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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Covid-19: termini di trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario

INPS, Messaggio 27 novembre 2020, n. 4484

L’INPS, con messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020, fornisce indicazioni in ordine ai termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, in attesa della imminente pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, e dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149.
Il D.L. n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, conferma la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La seconda parte del medesimo comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. In virtù di tale previsione, detto termine si colloca alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, si precisa che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).


EMERGENZA CORONAVIRUS

Con il decreto “Ristori-quater” arriva la proroga ai versamenti di tasse e contributi

D.L. 30 novembre 2020, n. 157 Comunicato stampa 30 novembre 2020, n.81

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020, n. 297 è stato pubblicato il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”) recante misure ed agevolazioni per famiglie ed imprese, necessarie per contrastare gli effetti della crisi economica causata dalla pandemia COVID-19.
Di particolare rilievo la disposizione secondo la quale “per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato
”.
Sempre per quanto concerne le “disposizioni COVID-19”, si segnala che a decorrere dal 29 novembre 2020 (alla luce delle Ordinanze Min. Salute del 27 novembre 2020), la ripartizione delle Regioni nelle “singole zone” è la seguente:

  • nell’Area gialla: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto;
  • nell’Area arancione: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria;
  • nell’Area rossa: Abruzzo, Campania, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.


INDENNITÀ COVID-19

Per chiedere le indennità del Decreto “Ristori” c’è tempo fino al 18 dicembre

INPS, Circolare 26 novembre 2020, n. 137

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui all’art. 15, comma 1, del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), ma la stessa verrà erogata dall’Inps secondo le modalità già indicate dai beneficiari medesimi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato art. 9.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui al richiamato art. 9 del D.L. 104/2020, possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’art. 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto “Ristori”: lo ha precisato l’Inps con la Circolare 26 novembre 2020, n. 137.
Nell’occasione è stato chiarito che, pur avendo l’art. 15, comma 7, del D.L. n. 137/2020, introdotto un termine di presentazione della domanda alla data del 30 novembre 2020, la natura di tale termine è non decadenziale; pertanto, per consentire un adeguato tempo all’utenza e agli intermediari per presentare le domande per i nuovi beneficiari e nello stesso tempo consentire all’Inps il pagamento di queste prestazioni entro la fine dell’anno corrente, sarà possibile presentare la domanda entro la data del 18 dicembre 2020.


INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: al via l’esonero contributivo totale per le assunzioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020

INPS, Circolare 24 novembre 2020, n. 133

L’INPS – con Circolare del 24 novembre 2020, n.133 – ha fornito le indicazioni ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio, ex artt. 6 e 7, D.L. n. 104/2020.
Il richiamato dispositivo normativo ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.
Tale misura riguarda i lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso il medesimo datore di lavoro, mentre restano esclusi il settore agricolo, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

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INPS, PRESTAZIONI

INPS: i chiarimenti sulla compatibilità tra genitori del cd. congedo Covid-19 per quarantena scolastica figli

INPS, Circolare 20 novembre 2020, n. 132

L’INPS – con Circolare del 20 novembre 2020, n. 132 – ha fornito ulteriori istruzioni amministrative (integrando quelle già fornite con la Circolare n. 116/2020) in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Nello specifico, l’Istituto ha evidenziato l’ampliamento dei casi di fruizione del congedo ex D.L. n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”) ed i casi di compatibilità con la fruizione del congedo da parte dell’altro genitore.
Al riguardo, il D.L. n. 137/2020:

  • ha elevato a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione in modalità agile in caso di quarantena del figlio. Inoltre ha riconosciuto ai genitori di figli dai 14 ai 16 anni di età la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS;
  • ha previsto che il congedo possa essere fruito, dal 29 ottobre 2020, dal genitore lavoratore dipendente anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Pertanto i genitori lavoratori richiedenti possono accedere al congedo indennizzato solo per i giorni di assenza fruiti dal 29 ottobre 2020.

Invece, il D.L. n. 149/2020 (c.d. decreto Ristori bis):

  • ha previsto un congedo straordinario per i lavoratori genitori nel caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, disposta con Ordinanza del Ministero della salute.

La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Fruizione della NASpI in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

INPS, Messaggio 26 novembre 2020, n. 4464

L’INPS – con Messaggio del 26 novembre 2020, n. 4464 – ha fornito alcuni chiarimenti normativi in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, ex art. 14, comma 3, D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020.
L’accesso alla NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi è ammesso fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (attualmente, il D.L. n. 137/2020 ha fissato tale data al 31 gennaio 2021, ma la legge di Bilancio 2021 dovrebbe spostare il termine al 31 marzo 2021).
Peraltro, anche i dirigenti aderenti agli accordi in specie – qualora ricorrano gli altri presupposti di legge – potranno accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.


POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Pubblicate da ANPAL le prime Faq sul Fondo Nuove Competenze

ANPAL, FAQ 23 novembre 2020

In data 23 novembre 2020, l’ANPAL ha pubblicato 56 nuove Faq rivolte ai datori di lavoro, ai lavoratori ed agli enti di formazione, con i primi chiarimenti sul Fondo Nuove Competenze (il fondo per l’innovazione rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori e che favorisce il rilancio delle politiche attive).
Di particolare interesse, infine, l’ipotesi di formazione interna.
Al riguardo, l’ANPAL precisa che nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, non sono richiesti requisiti specifici anche se preferibilmente l’azienda dovrebbe aver maturato un’esperienza diretta in materia. La scelta da parte dell’impresa di erogare la formazione al proprio interno rientra negli ambiti di negoziazione con le rappresentanze sindacali e datoriali. Il datore di lavoro che opta per la modalità interna si assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento della formazione dei propri dipendenti.
Anche in questo caso devono essere rilasciare le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati.
Il Fondo nuove competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro che, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, vengano destinate a percorsi formativi.
La formazione può iniziare anche nel 2021 e, in ogni caso, dopo l’approvazione della domanda da parte di ANPAL. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione delle istanze, che potranno essere trasmesse fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso.

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VIGILANZA SUL LAVORO

Gli interventi INL su collocamento obbligatorio, apprendistato appalti “labour intensive” e lavoro notturno

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 26 novembre 2020, n. 1050Nota 26 novembre 2020, n. 1046Nota 25 novembre 2020, n. 1037Nota 23 novembre 2020, n. 1026

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con 4 Note nell’arco di 3 giorni, ha chiarito alcuni aspetti in merito:

  • alla corretta definizione di lavoratore notturno (Nota prot. n. 1050/2020);
  • all’individuazione della base di computo per il calcolo della quota d’obbligo in caso di c.d. “passaggio di appalto” (Nota prot. n. 1046/2020);
  • alla competenza in materia di accertamento dell’illecito e istruttoria dei rapporti (Nota prot. n. 1037/2020);
  • alla successione dei contratti di apprendistato duale (Nota prot. n. 1026/2020).

Con riferimento a tale ultimo punto, l’INL ha precisato che non è ammessa la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, in quanto il D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante, delegando peraltro la contrattazione collettiva alla individuazione della “durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”.
Al contrario, non si ravvisano, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, ragioni ostative alla “successione” di un nuovo contratto di apprendistato, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine.

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APPROFONDIMENTI
INPS, CONTRIBUZIONE

Agevolazione contributiva per le assunzioni a tempo indeterminato: la Circolare esplicativa INPS

Con la Circolare n. 133/2020, l’INPS ha reso operativo l’incentivo occupazionale normato dal D.L. n. 104/2020.
Con riferimento all’art. 6 D.L. n. 104/2020, viene chiarito che lo sgravio contributivo riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo e tutti i lavoratori, tranne coloro che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione, con il medesimo datore di lavoro
L’importo dell’incentivo – fruibile in 6 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore – è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui, riparametrato ed applicato su base mensile.
La soglia massima di esonero contributivo riferita al periodo di paga mensile è pari ad € 671,66 (€ 8.060,00/12).
L’esonero in commento:

  • è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020;
  • NON è riconosciuto ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa;
  • è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L’incentivo non viene riconosciuto in caso di assunzione:

  • con contratto di apprendistato (di qualsiasi livello),
  • con contratto di lavoro domestico.

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

Laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.
L’esonero contributivo non è sussumibile nella disciplina di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”).
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
In merito all’art. 7 D.L. n. 104/2020, l’incentivo riguarda tutti i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e tutti i lavoratori assunti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale.
L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui, riparametrato ed applicato su base mensile.
L’esonero in commento è riconosciuto per un massimo di 3 mesi.
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

Laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.
Il beneficio contributivo in specie, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e tale aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”).
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
L’Istituto verificherà, altresì, la presenza o meno del richiedente nell’elenco “Deggendorf” di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ed eventualmente autorizzerà l’aiuto nei limiti di cui all’art. 53 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.


POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Gli ulteriori chiarimenti ANPAL sul Fondo Nuove Competenze

In data 24 novembre 2020, l’ANPAL ha reso disponibili le FAQ sul Fondo Nuove Competenze, il fondo per l’innovazione rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori e che favorisce il rilancio delle politiche attive.
La dotazione del fondo è costituita al momento da 730 milioni di euro, di cui 230 milioni a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per il lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo.
Di seguito, alcune importanti informazioni.
Nella platea dei beneficiari sono compresi i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti, previa sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Non è previsto un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze. Sono interessati dagli interventi tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione a prescindere dall’inquadramento contrattuale.
Una volta valutata l’ammissibilità dell’istanza di finanziamento, l’ANPAL comunica l’ammissione dell’istanza tanto all’impresa richiedente, e all’INPS, che eroga all’impresa richiedente un anticipo pari al 70% del valore complessivo stimato. L’impresa presenta la richiesta di saldo ad Anpal, che, valutata la richiesta, ne comunica l’approvazione tanto all’impresa tanto a INPS, che eroga il saldo.
Il Fondo nuove competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione. In sede di accordo sindacale dovranno essere individuati i fabbisogni formativi nonché i lavoratori interessati all’acquisizione di nuove o maggiori competenze. I progetti formativi dovranno individuare le modalità per il raggiungimento di questi obiettivi. Il livello di personalizzazione del piano formativo deve basarsi sulle valutazioni di ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale.
L’Avviso prevede la necessità che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, siano obbligatoriamente corredate da attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze.
Nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, non sono richiesti requisiti specifici anche se preferibilmente l’azienda dovrebbe aver maturato un’esperienza diretta in materia. La scelta da parte dell’impresa di erogare la formazione al proprio interno rientra negli ambiti di negoziazione con le rappresentanze sindacali e datoriali. Il datore di lavoro che opta per la modalità interna si assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento della formazione dei propri dipendenti.
Anche in questo caso devono essere rilasciate le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati.
Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro che, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, vengano destinate a percorsi formativi.
La formazione può iniziare anche nel 2021 e, in ogni caso, dopo l’approvazione della domanda da parte di ANPAL. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione delle istanze, che potranno essere trasmesse fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso.
I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. Si tratta di termini di natura non perentoria che, per comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.
Il valore del costo orario oggetto della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo Nuove Competenze include il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano quindi tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR.


VIGILANZA SUL LAVORO

Modalità di calcolo della base di computo nel collocamento obbligatorio e definizione di lavoratore notturno: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 25 novembre 2020, prot. n. 1037 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997, relativamente ai nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive”, la cui finalità è quella di contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, attraverso la creazione di sistemi di controllo posti a carico del committente di appalti “labour intensive”.
Com’è noto, l’art. 4, D.L. n. 124/2019 ha introdotto il nuovo art. 17-bis all’interno del D.Lgs. n. 241/1997, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i committenti “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (…), trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute (…) è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”. In caso di violazione dei predetti obblighi, è prevista una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa“.
Al riguardo, l’INL ha ritenuto che gli obblighi di controllo del committente siano diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatane. Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente una competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro; al contrario, la sanzione da irrogare nei confronti del committente, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo al soggetto appaltatore/affidatario, deve essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura, ex D.Lgs. n. 472/1997.
Non può, pertanto, configurarsi – in relazione alle violazioni ex art. 17 bis, D.Lgs. n. 241/1997 – alcuna competenza dell’INL, con riguardo:

  • al loro accertamento;
  • ai fini dell’art. 17 e ss., legge n. 689/1981.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 26 novembre 2020, prot. n. 1046 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla base computo per il calcolo della quota d’obbligo ex lege n. 68/1999 in caso di c.d. “passaggio di appalto”. Al riguardo, l’INL – nel richiamare la sentenza del Consiglio di Stato del 15 maggio 2017, n. 2252 nella quale, con riferimento ad appalto di “servizi di assistenza educativa domiciliare” in favore dei minori, si affermava che “… l’incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per “cambio appalto” ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell’esecuzione dell’appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva” – ha ribadito che in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex lege n. 68/1999.
Al riguardo, è opportuno ricordare che le aziende non in regola con le assunzioni cd. “obbligatorie” di soggetti portatori di handicap sono punite con una sanzione amministrativa pari ad € 153,20 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione.
Tale sanzione – definita “a fattispecie progressiva” ed applicata dagli Ispettori del Lavoro – decorre dal 61° giorno successivo a quello nel quale è maturato l’obbligo, se non si è presentata richiesta di assunzione agli uffici competenti.
La sanzione è diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 previa presentazione della richiesta di assunzione o della stipula del contratto con il lavoratore disabile.
Attraverso l’ottemperanza, la sanzione complessiva viene ridotta ad ¼.
Infine, con Nota del 26 novembre 2020, prot. n. 1050, l’INL ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla definizione del lavoratore notturno, anche in riferimento all’ambito di intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva.
Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – nel richiamare il D.Lgs. n. 66/2003 – ha precisato che si definisce lavoratore notturno:

  • qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  • qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Laddove la contrattazione non specifichi il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come “lavoratore notturno”, troverà evidentemente applicazione la disciplina normativa (tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno). Così come, laddove la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale – utili alla definizione di “lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore (tre ore giornaliere o ottanta giorni l’anno).
Invece, in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno.
Infine, è opportuno ricordare che solo ai lavoratori notturni trova applicazione il limite massimo giornaliero di 8 ore di lavoro e non già a qualsivoglia lavoratore che svolga di notte una parte del suo orario di lavoro.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Giovedì 10/12/2020Mod.770Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770 2020 (scadenza prorogata)Sostituto d’impostaTrasmissione telematica
Mercoledì 16/12/2020INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Mercoledì 16/12/2020INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Mercoledì 16/12/2020INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Mercoledì 16/12/2020INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line
Mercoledì 16/12/2020INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Mercoledì 16/12/2020IRPEFVersamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì 16/12/2020IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì 16/12/2020IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì 16/12/2020IRPEFAddizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall’anno successivo.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale è versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledì 16/12/2020INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Mercoledì 16/12/2020CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Mercoledì 16/12/2020INPSVersamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinatoAziende agricoleModello F 24 on line
Lunedì 21/12/2020FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì 28/12/2020ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì 31/12/2020INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Giovedì 31/12/2020INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Giovedì 31/12/2020LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 02/12/2020

Studio Mattonai

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