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Sgravi contributi 2020: le novità introdotte dal “Decreto Agosto”

Premessa

Il 14 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 il D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), entrato in vigore dal giorno successivo alla sua data di pubblicazione, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Tra i diversi interventi in materia di aiuto a imprese e famiglie, il provvedimento è intervenuto soprattutto in materia di sgravi contributivi per il rilancio dell’economia del nostro Paese a seguito dell’emergenza sanitaria in corso.

Nella seguente tabella Le elenchiamo le nuove misure adottate per abbattere il costo del lavoro durante la pandemia.

Articolo 3Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Articolo 6Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
  Articolo 6Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

Sgravi contributivi per chi non richiede la CIG

L’art. 3 del D.L. n. 104/2020 ha disposto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per tutte quelle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

NOVITÀ. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIGD e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 e s.m.i., è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sgravi contributivi per chi non richiede la CIG
    Ambito di applicazioneDatori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo che non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIGD previsti dal “Decreto Agosto”. È necessario che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 e s.m.i.
TempisticheFruizione entro il 31 dicembre 2020.
DurataFruizione per un periodo massimo di 4 mesi.
  IncentivoEsonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto D.L. n. 18 /2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

ATTENZIONE. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero, si applicano i divieti in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 104/2020. La violazione di tale disposizione comporta la revoca dall’esonero contributivo in commento con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Le ricordiamo, altresì, che lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero contributi per assunzioni a tempo indeterminato

Intendiamo metterLa al corrente che, fino al 31 dicembre 2020, l’art. 6 del D.L. n. 104/2020 ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro – con esclusione del settore agricolo – che assumono, a decorrere dal 15 agosto 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, di godere dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Da notare, inoltre, che l’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sono esclusi:

  • i contratti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico.

ATTENZIONE. L’esonero contributivo ha una durata massima di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In altri termini, l’esonero massimo complessivo è di 4.030 euro.

Quanto alle condizioni e requisiti da possedere, Le facciamo presente che sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è cumulabile, tra l’altro, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero contributi per assunzioni a tempo indeterminato
  Ambito di applicazioneDatori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che assumono, a decorrere dal 15 agosto 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Soggetti esclusiContratti di apprendistato. Contratti di lavoro domestico.
RequisitiSono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
TempisticheFruizione entro il 31 dicembre 2020.
DurataFruizione per un periodo massimo di 6 mesi.
  IncentivoImporto di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Esonero contributi nel settore turistico

Ultimo incentivo contributivo previsto dal “Decreto Agosto” è contenuto all’art. 7, il quale ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

Si tratta di uno specifico esonero contributivo che, configurando un aiuto di Stato, è subordinato

all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea.

APPROFONDIMENTO. L’esonero riguarda tutte le assunzioni – effettuate fino al 31.12.2020 – a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un massimo di 3 mesi. Inoltre, lo stesso esonero può essere applicato anche nei casi di conversione (recte trasformazione) di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato a condizione che detta trasformazione avvenga a far data dal 15 agosto 2020.

Si tratta di un esonero dal versamento dei soli contributi Inps a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi Inail) per un ammontare massino di 8.060 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.

ATTENZIONE. In sostanza, quindi, il beneficio massimo sarà pari a 2.015 euro (8.060,00/12×3 mesi). Restano esclusi coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso la medesima impresa.

Inoltre, per espressa previsione normativa, in caso di trasformazione, l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione (Inps) dovuta dai datori di lavoro.

Infine, trattandosi di esonero contributivo concernente il settore turistico e degli stabilimenti termali potrà farsi riferimento, ai fini della corretta individuazione delle specifiche attività interessate dall’esonero de quo e nelle more di una più compiuta disciplina di prassi, alla Circolare INPS n. 94 del 14 agosto 2020, ancorché recante le specifiche indicazioni per l’individuazione dei destinatari delle previsioni di cui all’art. 84 del D.L. n. 34/2020.

Esonero contributi per assunzioni a tempo indeterminato
  Ambito di applicazioneDatori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che assumono, a decorrere dal 15 agosto 2020, lavoratori subordinati a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali.
RequisitiSono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
TempisticheFruizione entro il 31 dicembre 2020.
DurataFruizione per un periodo massimo di 3 mesi.
  IncentivoImporto di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 16/09/2020

Studio Mattonai

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