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Cessione di eco bonus e sisma bonus e sconto in fattura

Alcuni recenti Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, tra cui l’ultimo n. 660057 del 31 luglio 2019, seguito poi dalla Risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019, hanno disciplinato la possibilità, per chi fruisce delle detrazioni fiscali relative ad interventi di riqualificazione energetica o di riduzione di rischio sismico, di optare, in particolari casi, per la cessione del credito al fornitore che ha effettuato i lavori, o ad altri soggetti.
I soggetti beneficiari delle detrazioni possono così scegliere per un contributo pari alla detrazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale sarà rimborsato tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24 o tramite successiva cessione.
Fino al 2017, la cessione del credito era ammessa esclusivamente nel caso di lavori in condominio che interessassero almeno il 25% della superficie dell’edificio e per quelli finalizzati al miglioramento della prestazione energetica sia invernale che estiva.
A partire dai lavori effettuati dal 1° gennaio 2018, la cessione del credito è stata estesa anche per i lavori effettuati su singole unità immobiliari, sia per i contribuenti rientranti nella “no tax area” sia per coloro che sono tenuti al regolare versamento dell’IRPEF.
Vi sono tuttavia alcune importanti implicazioni che vale la pena di ricordare.
 
Soggetti cessionari del credito
I contribuenti potranno cedere l’eco bonus o il sisma bonus riconosciuto:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
  • anche alle banche e agli intermediari finanziari ma solo da parte dei contribuenti che ricadono nella “no tax area” (ossia i soggetti che non pagano Irpef).

 
Interventi che danno diritto alla cessione del credito
Le tipologie di interventi su parti comuni di condomini o su singole unità immobiliari che danno diritto alla cessione del credito sono i seguenti:

  • serramenti e infissi
  • schermature solari
  • caldaie a biomassa, a condensazione in classe A e sistema di termoregolazione evoluto
  • pompe di calore
  • scaldacqua a pompa di calore
  • coibentazione a involucro
  • pannelli solari
  • generatori ibridi
  • sistemi building automation
  • micro-cogeneratori.

 
Le tipologie di interventi su parti comuni di condomini che danno diritto alla cessione del credito sono:

  • coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente
  • coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell’involucro
  • coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di una o due classi del rischio sismico.

 

I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono quindi optare – in alternativa all’utilizzo diretto delle stesse tramite il rimborso con il modello Redditi/730 – per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.

 
Comunicazione dell’opzione
L’opzione deve essere comunicata, da parte del soggetto che ha diritto alla detrazione, all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
 
In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche direttamente agli Uffici delle Entrate oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione è effettuata dall’amministratore di condominio.
 
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
  • tipologia di intervento effettuato;
  • importo complessivo della spesa sostenuta;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
  • dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • denominazione e codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
  • data in cui è stata esercitata l’opzione;
  • assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.

 
Ammontare del contributo e dello sconto
Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato.
 
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupererà il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e in quote annuali di pari importo.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019 con oggetto l’utilizzo del codice tributo “6890” per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
 
 
Solo i contribuenti che ricadono nella “no tax area” – ossia i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’Irpef, o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione e altri redditi, di cui all’art. 13 del Tuir – possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.
 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 23/09/2019
Studio Mattonai

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