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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Collocamento obbligatorio ed ammortizzatori sociali COVID-19: i chiarimenti del MLPS

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 21 dicembre 2020, n. 19

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 21 dicembre 2020, n. 19 – ha fornito alcuni chiarimenti normativi in merito alla sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità, ex art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.
Al riguardo, il MLPS ha chiarito che tale obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.
L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene altresì ripristinato al venir meno della situazione di crisi in atto.


EMERGENZA CORONAVIRUS

Nuovo DPCM: le regole anti-covid fino al 5 marzo 2021

D.P.C.M. 14 gennaio 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11 è stato pubblicato il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, con le regole di contenimento anti-Covid in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in sostituzione del D.P.C.M. 3 dicembre 2020.
Tra le nuove regole contenute nel testo del provvedimento spiccano in particolare le misure contro la cd. “movida”, con l’introduzione del divieto per bar, enoteche e attività similari, della vendita con asporto dopo le ore 18.00.
Al momento, le regioni sono suddivise nel modo seguente:

  • zona rossa: Lombardia (ordinanza 16 gennaio 2021), Sicilia (ordinanza 16 gennaio 2021) e Provincia autonoma di Bolzano (ordinanza 16 gennaio 2021);
  • zona gialla: Provincia autonoma di Trento, Toscana, Campania, Molise, Basilicata e Sardegna;
  • zona arancione: Emilia Romagna, Calabria, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Val d’Aosta, Puglia, Umbria (ordinanza 16 gennaio 2021).

Sono confermate le regole generali che si applicano innanzitutto alle regioni gialle, tra cui:

  • il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00, con i divieti di spostamento se non per valide ragioni;
  • la raccomandazione di spostarsi solo per motivate esigenze;
  • la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, solo una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per quanto riguarda le attività economiche, le regole più importanti prevedono:

  • la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • la chiusura delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché dei teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo;
  • la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • la riapertura di musei e altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • l’apertura delle attività commerciali al dettaglio, salvo quanto si dirà appresso a proposito delle restrizioni variabili a seconda del rischio epidemiologico, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • l’apertura dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.), nel rispetto dei protocolli approvati;
  • la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

Il provvedimento è valido dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021.

Pubblicato in GU il nuovo DL con le norme di contrasto al contagio da COVID-19

D.L. 14 gennaio 2021, n. 2

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021, n. 10 è stato pubblicato il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.
Il provvedimento – approvato in Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, n. 90 – proroga, al 30 aprile 2021,

  • il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio, ex decreti legge nn. 19-33/2020;
  • permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021.

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INPS, CONTRIBUZIONE

Decontribuzione SUD, somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo: le precisazioni dell’INPS

INPS, Messaggio 11 gennaio 2021, n. 72

L’INPS – con Messaggio dell’11 gennaio 2021, n. 72 – ha precisato che l’agevolazione Decontribuzione SUD è riconosciuta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 alle aziende con sede legale o unità operativa nelle Regioni c.d. svantaggiate e, nello specifico, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato (esclusi il settore agricolo e il lavoro domestico) con sede di lavoro in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 (ovvero, comunque, compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale).
Tale decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata nel mese di dicembre 2020, ma limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

Vedi l’Approfondimento


INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle domande di Indennità Covid-19

INPS, Messaggio 15 gennaio 2021, n. 143

L’INPS – con Messaggio 15 gennaio 2021, n. 143 – ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie di riesame per la concessione di un’indennità onnicomprensiva Covid-19, pari ad € 1.000, in favore delle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il termine per proporre riesame è pari a 20 giorni ma non è perentorio.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie ad un’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Le novità sui lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva e per i cd. lavoratori fragili

INPS, Messaggio 15 gennaio 2021, n. 171

L’INPS – con Messaggio 15 gennaio 2021, n. 171 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge n. 178/2020, sui lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. fragili.
Nello specifico, per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, la legge di Bilancio 2021 ha eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” (in precedenza previsto per l’anno 2020).
Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili, la legge n. 178/2020 ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021.

Esonero versamenti contributi ed aziende non richiedenti trattamenti CIG: i chiarimenti dell’INPS

INPS, Messaggio 5 gennaio 2021, n. 30

L’INPS – con Messaggio del 5 gennaio 2021, n. 30 – ha fornito indicazioni operative in merito alle modalità di denuncia per i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che possono usufruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ex art. 3, D.L. n. 104/2020.
Al riguardo, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ex artt. 31 e 114, Dlgs. n. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

L’esonero in commento – che non può essere goduto dalla PP.AA – può essere fruito per un massimo di 4 mesi, dal mese di competenza di settembre 2020 al mese di competenza di dicembre 2020; l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.


INPS, PRESTAZIONI

L’intervento dell’INPS sul congedo straordinario per genitori con figli in DAD nelle “zone rosse” o con disabilità grave

INPS, Circolare 12 gennaio 2021, n. 2

L’INPS – con Circolare del 12 gennaio 2021, n. 2 – ha fornito alcune indicazioni in tema di congedo straordinario:

  1. per i genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado,
  2. per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, ex art. 22 bis, commi 1 e 3, D.L. n. 137/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176/2020).

Quanto al congedo di cui al punto a), l’Istituto precisa che per accedere al beneficio, il genitore lavoratore dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile;
  • il figlio deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure previste per le c.d. zone rosse di cui all’art. 3, comma 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.

Per i giorni lavorativi di congedo fruiti, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata in base all’art. 23, D.Lgs. n. 151/2001 e sono coperti da contribuzione figurativa.
In merito al congedo di cui al punto b), il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso dei requisiti di legge ed è, altresì, necessario che il figlio:

  • sia riconosciuto disabile in situazione di gravità, ex art. 4, comma 1, legge n. 104/1992;
  • sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.

Anche con riferimento a questa tipologia di congedo non è necessaria la convivenza con il figlio.
In relazione alla durata, il congedo in parola può essere richiesto per tutto o parte del periodo da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Parimenti al congedo ex art. 22-bis, comma 1, D.L. n. 137/2020, per i giorni fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata con le medesime modalità.


POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Approvato in CdM il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Comunicato  del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, n. 89

In data 13 gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri n. 89 ha approvato la proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il Piano – che dovrà dare attuazione, nel nostro Paese, al programma Next Generation EU, varato dall’Unione europea per integrare il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia da COVID-19 – si articola in sei missioni (“aree tematiche” strutturali di intervento):

  • digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  • rivoluzione verde e transizione ecologica;
  • infrastrutture per una mobilità sostenibile;
  • istruzione e ricerca;
  • inclusione e coesione;
  • salute.

Vedi l’Approfondimento


APPROFONDIMENTI
EMERGENZA CORONAVIRUS

Misure anti-Covid: le nuove regole in vigore dal 16 gennaio 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021, n. 10 è stato pubblicato il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.
Di seguito le novità più rilevanti.

Art. 1: Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (restando, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione).
Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Art. 3 – In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Art. 5 – permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.


INPS, CONTRIBUZIONE

Decontribuzione SUD: il Messaggio INPS e l’approfondimento della Fondazione Studi CdL

L’INPS – con Messaggio dell’11 gennaio 2021, n. 72- ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero ex art. 27, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decontribuzione Sud”), relativamente:

  1. al contratto di somministrazione,
  2. ai lavoratori marittimi.

Relativamente al punto a), l’Istituto chiarisce che il beneficio non è riconoscibile qualora il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una Regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio. Ciò perché, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.
Quanto al punto b), l’agevolazione contributiva è riconosciuta alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’art. 27, D.L. n. 104/2020.
Relativamente alla tredicesima mensilità (erogata nel LUL di dicembre), l’INPS ha chiarito che i contributi dovuti su tale retribuzione differita dovevano essere versati il 16 gennaio u.s. ed esposti nella denuncia contributiva Uniemens di competenza che i datori di lavoro dovranno trasmettere entro il 31 gennaio 2021.
L’Istituto, infatti, ha ritenuto che tale Decontribuzione si applichi ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 – dicembre 2020), e come tale anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020.
Tuttavia, l’applicabilità è limitata esclusivamente ai ratei maturati nel quarto trimestre dello scorso anno, in corrispondenza del periodo di applicazione della decontribuzione introdotta dal D.L. n. 104/2020.
Ciò obbliga i datori di lavoro interessati, innanzitutto alla rideterminazione dell’importo di beneficio spettante, ma soprattutto a sostenere un maggior costo in termini di oneri contributivi.
Tale maggior somma potrà essere restituita tramite esposizione nelle denunce di competenza del mese di gennaio 2021, indicando, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi:

  • “CausaleADebito”: codice causale: “M317” che assume il significato di “Restituzione quota eccedente esonero art.27 D.L. 104/2020;
  • “ImportoADebito”: importo da restituire.

Infine, per quanto riguarda il periodo 2021-2029, a mente della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), viene previsto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:

  1. al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  2. al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  3. al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo gennaio 2021-giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni; per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), invece, l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.


POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

I nuovi interventi su occupazione ed imprese previsti nel PNRR

In data 13 gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri n. 89 ha approvato la proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La Next Generation EU (NGEU) – Italia prevede tre assi strategici:

  • digitalizzazione e innovazione,
  • transizione ecologica,
  • inclusione sociale.

Le tre priorità trasversali, invece, riguardano Donne, Giovani e Sud.
Il PNRR, infatti, mira:

  1. all’empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere,
  2. all’accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani,
  3. al riequilibrio territoriale e allo sviluppo del Mezzogiorno.

Relativamente al punto a), viene evidenziato che la disuguaglianza di genere limita il potenziale contributo delle donne alla crescita economica del Paese; la sua natura trasversale richiede un’ottica e una politica multidimensionali e intersettoriali. La parità di opportunità e di diritti va infatti realizzata contestualmente in diversi ambiti della vita economica e sociale: dall’occupazione alla remunerazione, all’istruzione, al bilanciamento tra impegni familiari e lavorativi, fino a toccare il tema purtroppo ancora drammatico della violenza di genere.
Condizione essenziale per progredire sul piano di una effettiva e sostanziale parità di genere è innalzare l’occupazione femminile, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Questo obiettivo è perseguito prioritariamente attraverso le politiche attive del lavoro e il miglioramento delle infrastrutture sociali, come il potenziamento dei servizi di asili nido e per la prima infanzia, delle scuole per l’infanzia e del tempo scuola.
L’integrazione del Piano con interventi finanziati attraverso fondi di bilancio nazionale, a partire dall’assegno unico, rafforza ed esplicita la strategia complessiva del Paese definita nel Family Act e favorisce una interazione virtuosa con i livelli istituzionali interessati e il Terzo settore.
In merito al punto b), viene ribadito che digitalizzazione e innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale sono le priorità strategiche del PNRR e si caratterizzano per il ruolo e l’importanza che le nuove generazioni assumono come attori e beneficiari di queste linee di policy.
Le componenti dedicate all’innovazione digitale e alla transizione ecologica, con il contrasto al cambiamento climatico e la tutela delle risorse naturali, incrociano, insieme alle misure di inclusione sociale, sensibilità e bisogni, aspirazioni e competenze delle nuove generazioni italiane.
Nella missione “Inclusione e coesione”, il potenziamento del servizio civile universale e gli interventi sulle politiche attive del lavoro e sulla formazione sono diretti a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e andranno a vantaggio delle nuove generazioni.
La riforma e l’innovazione nella P.A., coniugandosi al previsto turn over generazionale, diventano un rilevante fattore di attrazione e di opportunità per i giovani qualificati.
Infine, con riguardo al punto c), il PNRR, in coerenza strategica con il Piano Sud 2030, persegue il riequilibrio territoriale e il rilancio dello sviluppo del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni. Nella definizione delle linee progettuali e di intervento del PNRR, pertanto, sarà esplicitata la quota di risorse complessive destinata al Mezzogiorno, che può valere anche come criterio prioritario di allocazione territoriale degli investimenti previsti.
In quest’ottica, si è proceduto a integrare gli interventi del PNRR con le risorse per le politiche di coesione europee e nazionali in corso di programmazione, al fine di massimizzare l’impegno aggiuntivo per la coesione territoriale, favorendo sinergie e complementarità fra le risorse provenienti dal RRF, in particolare quelle provenienti da REACT EU, e la quota anticipata del FSC 2021-2027.
In tal modo, viene ulteriormente incrementata la dimensione e l’intensità nel Mezzogiorno degli interventi previsti dal Piano, in particolare per le dotazioni infrastrutturali e sociali e per le politiche volte a migliorare la qualità e il livello dei beni e dei servizi pubblici essenziali (istruzione, ricerca, accesso alle tecnologie digitali, tutela e qualità dell’ambiente, infrastrutture per la mobilità sostenibile, infrastrutture sociali).
Per quanto riguarda, poi, le misure che hanno un impatto più diretto sul sistema di impresa, si ricordano gli obiettivi finalizzati:

  • a favorire l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese (Transizione 4.0), comprese quelle del comparto editoria e della filiera della stampa,
  • alla realizzazione di reti ultraveloci in fibra ottica, 5G ed investimenti per il monitoraggio satellitare.

In quest’ottica, gli incentivi fiscali inseriti nel PNRR sono riservati alle imprese che investono in beni strumentali, materiali ed immateriali, necessari ad un’effettiva trasformazione digitale dei processi produttivi, nonché alle attività di ricerca e sviluppo connesse a questi investimenti.

PRINCIPALI SCANDENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Oggi, 20/01/2021FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Oggi, 20/01/2021FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Oggi, 20/01/2021FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
25/01/2021
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
01/02/2021
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Lunedì
01/02/2021
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
01/02/2021
INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Lunedì
01/02/2021
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Lunedì
01/02/2021
Assunzioni obbligatorieInvio Prospetto informativo disabiliDatori di lavoro soggetti obbligatiTrasmissione telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 20/01/2021

Studio Mattonai

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