fbpx

Versamento acconto IVA – Scadenza 27 dicembre 2018

Giovedì 27 dicembre 2018 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA.
L’obbligo di versamento dell’acconto IVA è disposto dall’art. 6 della legge n. 405/1990.
Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2017 con un debito IVA.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2018;
  • hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2018 per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2018 per i contribuenti mensili;
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991;
  • operano nel regime dei contribuenti “minimi” e dei “forfettari”;
  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2018 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2018 (se mensili);
  • sono contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili IVA;
  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.
 
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2018 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2018 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
 
L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2018 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2017, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
    • il contribuente mensile nel 2017 diventato trimestrale nel 2018 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2017;
    • il contribuente trimestrale nel 2017 diventato mensile nel 2018 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2017 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2018. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

 
Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso, versando l’acconto dovuto con riduzione della sanzione:

  • allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino al 1,40% per 14 giorni di ritardo.
  • al 1,5% se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,1% annuo),
  • al 1,67% se la violazione verrà sanata entro 90 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,1% annuo).
  • al 3,75% se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2018 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,1% annuo).

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

  • ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
  • ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

 
Attenzione: cogliamo l’occasione per ricordarVi che l’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 250.000[1] euro: ma per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
 
 
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarVi nei calcoli e nelle stime da effettuare.
Distinti saluti.
 
Tratto da My Solution
Bientina lì,12/12/2018
Studio Mattonai
 
 
[1] Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) ha aumentato il precedente limite di 50.000 euro a 250.000 euro. Il contribuente non è punibile ai sensi dell’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integralmente pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.