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Credito d’imposta per le spese sanificazione e dispositivi di protezione

Il credito di imposta non è ancora operativo: è atteso un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che dovrà stabilire:

  • criteri;
  • modalità di richiesta;
  • modalità di fruizione.


L’art. 30, D.L. 8.04.2020, n. 23 e l’art. 64, D.L. 17.03.2020, n. 18 attribuiscono un credito di imposta ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione per:

  • le spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Cosa si intende per costi relativi agli ambienti di lavoro?

Si intendono i costi sostenuti per l’acquisto di macchinari ed attrezzature utilizzabili per superfici e vestiario e di detergenti antibatterici per le superfici. Rientrano anche gli interventi di sanificazione forniti da imprese specializzate per l’igiene nei luoghi di lavoro, aventi i requisiti tecnico – professionali di cui al D.M. 274/1997 e iscritte alla CC.I.A.A.

Cosa si intende per strumenti di lavoro?
 

In questo si ipotizza che siano compresi, oltre agli strumenti direttamente destinati allo svolgimento dell’attività, ma anche quelli necessari alla consegna dei beni o allo svolgimento dei servizi presso il cliente (es. i mezzi di trasporto).

Dispositivi di protezione

  • Tra i dispositivi di protezione e sicurezza individuali rientrano per esempio: mascherine chirurgiche, tute isolanti anticontagio, visiere, occhiali protettivi, Fpf2, Fpf3, guanti, calzari, termoscanner, detergenti e gel igienizzanti per mani e viso, disinfettanti. 
     
  • Altri dispositivi di protezione si intendono: pareti divisorie, pannelli protettivi, rilevatori di distanza. Per un elenco più esaustivo, consultare lacircolare dell’Agenzia delle Entrate 13.04.2020, n. 9/E (Par. 13).
     

Al fine di ottenere il credito di imposta è opportuno che il documento fiscale descriva chiaramente i beni e servizi acquistati, in modo da ricondurli all’agevolazione in esame.

Esempio: dispositivo ad ozono “XY” per la sanificazione degli ambienti; intervento di eseguito in data…….. presso locali in …….. via ….. n..).

In particolare, nel caso di servizi di sanificazione ricevuti, andrebbe allegata la certificazione riguardante l’avvenuto intervento dell’impresa autorizzata ai sensi del citato D.M. 274/1997.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione di debiti erariali e spetta nella misura del 50% dei costi sostenuti, considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, a partire dal 17.03.2020 e fino al 31.12.2020 (quindi il credito massimo spettante per ogni beneficiario è di euro 10.000,00).
I costi sono comprensivi di Iva, per coloro che non detraggono per legge l’Iva sulle fatture ricevute e al netto di Iva, per chi invece detrae l’Iva.

I fondi stanziati finora per il credito in oggetto ammontano per il 2020 a 50 milioni di euro.
 
Si attende che venga pubblicato il decreto attuativo che definirà i criteri e le modalità operative di utilizzo del credito di imposta.

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