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Il credito di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, con gli artt. 120 e 125 ha previsto due crediti d’imposta, in particolare:

1.   per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120 del decreto, titolato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”);

2.   per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125 del decreto, rubricato “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).

Per beneficiarne occorre presentare apposito modello all’Agenzia Entrate per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e al credito sanificazione, al fine di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

ATTENZIONE: Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro 5 giorni.   Diversi i termini per l’invio: dal 20 luglio 2020 entro e non oltre il 30 novembre 2021 può essere presentata la comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;dal 20 luglio entro e non oltre il 7 settembre 2020 va invece inviata la comunicazione per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Con un provvedimento del 10 luglio 2020 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta.

L’Agenzia Entrate ha altresì pubblicato la Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 per fornire i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività. Tra i possibili beneficiari rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico – tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema – inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Per questi ultimi, la Circolare 20/E ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, individuate dai codici ATECO 2007:

551000alberghi
552010villaggi turistici
552020ostelli della gioventù
552030rifugi di montagna
552040colonie marine e montane
552051affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010gestione di vagoni letto
559020alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011ristorazione con somministrazione
561012attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030gelaterie e pasticcerie
561041gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042ristorazione ambulante
561050ristorazione su treni e navi
562100catering per eventi, banqueting
562910mense
562920catering continuativo su base contrattuale
563000bar e altri esercizi simili senza cucina
591400attività di proiezione cinematografica
791100attività delle agenzie di viaggio
791200attività dei tour operator
799011servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000organizzazione di convegni e fiere
900101attività nel campo della recitazione
900109altre rappresentazioni artistiche
900201noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202attività nel campo della regia
900209altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100attività di biblioteche ed archivi
910200attività di musei
910300gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100parchi di divertimento e parchi tematici
932920gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420stabilimenti termali

Spese agevolabili

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:

1. Interventi agevolabili – Sono quellinecessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, tra cui rientrano espressamente:

a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2. Investimenti agevolabili – sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente; ad esempio, rientrano nell’agevolazione i software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Misura e utilizzo del credito d’imposta

L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili (al netto dell’IVA) sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Ai fini dell’imputazione del calcolo del costo agevolabile occorre fare riferimento:

  • per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile alternativamente:

  • in compensazione tramite modello F24
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L’utilizzo del credito in compensazione e la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

L’art. 125 del decreto “Rilancio”, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, prevede anche l’assegnazione di un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare, con l’art. 125 del decreto “Rilancio”:

  • è abrogato il credito d’imposta già previsto dall’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall’art. 30 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Liquidità”), convertito con modificazioni in 5 giugno 2020, n. 40, per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro;
  • è estesa la platea delle spese agevolabili (includendo dispositivi e strumenti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione);
  • è aumentata la misura del beneficio individuale (il credito d’imposta passa dal 50% al 60% e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro).

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

  • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’art. 73 del TUIR;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del 13 TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito d’imposta coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Spese agevolabili

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.

È possibile individuare due categorie di spese:

a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) quelle sostenute per l’acquisto di:

i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a);

ii. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));

iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d);

iv. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e).

Le attività di “sanificazione” devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività – considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze) – l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

La Circolare n. 20/E/2020 precisa che in questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.

Per talune attività, le spese di sanificazione, in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso, purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Per quanto concerne le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, già con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E era stato fornito un primo chiarimento per cui i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Sono agevolabili tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

o, in alternativa

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’art. 125 del decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate;
  • in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia Entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

Cordiali saluti.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 23/07/2020

Studio Mattonai

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