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Versamento delle imposte 2020: la proroga

Il 29 giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 27 giugno 2020 che ha stabilito la proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2020 dei versamenti delle imposte per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA).

La proroga era già stata anticipata dal MEF, tramite comunicato stampa, “per tener conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari”.

ATTENZIONE: Il differimento non opera però per tutti i soggetti; infatti i contribuenti privati, non titolari di partita IVA e non “collegati” a soggetti che godono della proroga, non posso avvalersi del differimento dei termini al 20 luglio.

La proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA).L’attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.

Si ricorda che gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), che hanno sostituito gli studi di settore, si applicano a partire dal periodo d’imposta 2018 e hanno lo scopo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.

Versamenti prorogati

Sotto un punto di vista oggettivo, sono stati prorogati i versamenti legati alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi:

  • IRES, IRPEF e addizionali;
  • IRAP (se non sussistono le condizioni già previste dall’art. 24 del D.L. n. 34/2020 “Rilancio”, che stabilisce i casi in cui il saldo e il versamento della prima rata dell’imposta non è dovuta);
  • IVA annuale per chi ne aveva scelto il differimento;
  • eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi, quali cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE / IVAFE;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2020, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Soggetti interessati alla proroga

Da un punto di vista soggettivo, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfetari e in regime di vantaggio.

Ciò è espressamente previsto dal decreto e quindi rientrano nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e più precisamente rientrano nella proroga i contribuenti che per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2019:

  • applicano il regime forfetario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);
  • determinano il reddito con altri criteri forfetari;
  • dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
  • partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.

Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo Unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl “trasparenti”). Per i soci/amministratori di Srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Termini e modalità di versamento

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto a decorrere dal 20 luglio o dal 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% e quindi con un massimo di 5 rate (o 4 in caso si usufruisca del termine differito al 20 agosto).

Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è rimasta fissata al 30 giugno 2020 con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.

Ricordiamo che per le società di capitali e i soggetti IRES, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020 (20 luglio per i soggetti ISA);
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come previsto, quest’anno, anche dall’art. 106, D.L. n. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020, mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020;
  • se il bilancio dell’esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.

Per tutte le società di capitali che quest’anno – anche alla luce di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, del D.L. n. 18/2020, in cui sono contenute importanti disposizioni relative alla procedura di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19 – hanno approvato il bilancio nel mese di giugno 2020, il termine di versamento sarà quindi il 31 luglio 2020 (a prescindere dall’applicabilità o meno degli ISA).

Si ricorda che il saldo non è dovuto se l’importo non è superiore a:

  • 12 euro per IRPEF, addizionali ed IRES;
  • 10,33 euro per IRAP.

Per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF. Per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

Entro i termini per il versamento del saldo delle imposte, è dovuto anche il saldo relativo alla cedolare secca, all’IVIE e all’IVAFE, dell’imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi/forfettari, nonché dei contributi INPS per i soggetti iscritti alla gestione separata/artigiani/commercianti.

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2020, senza possibilità di rateazione.

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

  • gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
  • gli F24 a debito con compensazioni di titolari di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito con compensazioni di non titolari di partita IVA, devono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Ravvedimento operoso

È possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997:

  • entro 14 giorni dalla scadenza applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo + relativi interessi;
  • dal 15° al 30° giorno, applicando la sanzione ridotta pari a 1/10 del 15% (1,5%) + relativi interessi;
  • dal 31° al 90° giorno, applicando la sanzione ridotta pari a 1/9 del 15% (1,67%) + relativi interessi;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione, applicando la sanzione ridotta a pari a 1/8 del 15% (3,75%) + interessi;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione, applicando la sanzione ridotta pari a 1/7 del 30% (4,29%) + interessi;
  • entro il termine di accertamento, applicando la sanzione ridotta pari a 1/6 del 30% (5%) + interessi.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 07/07/2020

Studio Mattonai

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