 dicembre anno n |
Euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
III trimestre 30 novembre anno n |
15 dicembre anno n | Euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) Entro il 28 febbraio anno n+1 |
Euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
IV trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 |
15 marzo anno n+1 | Euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) Entro il 29 maggio anno n+1 |
Euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+3 |
Euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
Oltre 15 giorni e fino alla notifica dell’atto impositivo (Tabella B).
Scadenza adempimento | Correzione avvenuta oltre 15 giorni | Ravvedimento (art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997) | ||||
Lett. a-bis) | Lett. b) | Lett. b-bis) | Lett. b-ter) | Lett. b-quater) | ||
I trimestre 31 maggio anno n |
Dal 16 giugno anno n | Euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) Entro il 29 agosto anno n |
Euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
II trimestre 16 settembre anno n |
Dal 2 ottobre anno n | Euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) Entro il 15 dicembre anno n |
Euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
III trimestre 30 novembre anno n |
Dal 16 dicembre anno n | Euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) Entro il 28 febbraio anno n+1 |
Euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+1 |
Euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
IV trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 |
Dal 16 marzo anno n+1 | Euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) Entro il 29 Maggio anno n+1 |
Euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) Entro il 30 aprile anno n+2 |
Euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) Entro il 30 aprile anno n+3 |
Euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) Entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972) |
Euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) Fino alla notifica dell’atto impositivo |
Bientina lì, 22/09/2017
Studio Mattonai