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Esonero under 35 – Sgravi contributivi fino a 3.000 euro

Premessa

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’art. 1, co. 10, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha modificato l’art. 1, co. 102, della L. n. 205/2017, prevedendo che, per le nuove assunzioni, effettuate nelle annualità 2019 e 2020, di lavoratori fino a 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, possa trovare applicazione l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

ATTENZIONE. Dal 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età.

Datori di lavoro interessati

È importante sottolinearLe che l’incentivo spetta a tutti i datori privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo.

Datori di lavoro interessati
Gli enti pubblici economici. Gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici. Gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico. Le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche. Le aziende speciali costituite anche in consorzio, ex artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000. I consorzi di bonifica e industriali. Gli enti morali ed ecclesiastici.
N.B. È esclusa dall’applicazione del beneficio la pubblica amministrazione.

Condizioni e requisiti

Per poter accedere al bonus under 35, Le ricordiamo che occorre rispettare le seguenti condizioni e requisiti:

  • norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • taluni presupposti specificamente previsti dalla L. n. 205/2017.

Norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria

Innanzitutto, la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto, da parte del datore che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, co. 1175 della L. n. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi contributivi;
  • rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, ove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Principi generali

Quanto ai principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, l’esonero in esame non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine che abbia manifestato per iscritto, entro 6 mesi dalla fine del rapporto (3 mesi per gli stagionali), la volontà di essere riassunto;
  • presso il datore o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l’assunzione, trasformazione o somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dal contratto collettivo, anche se il lavoratore avente diritto all’assunzione è utilizzato con contratto di somministrazione.

Vincoli previsti dalla legge n. 205/2017

II diritto alla legittima fruizione dell’esonero è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione/trasformazione effettuata nel 2018, 2019 e 2020, non deve aver compiuto 35 anni (ossia deve avere al massimo 34 anni e 364 giorni); per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 2021, il limite anagrafico è individuato nei 30 anni di età (da intendersi 29 anni e 364 giorni);
  2. il lavoratore, nel corso della sua vita non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: tale requisito deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata;
ATTENZIONE. Non vietano al riconoscimento dell’agevolazione: i periodi di apprendistato svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore e non proseguiti a tempo indeterminato; precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato; la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, posto che l’esonero in trattazione non si applica a tali rapporti.
  • non si ha diritto alla fruizione dell’esonero se il precedente rapporto a tempo indeterminato si è risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
  • l’esonero può essere riconosciuto ai soli datori che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
  • il datore, nei 6 mesi dopo l’assunzione incentivata, non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo il medesimo lavoratore o un altro impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con identica qualifica. Il licenziamento effettuato nei 6 mesi dopo l’assunzione incentivata, comporta, infatti, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Accertamento dei requisiti tramite utility INPS

Teniamo a ricordarLe, inoltre, che è necessario verificare altresì che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti “stabili”, ossia a tempo indeterminato.

RICORDA. A tal fine, l’INPS ha realizzato un’apposita utility con la quale datori, intermediari previdenziali e lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle banche dati dell’Inps e del Ministero, le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti a tempo indeterminato.

Da notare che il datore il quale assume a tempo indeterminato un lavoratore già titolare di un rapporto agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 36 mesi, indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e dalla sua età alla data della nuova assunzione.

Istituti contrattuali agevolati

Nella seguente tabella Le illustriamo quali rapporti di lavoro sono incentivati e quali no.

Istituto contrattualeSpettanza
Contratto a tempo indeterminato (fermo il requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione).SI
Conversione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (fermo il requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della conversione).SI
Contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part time.SI
Contratto a tempo indeterminato in somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore a tempo determinato.SI
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001. SI
Contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), ancorché stipulato a tempo indeterminato.NO
Contratti di apprendistato.NO
Rapporti di lavoro domestico.NO

Misura e durata

Ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, Le comunichiamo che l’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori e non può comunque superare la misura massima di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

ATTENZIONE. La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, quindi, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (3.000 euro/12). Per i rapporti instaurati o risolti nel mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Per quanto concerne la durata, essa è stabilita dalla legge in massimo 36 mesi – ferma la permanenza del rapporto – e decorre dalla data di assunzione del lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quella a termine, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore resta in attesa di assegnazione.

RICORDA. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Aspetti di compatibilità

Le facciamo presente che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Pertanto, non è cumulabile con:

  • l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni di cui all’art. 4, co. 11 della L. n. 92/2012;
  • le riduzioni contributive fissate per i datori agricoli che occupano personale nei territori montani o zone svantaggiate e con quelle del settore edile.

L’esonero è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali:

  • incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’art. 13 della L. n. 68/1999: la fruizione di tale beneficio, a differenza di quello in esame, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale;
  • incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento: la fruizione di tale beneficio, a differenza di quello in esame, è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. de minimis;
  • incentivo Occupazione Sviluppo Sud, con specifico riferimento alle assunzioni effettuate nel corso del 2019, nel limite massimo di importo di 8.060 euro su base annua per lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile;
  • incentivo Occupazione NEET, di cui ai Decreti Direttoriali ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 e n. 581 del 28 dicembre 2018, applicabile alle assunzioni effettuate nelle annualità 2018 e 2019;
  • incentivo Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 dell’11 febbraio 2020. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 12/05/2020

Studio Mattonai

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