fbpx

Indennità onnicomprensiva di 1.000 euro – Indicazioni dall’INPS

Premessa

Il D.L. n. 157/2020 (cd. “Decreto Ristori-quater) all’art. 9, comma 1, ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”) – l’erogazione una tantum, della medesima indennità, di importo pari a 1.000 euro.

RICORDA. L’indennità onnicomprensiva spetta: in maniera automatica, per tutti coloro che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 15 del D.L. n. 137/2020; a domanda, per tutti coloro che non hanno beneficiato della predetta indennità.

Soggetti interessati

È nostra cura metterLa al corrente che i lavoratori destinatari dell’indennità onnicomprensiva sono:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

I lavoratori stagionali del turismo

Al comma 2 dell’art. 9 del “Decreto Ristori-quater” è prevista l’erogazione di un’indennità una tantum di 1.000 euro per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

APPROFONDIMENTO. A tal fine, chiarisce la norma, è necessaria: la cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo.

Inoltre è necessario che i predetti lavoratori non siano, alla medesima data del 30 novembre 2020:

  • titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • titolari di indennità di disoccupazione NASpI.

Tra l’altro occorre che non siano titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente.

RICORDA. L’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è riconosciuta anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 – un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.

Da notare, altresì, che per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto:

  • l’accredito di contribuzione figurativa;
  • il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Lavoratori dipendenti e autonomi

L’indennità di 1.000 euro spetta anche ai lavoratori:

  • stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
  • iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti;
  • stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente;
  • intermittenti, sia con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità;
  • incaricati di vendite a domicilio.
APPROFONDIMENTO. A tal fine è necessario aver: cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo.

Inoltre è necessario che i predetti lavoratori non siano, alla medesima data del 30 novembre 2020:

  • titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • titolari di indennità di disoccupazione NASpI.

Tra l’altro occorre che non siano titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente.

Anche per i predetti lavoratori non è riconosciuto:

  • l’accredito di contribuzione figurativa;
  • il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Lavoratori a termine nel turismo

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  • titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
RICORDA. Inoltre, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari: di trattamento pensionistico diretto, alla data del 30 novembre 2020; di rapporto di lavoro dipendente, alla data del 1° dicembre 2020.

Come per i precedenti lavoratori, non è riconosciuto:

  • l’accredito di contribuzione figurativa;
  • il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Lavoratori dello spettacolo

Spetta un’indennità di 1.000 euro anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

APPROFONDIMENTO. Questi ultimi dovranno: avere almeno 30 giorni di contributi giornalieri versati, dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; non essere titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. La medesima indennità viene erogata anche a coloro che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Sull’indennità non spetta:

  • l’accredito di contribuzione figurativa;
  • il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Termini per la presentazione delle domande

Come anticipato in premessa, l’obbligo di presentare la domanda per ricevere l’indennità onnicomprensiva riguarda solamente chi non ha mai ricevuto alcuna indennità onnicomprensiva causa Covid-19.

NOVITÀ. Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato dal 15 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, considerata l’assenza della sanzione decadenziale.

Quindi, qualora non abbia mai ricevuto alcuna indennità onnicomprensiva causa Covid-19, e intenda ricevere l’importo, dovrà presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Le ricordiamo che le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 21/12/2020

Studio Mattonai

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.