fbpx

NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Limitazioni anti-Covid nel periodo delle festività

D.L. 2 dicembre 2020, n. 158D.P.C.M. 3 dicembre 2020

A partire dal 4 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 sono in vigore una serie di nuove restrizioni, specificatamente dedicate al periodo delle festività, mentre vengono sostanzialmente confermate le regole che si rendono applicabili a seconda del “colore” dell’area geografica (gialla, arancione o rossa). Le novità riguardano, in particolare, gli spostamenti, le attività di commercio al dettaglio e del turismo.
Di seguito le regole da rispettare, fatta salva l’adozione di ulteriori limitazioni da parte del Governo.

Spostamenti: vengono introdotti specifici divieti di spostamento in occasione delle festività. In particolare:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento tra Regioni o province autonome;
  • il 25 ed il 26 dicembre 2020, nonché il 1° gennaio 2021, è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ma in ogni caso non ci si potrà spostare verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, tale divieto si applica anche alle eventuali seconde case in altro Comune, nell’ambito della medesima Regione.
Confermato il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo. Viene inoltre introdotto un “coprifuoco di Capodanno”, con il divieto degli gli spostamenti dalle 22.00 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio 2021.
Resta ferma la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

Commercio al dettaglio: viene autorizzato per il periodo festivo un prolungamento dell’orario di apertura dei negozi. Dal 4 dicembre 2020, e fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è autorizzato fino alle ore 21.00.
Confermata la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle seguenti attività commerciali che rimangono aperte:

  • farmacie e parafarmacie;
  • presidi sanitari;
  • punti vendita di generi alimentari;
  • punti di vendita di prodotti agricoli e florovivaistici;
  • tabacchi,
  • edicole.

Ristorazione: confermate, salvo le maggiori restrizioni imposte nelle aree arancioni e rosse, le regole precedenti: apertura dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; consumo al tavolo per massimo 4 persone, superabile solo se si tratta di soggetti tutti conviventi. Consentito l’asporto fino alle ore 22.00 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario per tutte le giornate, incluso Natale e Santo Stefano, nelle quali sarà possibile recarsi al ristorante a pranzo.
La ristorazione negli alberghi e strutture similari resta autorizzata anche dopo le 18.00, ma solo a favore dei clienti alloggiati. Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e similari è permessa solo con servizio in camera.

Turismo: apertura degli impianti sciistici solo a partire dal 7 gennaio 2021. Sospese le crociere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021.


IMMOBILI, LOCAZIONI

Approvato il nuovo modello per la cessione crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo

Agenzia Entrate, Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222

È stato approvato dall’Agenzia Entrate, con il Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222, il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (credito d’imposta per botteghe e negozi e credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda).
Si ricorda che fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il nuovo modello potrà essere inviato anche dagli intermediari a partire dal 14 dicembre 2020.


IRPEF

I chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E

Con la Circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E l’Agenzia Entrate ha fornito alcune indicazioni operative sulle misure fiscali, introdotte dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 31 , convertito con modificazioni in legge n. 21/2020, che, a decorrere dal mese di luglio 2020, hanno provveduto a ridurre l’imposizione fiscale sui redditi di lavoro dipendente.
In sintesi è stato introdotto:

  1. un “trattamento integrativo”, consistente nella rimodulazione del bonus Irpef, che riconosce un’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
  2. una “ulteriore detrazione fiscale”, che riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una agevolazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo della detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.


DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Le modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (Redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.

Vedi l’Approfondimento


IVA, FATTURAZIONE ELETTRONICA

Le sanzioni per l’omesso versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14

Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Si ricorda che l’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:

  1. contrassegno, per le sole fatture cartacee;
  2. modalità virtuali di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche;
  3. modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI.

È stato chiarito che per l’imposta di bollo assolta con modalità virtuali e con modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 la sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente effettui il versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari:

  • al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.


IVA, FATTURAZIONE ELETTRONICA

Le deleghe Fattura elettronica ai professionisti valide per un altro anno

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 dicembre 2020, n. 376631

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 376631 dell’11 dicembre 2020 ha reso noto che le deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti saranno valide per un altro anno.
In particolare è stata prorogata di un anno la validità delle deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. In ogni caso, però, non viene meno per i contribuenti interessati la possibilità di revoca e sarà possibile annullare le deleghe sia attraverso la funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia, sia trasmettendo una richiesta agli uffici delle Entrate.
La decisione di estendere di un anno la validità delle deleghe tiene conto del «perdurare della situazione emergenziale da Covid-19, anche alla luce delle restrizioni agli spostamenti recentemente introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» e delle «significative difficoltà» sottolineate da diverse associazioni di categoria «nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, con particolare riguardo all’acquisizione del modulo di delega recante la firma in originale del cliente».


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Lotteria degli scontrini: l’adeguamento del RT per i gli esercenti

Dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potranno partecipare alla cosiddetta lotteria degli scontrini.
Il contribuente consumatore finale iscrivendosi sul sito dedicato (https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria), e inserendo il proprio codice fiscale, verrà fornito di un codice personale (da stampare o scaricare sul telefono).
Questo codice potrà essere esibito ai commercianti a partire dal 1° gennaio 2021, i quali, se dotati di appositi lettori, comunicheranno il codice dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
I commercianti quindi dovranno far adeguare, se non vi hanno già provveduto, i propri registratori di cassa telematici: il RT dovrà essere adeguato con il nuovo tracciato fornito dall’Agenzia Entrate e dovrà essere dotato di lettore ottico per riconoscere il codice del consumatore.
Per adeguare (o acquistare) il proprio registratore telematico occorre contattare un tecnico specializzato.
Si ricorda che fino al termine dell’esercizio 2020 per chi non l’avesse già chiesto, sono disponibili due bonus registratore telematico del valore del 50% della spesa sostenuta:

  • fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto;
  • fino a un massimo di 50 euro in caso di adattamento.

L’Agenzia Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una Guida informativa con le indicazioni per gli esercenti sulle procedure da seguire per partecipare e far partecipare i consumatori alla lotteria degli scontrini, in partenza dal 1° gennaio 2021.


IMPRESE, CREDITO

I nuovi limiti per la qualifica di “cattivo pagatore”: incubo default per molte Pmi

Dal prossimo 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito (Regolamento Ue n. 171 del 19/10/2017).
La nuova classificazione si caratterizza per le soglie molto più basse che in passato: per le Pmi sarà sufficiente avere un arretrato di oltre 90 giorni nei confronti di una banca, superiore a 100 euro e all’1% dell’esposizione totale verso la banca stessa, per vedersi inserire nella lista dei “cattivi pagatori”.

Vedi l’Approfondimento


IMMOBILI, INCENTIVI

Superbonus 110% anche per gli interventi sull’edificio commerciale-residenziale

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 9 dicembre 2020, n. 572

Un immobile composto da 10 appartamenti al primo piano e 10 negozi al piano terra può accedere alle agevolazioni del Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020) per le seguenti tipologie di interventi eseguiti sui soli appartamenti residenziali:

  • isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi (intervento trainante)
  • sostituzione degli infissi (intervento trainato)
  • sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato)

a condizione che l’assemblea di condominio approvi gli interventi di isolamento termico con “benefici e oneri” a carico dei soli appartamenti.
Se tali interventi assicurano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati, nel rispetto di tutte le condizioni ed adempimenti previste dalle sopra richiamate disposizioni.
Ciascun condomino, conclude l’Agenzia Entrate, potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.
Così si è espressa l’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 572 del 9 dicembre 2020.


IMMOBILI, INCENTIVI

Superbonus anche per l’inquilino se c’è contratto di locazione registrato e consenso del proprietario

L’inquilino di un immobile può usufruire del Superbonus 110% a condizione che disponga del contratto di locazione, anche finanziaria, regolarmente registrato e che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica.
In particolare, per poter accedere al Superbonus, è necessario che coloro che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento posseggano, al momento dell’avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, se precedente allo stesso avvio, il titolo di detenzione dell’immobile, in questo caso il contratto di locazione registrato.


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

“Cashback”: partita la fase sperimentale

Ha preso il via nella giornata dell’8 dicembre 2020, la fase sperimentale del programma Cashback, le cui condizioni e regole di accesso sono contenute nel Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020.
Previa iscrizione al programma ed effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l’intero periodo di 150 euro.
Sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari, vestiti o elettrodomestici) e non è previsto un importo minimo di spesa.
Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che consenta la partecipazione al programma. Sono, invece, esclusi gli acquisti online.
Il programma entrerà a regime il 1° gennaio 2021.


APPROFONDIMENTI
DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

La conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (Redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’Interpello ha chiarito che:

  1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la Risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica;
  2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec;
  3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev’essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
  4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.


IMPRESE, CREDITO

Nuova classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito

Dal prossimo 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito (Regolamento Ue n. 171 del 19 ottobre 2017).
La nuova classificazione si caratterizza per le soglie molto più basse che in passato: per le Pmi sarà sufficiente avere un arretrato di oltre 90 giorni nei confronti di una banca, superiore a 100 euro e all’1% dell’esposizione totale verso la banca stessa, per vedersi inserire nella lista dei “cattivi pagatori”.
L’impresa si considera in default quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  1. la banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle garanzie;
  2. il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’esposizione rilevante.

Dal 1° gennaio 2021 la soglia di rilevanza sarà superata quando saranno soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

  • Esposizioni verso imprese:
    – Componente assoluta = 500 euro
    – Componente relativa = 1% dell’esposizione complessiva.
  • Esposizioni verso PMI con esposizioni inferiori a 1 milione di euro:
    – Componente assoluta = 100 euro
    – Componente relativa = 1% dell’esposizione complessiva.

Non saranno ammesse compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca e il default su una singola esposizione comporterà l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l’impresa possa essere classificata come Pmi e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 milione di euro, l’estensione può non essere automatica.
Le Associazioni di categoria hanno già unanimemente manifestato tutta la loro preoccupazione, invitando il legislatore a valutare un rinvio che tenga conto dell’attuale stato emergenziale.
Anche il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, nel corso di un forum dell’ANSA ha dichiarato sul tema che: “Ci sono delle regole europee che bisogna correggere” sulle banche “per evitare che arrivi una nuova restrizione del credito per applicazione di regole pensate prima della pandemia, quando invece c’è tutto un incoraggiamento da parte della Bce, della Banca d’Italia e delle istituzioni della Repubblica per sostenere le imprese e le famiglie con prestiti anche garantiti“.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Giovedì 31 dicembre 2020IMU/TASIPresentazione della dichiarazione IMU/TASI da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile. A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente. Telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 18/12/2020

Studio Mattonai

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.