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Scheda carburanti
Il soggetto Iva esercente attività d’impresa intestatario del mezzo di trasporto utilizzato, a norma dell’art. 4 del D.P.R. 23 dicembre 1997, n. 444, deve procedere alla rilevazione dei chilometri dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo, tenendo presente, in ogni caso, che tale annotazione deve avvenire prima dell’annotazione della scheda carburanti nel registro Iva degli acquisti (di cui all’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Al riguardo, si ritiene utile precisare che la scheda carburante deve essere istituita mensilmente o trimestralmente per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio di impresa, arte o professione, ma l’adempimento dell’annotazione dei chilometri non è stato previsto per i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa.
Si ritiene opportuno puntualizzare che con decorrenza dal 14 maggio 2011, per il disposto dell’art. 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, è stata prevista un’espressa deroga all’obbligo di tenuta della scheda carburante. Infatti, da tale data si rende operativa la dispensa dalla tenuta della scheda carburante, per i soggetti Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante l’utilizzo di:
- carte di credito;
- carte di debito e/o
- carte prepagate emesse
da operatori finanziari per i quali sussiste, a norma dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria (banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A. e simili). Ovviamente, è opportuno tenere in considerazione che non rientrano, tra le operazioni escluse dal citato obbligo, quelle che risultano poste in essere:
- tra soggetti Iva (business to business - B2B);
- con altri mezzi di pagamento anche se tracciabili (es.: tramite bonifico bancario o postale e con assegno bancario o circolare);
per cui, conseguentemente, l’obbligo di tenuta della scheda carburante continua a trovare applicazione nella fattispecie del pagamento del rifornimento di carburante mediante strumenti di pagamento diversi da quelli espressamente previsti dalla citata dispensa (contanti o assegni o bonifico).
Scadenzario
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Cosa
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Chi
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Come
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Quando
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Scheda carburanti-
Annotazione Km del periodo
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Soggetti Iva esercenti attività d‘impresa
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Indicazione prima della registrazione
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31 gennaio 2012
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29 febbraio 2012
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31 marzo 2012
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30 aprile 2012
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31 maggio 2012
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30 giugno 2012
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31 luglio 2012
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31 agosto 2012
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28 settembre 2012
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31 ottobre 2012
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30 novembre 2012
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31 dicembre 2012
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Adempimento
Prima di procedere all’annotazione della scheda carburante, l’intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell’esercizio d’impresa deve annotare sulla stessa il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo (e, quindi, non quello dei chilometri percorsi nello stesso periodo). L’adempimento, che è ispirato a motivi di cautela fiscale, è diretto a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda. Al riguardo, è opportuno precisare che, in assenza dell’apposito dispositivo (per esempio natanti di modeste dimensioni adibiti alla pesca e all’acquacoltura) che misura i chilometri percorsi, la norma predetta potrà ritenersi osservata con l’indicazione sulla scheda carburante delle ore di moto a cura degli utenti e con altro analogo dispositivo presente sul veicolo che consenta di ricostruire in modo oggettivo l’impiego del mezzo di trasporto (per esempio contatore).
L’obbligo di istituzione della scheda carburante può essere considerato escluso per i contribuenti che non intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta (cfr.: al riguardo, la R.M. 22 luglio 1977, n. 362872).
Soggetti interessati
I soggetti Iva esercenti attività d’impresa che, senza pretesa di completezza, sono:
- gli enti e le società di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir e cioè:
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società e cioè:
- le persone giuridiche;
- i consorzi;
- le aziende speciali;
le società e le imprese indicate nell’art. 5 del Tuir e cioè:
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- le imprese individuali o persone fisiche che esercitano attività da cui derivano redditi d’impresa;
- le aziende coniugali;
- le aziende cogestite;
- le imprese familiari.
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Attenzione
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Si rammenta che l’annotazione del numero dei chilometri risultante dall’apposito misuratore deve risultare eseguita solamente dagli esercenti attività d’impresa e non anche dagli artisti e dai professionisti.
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Modalità procedurali
Rilevazione dell’entità complessiva dei chilometri percorsi dal veicolo risultanti dall’apposito misuratore, ai sensi del comma 1, dell’art. 4, del D.P.R. n. 444/1997, da parte dell’intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell’esercizio d’impresa o di un suo incaricato, prima di eseguire l’annotazione della scheda carburanti nel registro Iva degli acquisti (art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
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Attenzione
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In assenza dell’apposito dispositivo (per esempio natanti di modeste dimensioni adibiti alla pesca e all’acquacoltura) che misura i chilometri percorsi, la norma predetta potrà ritenersi osservata con l’indicazione sulla scheda carburante delle ore di moto a cura degli utenti e con altro analogo dispositivo presente sul veicolo che consenta di ricostruire in modo oggettivo l’impiego del mezzo di trasporto (per esempio contatore).
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Periodicità
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Ai fini delle annotazioni dei dati inerenti alla scheda carburante è possibile tenere conto, a titolo meramente indicativo, dei criteri di liquidazione periodica dell’Iva (anche se, al riguardo, non esiste una diretta correlazione con il periodo di liquidazione del tributo). Infatti, è possibile porre in essere:
- una scheda in cui rilevare gli acquisti mensili di carburante;
- una scheda in cui registrare gli acquisti trimestrali di carburante per i contribuenti che adottano tale cadenza periodica di liquidazione del tributo.
Si è specificato «a titolo meramente indicativo», in quanto, per mancanza di specifiche limitazioni normative, la scelta della scheda carburante si deve ritenere libera. Nulla vieta, per esempio, che i contribuenti trimestrali possono utilizzare le schede mensili e che i soggetti Iva mensili possono utilizzare le schede trimestrali.
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Sanzioni
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La mancata tenuta della scheda carburanti non è soggetta a sanzioni, in quanto l’obbligo dell’istituzione della medesima può essere considerato escluso per i soggetti Iva che non intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta. Infatti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come precisato nella circolare 12 agosto 1998, n. 205/E, non sussiste alcun obbligo in tal senso, anche se, ai fini dell’imposizione diretta, assume una specifica valenza giustificativa per la deduzione del costo di acquisto.
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Studio Mattonai
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