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NOVITA' E AGEVOLAZIONI

IRPEF, REGIMI AGEVOLATI
Regime forfetario: ancora dubbi per la decorrenza delle cause di esclusione
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 691 e 692
Con la legge di Bilancio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019) sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, portandoli da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni.
I nuovi limiti prevedono che:

  • non si deve superare il limite di 20.000 euro lordi annui per i compensi a dipendenti o collaboratori, relativi a lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, lavoro subordinato, e anche agli utili da partecipazione agli associati e alle stesse prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
  • sono esclusi tutti i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (assegni pensionistici) superiori a 30.000 euro.

Ad un mese dalla pubblicazione della legge di Bilancio regna però ancora l’incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d’esclusione.
La data di entrata in vigore prevista dalla legge n. 160/2019 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l’entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.
Anche gli orientamenti provenienti dai vertici non sono univoci, tra chi, come il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Cecilia Guerra, ha affermato che non esiste alcun dubbio circa la decorrenza dei nuovi limiti al regime forfetario e che questi sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020, e chi invece, come l’On. Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha affermato che i nuovi limiti decorreranno soltanto dal 2021.
È quindi auspicabile che il legislatore intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica.
Si ricordano i requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime agevolato e le modifiche intercorse negli ultimi anni.
Vedi l’Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Trasmissione telematica dei corrispettivi, in corso l’invio massivo delle lettere di compliance
Agenzia delle Entrate, Comunicato 3 febbraio 2020
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta notificando ai contribuenti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro comunicazioni in cui si segnala il mancato ricevimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo luglio-novembre 2019, nonostante nella dichiarazione IVA 2019 siano state indicate operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT). In tali comunicazioni anche i contribuenti eventualmente non tenuti all’adempimento sono invitati a fornire chiarimenti tramite il servizio telematico CIVIS.
Con un comunicato del 3 febbraio 2020 l’Agenzia ha tuttavia precisato che tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura.

DICHIARAZIONI

Pronti i modelli Redditi PF, Enc, SC, SP, Consolidato e Irap 2020
Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 31 gennaio 2020, n. 27759n. 27764n. 27765n. 27979n. 27807n. 28098
Sono disponibili, con le relative istruzioni, i modelli Redditi Persone fisiche, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Consolidato nazionale e mondiale e Irap 2020.
Tra le principali novità di quest’anno si segnalano:

  • il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia. Nel quadro RM è stata infatti inserita la sezione XVIII “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del TUIR”, per consentire l’esercizio dell’opzione, introdotta dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del Tuir erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e che applicano sui redditi prodotti all’estero un’aliquota agevolata del 7 per cento;
  • il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico: per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4mila euro;
  • il nuovo sport bonus;
  • nei modelli Cnm, Sc, Sp e Enc, è stata introdotta la detrazione per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;
  • nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc, la quota deducibile del Patent Box: nei nuovi campi denominati “documentazione”, infatti, è possibile indicare la quota annuale deducibile relativa al Patent Box, qualora il contribuente abbia optato nella nuova sezione del quadro OP, in alternativa all’istanza di ruling, per la comunicazione delle informazioni necessarie per determinare il reddito agevolabile con la documentazione predisposta secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 658445 del 30 luglio 2019;
  • nel modello Enti non commerciali, i redditi da floricoltura.


IVA, ADEMPIMENTI

Malfunzionamento del registratore di cassa telematico e registro di emergenza
Con l’avvento del cosiddetto “scontrino elettronico”, scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia Entrate.
Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.
In caso di guasto del registratore di cassa e impossibilità di emettere il documento commerciale l’esercente dovrà:

  • richiedere immediatamente l’intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio;
  • provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell’uscita del cliente dal negozio, all’annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata.

Vedi l’Approfondimento

DICHIARAZIONI

Isa: approvati 175 nuovi modelli
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27762
Sono stati approvati in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni, 175 nuovi modelli Isa, che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Indici sintetici al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Attraverso tali modelli i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale e della loro successiva evoluzione. I modelli costituiscono parte integrante del modello Redditi 2020.
Con il medesimo provvedimento sono stati inoltre individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini Isa per il periodo d’imposta 2020 e definite le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.
Definite infine le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”.

IMPOSTA DI BOLLO

Novità 2020 per il bollo sulle fatture elettroniche
Con la conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio (art. 17, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019) sono stati modificati i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.
A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Quando l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre:

  • 20 aprile 2020 per il primo trimestre;
  • 20 luglio 2020 per il secondo trimestre;
  • 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre;
  • 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.


IMPOSTA DI BOLLO

Bolli virtuali su fatture elettroniche del quarto trimestre 2019 deducibili solo nel 2020
I bolli su fatture elettroniche emesse del quarto trimestre 2019, seppur di competenza dell’esercizio 2019 (e quindi da contabilizzare in tale anno), saranno deducibili nel 2020, con conseguente variazione in aumento del reddito 2019 da evidenziare nel Modello Redditi 2020 e corrispondente variazione in diminuzione del reddito 2020 da evidenziare nel Modello Redditi 2021.
In base al comma 1 dell’art. 99 TUIR, infatti:

  • non sono deducibili dal reddito le imposte sul reddito e le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l’IVA);
  • le altre imposte, salvo eccezioni, sono invece deducibili secondo “il principio di cassa” ossia nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi.

Si ricorda che in tema di bolli elettronici, fin dal 2003, la Cassazione tributaria, con la sentenza n. 10221 del 27 giugno 2003, aveva ribadito che l’imposta di bollo è deducibile “per cassa” a nulla rilevando il fatto che l’imposta fosse stata corrisposta con metodo virtuale.

AGEVOLAZIONI

L’opzione Patent Box ha durata quinquennale e termina il 30 giugno 2021: i chiarimenti dall’Agenzia Entrate
Nell’ambito del Patent Box e dei marchi d’impresa, l’istanza di ruling per il regime opzionale determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021.
Lo ha chiarito l’Agenzia Entrate con il Principio di diritto n. 28 del 18 dicembre 2019 con cui risponde ad alcune imprese che hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, al fine di continuare a beneficiare della agevolazione prevista per i marchi d’impresa fino al 30 giugno 2021.
In particolare, si specifica che l’opzione non è rinnovabile ed ha una durata di cinque anni; in ogni caso, il ruling decade il 30 giugno 2021 anche se i cinque periodi di imposta non sono trascorsi.
L’Agenzia ricorda che il regime del Patent box ha la sua origine nell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017, convertito dallalegge n. 96/2017.
Tale norma, in recepimento delle direttive derivanti dall’Action 5 BEPS, ha escluso i marchi dall’ambito del Patent Box.
L’OCSE, per i soggetti che ne beneficiavano prima dell’emanazione delle nuove regole, ha stabilito un periodo transitorio – c.d. “grandfathering rule” – in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti. Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2021.
Con decreto 28 novembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze è stato disposto che l’opzione, che può avere ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.
In tale contesto, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell’opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d’imposta terminano successivamente.
Si evidenzia, inoltre, che l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.
Da quanto detto, si evince che:

  • la durata dell’opzione deve essere pari a cinque periodi di imposta, con la condizione che, comunque, il regime decade il 30 giugno 2021, anche se i cinque periodi d’imposta scadono successivamente;
  • l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Inoltre, quando l’opzione riguarda i marchi d’impresa, vi è un’ulteriore limitazione ossia che allo scadere del quinquennio essa non è più né esercitabile né rinnovabile.
Quindi, non è possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta scaduto il quinquennio di validità prima del 30 giugno 2021, per continuare a beneficiare dell’agevolazione.
Tale tesi, ricorda l’Agenzia, non è peraltro in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019 che ha ad oggetto l’esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di grandfathering.
In tale sede, è stato chiarito che il contribuente che intende accedere alla procedura di Patent Box nel 2018 a seguito di presentazione dell’opzione nel 2015, può fruire del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.
In conclusione, “l’istanza di ruling per il regime opzionale determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021”.

ADEMPIMENTI

POS obbligatorio ma ancora senza sanzioni
Già l’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, aveva stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (legge n. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.
Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale collegato alla legge di bilancio del 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.
Nel corso dell’iter di conversione del decreto, l’art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.
Ci ritroviamo quindi, ancora una volta in una situazione paradossale:

  • commercianti, artigiani e professionisti sono obbligati a dotarsi di Pos e, pertanto, non possono negare ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat
  • non è però prevista alcuna sanzione per chi non accetta pagamenti tramite Pos.


ADEMPIMENTI

F24 anche per la registrazione degli atti privati
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 gennaio 2020, n. 18379
Con provvedimento direttoriale n. 18379 del 27 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:

  • a far data dal 2 marzo 2020 il versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati si effettuerà con il modello F24;
  • fino al 31 agosto 2020 potrà ancora essere utilizzato anche il modello F23 secondo le attuali modalità;
  • a decorrere dal 1° settembre 2020, invece i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite F24.

In particolare, ci si riferisce a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione).
Non ci sono variazioni per i versamenti, e i relativi codici tributo, riguardanti la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e la registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative.

AGEVOLAZIONI

I crediti previdenziali affidati alla riscossione si prescrivono in 5 anni (e non 10)
Cassazione, Ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1824
Con l’ordinanza n. 1824 del 27 gennaio 2020 la Cassazione ha respinto il ricorso dell’esattore sentenziando che, anche dopo la rottamazione-ter, i crediti previdenziali affidati all’Agenzia Entrate – Riscossione si prescrivono in 5 anni e non in 10.
In particolare la Cassazione ha chiarito che l’art. 1, comma 197, della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), contempla un termine di prescrizione decennale relativo al «riaffido» da parte dell’ente creditore all’agente per la riscossione dei crediti, già oggetto di dichiarazione di «saldo e stralcio» ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1, e rispetto ai quali siano sorte irregolarità, ma tale termine di prescrizione si riferisce ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione e non è opponibile anche ai cittadini che non avessero versato regolarmente i contributi.

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Il Mise segnala richieste fraudolente per la registrazione di marchi
Mise, Comunicato Stampa 25 gennaio 2020
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che in questi giorni stanno giungendo a diversi cittadini e operatori interessati alla registrazione di un marchio richieste di pagamenti su un IBAN polacco.
Queste richieste, trasmesse a mezzo posta, riportano nell’intestazione il logo, l’indirizzo (errato) e i contatti del Mise e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nonché il nome e la firma falsificata di un dirigente del Ministero.
Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal Mise né dall’UIBM.
Il Mise invita pertanto tutti gli utenti, in caso di ricezione di queste comunicazioni, a verificare attentamente il contenuto della richiesta – di cui è stato pubblicato un caso concreto sul sito www.uibm.mise.gov.it – a non pagare e ad inviarne copia alla Linea Diretta Anticontraffazione: anticontraffazione@mise.gov.it.
Per maggiori informazioni è inoltre possibile contattare l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

ACCERTAMENTO

Chi saranno gli “osservati speciali” dalla Guardia di Finanza?
Attraverso una complessa attività di profilazione dei contribuenti e di geo-referenziazione dei fenomeni evasivi monitorati sul territorio negli anni 2015-2018, il Nucleo speciale entrate avrebbe ottenuto un quadro dei fenomeni evasivi che mette in evidenza la concentrazione degli stessi per aree geografiche e, quando ciò risulta possibile, anche per macro-categorie economiche di appartenenza.
I settori di intervento presi in considerazione nella costruzione di tale mappa dell’evasione fiscale riguardano:

  • la fiscalità internazionale;
  • il sommerso d’azienda;
  • le attività dei professionisti;
  • i giochi e le scommesse;
  • e le frodi Iva.

I risultati indicano la più alta percentuale di rischio nel settore delle società cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi per i quali il rischio di evasione fiscale è risultato pari al 7% circa. Dall’esame degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica è invece emerso un rischio di evasione pari al 5% circa.
Dal punto di vista territoriale le maggiori concentrazioni di soggetti a rischio per questa fattispecie sono state riscontrate nell’Italia nordoccidentale e nell’Italia centrale, con percentuali rispettivamente del 30,5 e del 25,5%: Per le “frodi Iva” invece i risultati indicano nella Lombardia la regione con la maggior concentrazione del rischio (20,69%), seguita poi dal Lazio (16,20%), dalla Campania (13,31%), e dal Veneto (8,72%).
La ripartizione del rischio di frodi Iva nei vari settori di attività evidenziano al primo posto le «Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento» con una percentuale di rischiosità del 41,06%, seguite dal «Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli» con rischiosità dell’11,58%, mentre al terzo posto troviamo l’attività di «Estrazione di minerali da cave e miniere» la cui percentuale di rischiosità si attesta al 9,85%. Un discorso a parte è riservato alla filiera della distribuzione dei carburanti, oggetto di una specifica attività di contrasto condotta dalla Guardia di finanza nel corso dell’anno 2019 (c.d. Piano straordinario carburanti 2019).

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti operanti all’estero per il periodo d’imposta 2020
D.M. 11 dicembre 2019
Il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che, pur mantenendo la residenza in Italia, nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali che vengono definite ogni anno con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2020 il D.M. 11 dicembre 2019 del Ministero del lavoro e Politiche sociali, titolato “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all’estero”, che ha determinato le retribuzioni convenzionali valide per l’anno 2020 da prendere a base sia per il calcolo delle ritenute fiscali sui citati redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, sia per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi della legge n. 398/1987.
Si ricorda che è sempre necessario verificare quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l’Italia ed il Paese ospitante.

IMPRESE

Dall’Osservatorio sui bilanci delle Srl della FNC un nuovo Focus sul settore costruzioni
Fnc, Documento di ricerca 20 gennaio 2020
La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un Focus settoriale dell’Osservatorio sui bilanci 2018 delle Srl dedicato alle imprese del settore Costruzioni.
Il documento, oltre a presentare i risultati relativi ai principali indicatori economici delle Srl del settore, riporta anche elaborazioni di alcuni dati per macroarea territoriale (Nord-ovest, Nord-est, Centro e Sud) e per regione e ulteriori elaborazioni relative ai 9 comparti produttivi che compongono il settore Costruzioni.
I dati elaborati per il focus delineano una tendenza positiva per l’anno 2018. In particolare, a fronte di un aumento degli addetti del 2,6% (che porta il valore complessivo a poco meno di 400.000 unità), si registra una crescita dei ricavi del 6% (che consente di superare i 65 miliardi totali) e del valore della produzione del 6,5%, che si traducono in un aumento del valore aggiunto del 7%.

APPROFONDIMENTI
IRPEF, REGIMI AGEVOLATI

Regime forfettario: i requisiti per l’ingresso e la permanenza
Con la legge di Bilancio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019) sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, portandoli da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni.
I nuovi limiti prevedono che:

  • non si deve superare il limite di 20.000 euro lordi annui per i compensi a dipendenti o collaboratori, relativi a lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, lavoro subordinato, e anche agli utili da partecipazione agli associati e alle stesse prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
  • sono esclusi tutti i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (assegni pensionistici) superiori a 30.000 euro.

Ad un mese dalla pubblicazione della legge di Bilancio regna però ancora l’incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d’esclusione.
La data di entrata in vigore prevista dalla legge n. 160/2019 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l’entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.
Anche gli orientamenti provenienti dai vertici non sono univoci, tra chi, come il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Cecilia Guerra, ha affermato che non esiste alcun dubbio circa la decorrenza dei nuovi limiti al regime forfetario e che questi sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020, e chi invece, come l’On. Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha affermato che i nuovi limiti decorreranno soltanto dal 2021.
È quindi auspicabile che il legislatore intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica.
Si ricordano i requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime agevolato e le modifiche intercorse negli ultimi anni.
Secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 691 e 692), possono accedere al regime forfettario per il 2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2019):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • abbiano sostenutospese non superiori a 20.000 euro per lavoroaccessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
e) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  1. sono in corso rapporti di lavoro o
  2. erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
  3. f) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 4950del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
    Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
    A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al L n. 98 del 2011(il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.
    Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.
    Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro evoluzione nell’ultimo triennio.
  2020 2019 2018
Limite massimo fatturato 65.000 euro Variabile a seconda del codice ATECO da 25.000 a 50.000 euro.
Cause ostative che precludono l’accesso al regime
(per accedere al regime non ne deve sussistere nemmeno una).
Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Nell’anno precedente, spese superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR.   Nell’anno precedente, spese superiori a 5.000 euro lordi per acquisizione di lavoro quale lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR.
    Nell’anno precedente, costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, superiore a 20.000 euro.
Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato   Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; questo limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato alla fine dell’esercizio precedente.
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione. Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
Soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.  


IVA, ADEMPIMENTI

Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa telematico
Con l’avvento del cosiddetto “scontrino elettronico”, scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia Entrate.
Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.
Ma cosa accade se si rompe il registratore di cassa e non è possibile emettere il documento commerciale (il vecchio scontrino) da consegnare al cliente?
Il cliente non corre alcun rischio se riceve un qualsiasi documento alternativo (o anche nulla) ma l’esercente è invece obbligato a:

  • richiedere immediatamente l’intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio;
  • provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell’uscita del cliente dal negozio, all’annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata.

Sarà altresì necessario adottare una procedura particolare nei confronti dell’Agenzia Entrate. Sono previste “procedure di emergenza” per gestire i seguenti casi.

  1. Assenza di rete: nel caso in cui il registratore telematico, dopo aver memorizzato, predisposto e sigillato il file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri non possa effettuare la relativa trasmissione per assenza di rete, sarà possibile estrarre detto file dal RT e procedere al relativo invio (entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia Entrate.
  2. Dispositivo fuori servizio:in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT per un qualsiasi motivo, l’esercente, oltre a porre in essere quanto prima indicato, dovrà:
  3. effettuare la variazione dello stato del RT, impostandolo come “FUORI SERVIZIO” dalla finestra “Ricerca dispositivo” all’interno della sezione “Corrispettivi”.
    b. dopodiché trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi relativi al periodo di inattività del RT mediante il caricamento “manuale” dei dati all’interno della sezione “Corrispettivi”, nelle c.d. “Procedure di Emergenza”; occorrerà inserire l’identificativo del dispositivo, la data e ora della rilevazione, l’ammontare delle vendite, l’aliquota iva e la natura.
    c. Il registratore telematico, nel momento in cui riprenderà a funzionare correttamente, unitamente alla prima chiusura trasmetterà automaticamente al sistema anche il cambio di stato, riportandolo ad essere “IN SERVIZIO”.

 
PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 17 febbraio 2020 Artigiani e commercianti – Contribuzione Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 4° trimestre. Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS Modello unificato F24.
Venerdì 28 febbraio 2020 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Compilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.
Venerdì 28 febbraio 2020 Ecobonus e sismabonus: comunicazione opzione sconto in fattura Termine comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di riqualificazione energetica e rischio sismico per la cessione del credito Soggetti che sostengono spese per interventi agevolabili ai fini della detrazione sul risparmio energetico (ecobonus) e del contenimento del rischio sismico (sismabonus). Telematica
Venerdì 28 febbraio 2020 730 precompilato – Invio dati oneri deducibili o detraibili Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
  • Università statali e non statali
  • Agenzie di pompe funebri e attività connesse
  • Banche, Istituti di credito e Poste Italiane

 

Telematica
Sabato 29 febbraio 2020 Conservazione fatture elettroniche Termine ultimo per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2018. Soggetti titolari di partita IVA che hanno emesso fatture elettroniche nel corso del 2018. Il processo di conservazione, da effettuare entro il termine di tre mesi dai termini di presentazione delle dichiarazioni annuali, termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
Sabato 29 febbraio 2020 Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche. Contribuenti titolari di partita IVA, nonché condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute. Funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

 
 
Tratto da My Solution
Bientina lì, 05/02/2020
Studio Mattonai

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