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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Proroga dei termini per CU 2021, precompilata e conservazione fatture elettroniche 2019

Mef, Comunicato Stampa 13 marzo 2021, n. 49

Il Mef, con un comunicato pubblicato il 13 marzo 2021 sul proprio sito, ha anticipato che il decreto “Sostegno” – contenente nuovi aiuti per imprese e partite Iva danneggiate dalla crisi, in via di approvazione da parte del Governo – disporrà anche la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione Unica 2021, nonché per l’invio all’Amministrazione finanziaria dei dati utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
In particolare, i nuovi termini saranno i seguenti:

  • rinvio dal 16 al 31 marzo 2021 della trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate e della consegna delle CU ai dipendenti;
  • proroga dal 16 al 31 marzo 2021 delle comunicazioni da parte da parte degli enti obbligati (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) dei dati sulle spese 2020 che danno diritto a detrazioni e oneri deducibili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (già scaduto l’8 febbraio 2021);
  • slittamento dal 30 aprile al 10 maggio 2021 della data in cui verranno rese disponibili dall’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni precompilate 2021;
  • rinvio di ulteriori 3 mesi per la conservazione delle fatture elettroniche 2019, il cui termine è scaduto il 10 marzo scorso.


EMERGENZA CORONAVIRUS

Le nuove misure anti-Covid in vigore dal 15 marzo al 6 aprile: Pasqua in rosso

D.L. 13 marzo 2021, n. 30

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, contenente le nuove misure restrittive finalizzate a rallentare la crescente diffusione dei contagi da Covid-19, che trovano applicazione a partire dal 15 marzo fino al 6 aprile 2021. Il provvedimento dispone l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la zona rossa durante le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile 2021. Unica eccezione le Regioni i cui territori si collocano in zona bianca.
Le nuove regole sono in sintesi le seguenti:

  • 3, 4 e 5 aprile 2021 (Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta): applicazione delle misure previste per la zona rossa su tutto il territorio nazionale, nei giorni festivi e prefestivi di Pasqua, con chiusura di esercizi commerciali, bar e ristoranti, barbieri e parrucchieri. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite di due persone, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tali disposizioni non si applicano alle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca;
  • dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e 6 aprile 2021: applicazione delle misure previste per la zona arancione anche nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla. Nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui sopra non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
  • dal 15 marzo al 6 aprile 2021: applicazione delle misure previste per la zona rossa anche nelle Regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori misure più restrittive: nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Si prevede inoltre che, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, i genitori lavoratori dipendenti possano usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari possano optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.


IVA, VERSAMENTI

Saldo IVA annuale: modalità di versamento

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2020 deve essere versata entro martedì 16 marzo 2021.
Vi è la possibilità per i contribuenti di procedere, anche ratealmente, al versamento del saldo IVA ad una data differita rispetto alla scadenza originaria con una maggiorazione a titolo d’interesse.

Vedi l’Approfondimento


AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus pubblicità 2021: entro il 31 marzo l’invio delle istanze

L’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari su stampa, radio e Tv destinato alle imprese (di qualunque natura giuridica, dimensione o regime contabile adottato), ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali.
Si applica alle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali:

  • su quotidiani e periodici (anche on line) iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Per il 2021 il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
Per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, invece, il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale (ossia la differenza rispetto all’anno precedente) degli investimenti effettuati, purché l’incremento sia pari ad almeno l’1% rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente.
Per accedere all’agevolazione è necessario presentare telematicamente all’Agenzia Entrate, entro il 31 marzo 2021, una dichiarazione (su apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate) con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021.
Un successivo provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria assegnerà a ciascun richiedente un credito d’imposta “provvisorio”. Sarà però un provvedimento solo informativo, che non dà diritto ad utilizzare il credito d’imposta ma solo una rappresentazione di quanto potrebbe essere tenuto conto delle risorse disponibili.
Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 dovrà essere infine presentata una dichiarazione finale con la quale si attesteranno le spese effettive del 2021, che non potranno essere superiori a quelle indicate nella dichiarazione presentata entro il 31 marzo 2021. Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni inoltre dovrà attestare che le spese sono state sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR.
Soltanto successivamente al ricevimento di tutte le attestazioni di spesa effettiva, un provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria definirà l’ammontare effettivamente riconosciuto del credito d’imposta, che sarà utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.


IVA

La compensazione orizzontale del credito IVA 2020

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2021, o che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2021, hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d’imposta 2020, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Analogo incremento ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2020 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019).
Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d’imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).
Rappresenta quindi il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.
Tale limite non è però applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa (per esempio il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013).


IVA

La prova delle cessioni intracomunitarie: ancora ammessa la dichiarazione del cessionario

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 3 marzo 2021, n. 141

Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (rego2011031500282).
Con la Risposta n. 141 del 3 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la bontà della “dichiarazione del cessionario” quale prova dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato. Rinnovando le pronunce di prassi precedenti, l’Agenzia Entrate nella risposta richiama espressamente la risoluzione n. 19/E del 2013, che aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” (EXW), dell’utilizzo del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione, devono essere “conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat”.


SOCIETÀ, INCENTIVI

Dal 12 aprile le domande di accesso al credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle PMI

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 marzo 2021, n. 67800/2021

Con il Provvedimento direttoriale 11 marzo 2021, n. 67800/2021, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le norme attuative per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Le citate norme prevedono che per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl, società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d’imposta pari al 20%. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.
Per poter beneficiare del credito la società beneficiaria del conferimento deve esserein possesso di determinati requisiti , tra i quali (a titolo esemplificativo):

  • ricavi relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro;
  • riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
  • aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all’entrata in vigore del medesimo D.L. n. 34/2020) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. La predetta percentuale è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro.
Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società possono chiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente, anche tramite intermediario, l’apposito modello tramite il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale” dal 12 aprile fino al 3 maggio 2021.
Per gli aumenti di capitale, invece, l’istanza potrà essere trasmessa dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.


IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Il Superbonus per impianti fotovoltaici installati “a terra”

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 10 marzo 2021 n. 171

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 171 del 10 marzo 2021 ha fornito chiarimenti ad un contribuente che intende realizzare interventi di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare di sua proprietà, rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus 110% e che, nell’ambito di tali lavori, vorrebbe realizzare come intervento “trainato” un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra su un “terreno comunque all’interno della proprietà dell’edificio” e non sul tetto dell’edificio oggetto degli interventi trainanti.
Il contribuente chiede quindi se, in tale ipotesi, possa accedere alla misura agevolativa.
Sulla base della normativa e dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 30/E/2020 l’Agenzia ritiene che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, l’Istante possa accedere al Superbonus in relazione alle spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.


SOCIETÀ, INCENTIVI

Incentivi agli investimenti in Startup e PMI innovative: modalità operative per l’accesso alla piattaforma informatica

Mise, Circolare 25 febbraio 2021, n. 1

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via alla possibilità, per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di Startup e PMI innovative, di presentare la domanda per ottenere l’incentivo fiscale previsto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8) e concesso ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).
L’agevolazione è pari al 50% dell’investimento effettuato che, nelle startup innovative è agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro per ciascun periodo di imposta e, nelle PMI innovative, fino ad un massimo di 300 mila euro (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).
La presentazione della domanda (1° marzo – 30 aprile 2021), la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” deve essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica appositamente predisposta dal Ministero dello sviluppo Economico che, con la Circolare del 25 febbraio 2021, ne ha definito le modalità operative per l’accesso ed il funzionamento.
L’istanza deve essere trasmessa al Ministero prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore. La start-up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro imprese al momento dell’investimento; pertanto, ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza.


ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: slitta la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese

L’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, prevede:

  • che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
  • che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il comma 5 del sopra richiamato art. 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il termine per effettuare la comunicazione era stato inizialmente fissato dalla bozza del decreto interministeriale (MEF – MiSE) al 15 marzo 2021.
Dopo la fase di consultazione pubblica, finalizzata all’acquisizione di valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati, la bozza del decreto interministeriale si trova però attualmente ancora all’esame del Consiglio di Stato e, se riceverà parere favorevole, dovrà successivamente essere sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà approvare i tre decreti relativi alle specifiche tecniche, ai contenuti della consultazione e al diritto di segreteria dovuto in sede di comunicazione e in sede di interrogazione della sezione speciale.
È quindi evidente che la scadenza del 15 marzo, inizialmente prevista, non potrà essere rispettata. Si rimane in attesa di un provvedimento di proroga (verosimilmente al 30 aprile).


DICHIARAZIONI

Termini di presentazione del modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Vedi l’Approfondimento


DICHIARAZIONI

5 per mille 2021, entro il 12 aprile le iscrizioni online per il volontariato e le ASD

Per il 2021, l’istanza di accreditamento al riparto del 5 per mille 2021 dovrà essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (il 10 aprile previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 cade di sabato), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, secondo le modalità di accesso indicate nell’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate” sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza d’iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell’elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.
A partire da quest’anno, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al CONI, che ha stipulato con l’Agenzia Entrate una convenzione per la gestione delle istanze di iscrizione. Di conseguenza per il 2021, a differenza degli anni precedenti, le associazioni sportive utilizzeranno modello e software distinti da quelli degli enti del volontariato.
Gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati per gli enti del volontariato dall’Agenzia delle Entrate e per le associazioni sportive dilettantistiche dal CONI sui rispettivi siti istituzionali. In particolare, l’elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà infine pubblicato, entro il 10 maggio.


IVA

Dogane: in una circolare il corretto trattamento Iva per le importazioni beni anti-Covid

Agenzia delle Dogane, Circolare 3 marzo 2021, n. 9

Con Circolare n. 9/2021 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti circa il perimetro di applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, art. 124, comma 1), che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto di determinati beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la cui cessione è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva al 5%.
Il comma 2 del citato art. 124 ha disposto tuttavia che, per il contenimento dell’emergenza, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sarebbero state esenti dall’IVA.
Nella Circolare citata l’ADM, ai fini di una corretta applicazione del trattamento IVA afferente ai beni in questione, ha precisato che:

  • sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1 alla Circolare, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  • per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”;
  • sono esenti dall’IVA le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 alla Circolare, ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 “Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178″.

Ai beni compresi nell’Allegato 2.1, invece, si applica l’esenzione dall’IVA per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda i beni elencati nell’Allegato 2.2, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021, l’esenzione dall’IVA si applica per le importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.


IVA

Cessione del credito non ancora fatturato e fallimento del creditore cedente: momento impositivo IVA

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 8 marzo 2021, n. 163

Con la Risposta a interpello n. 163 dell’8 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il momento impositivo IVA per credito ceduto e non ancora fatturato.
Nel caso oggetto di risposta, un Curatore fallimentare ha sottoposto questo caso:

  • una società in fallimento è stata ammessa allo stato passivo di altra società, anch’essa in fallimento;
  • l’ammissione è per un credito di 400.000 euro così ripartiti:
    – un certo importo da incassare per la vendita di un terreno esclusa da IVA;
    – la restante parte per fattura da emettere a S.A.L. (stato avanzamento lavori) per il contratto di appalto per realizzare un immobile di lusso e demolizione di uffici (fattura da emettere al momento del pagamento del corrispettivo).

La società vorrebbe cedere il credito di 400.000 euro con corrispettivo esente da IVA ai sensi dell’art. 10, n 1), D.P.R. n. 633/1972.
Il Curatore riferisce anche che si prospetta un’estinzione anticipata del fallimento della società cedente rispetto al riparto e al fallimento della società ceduta e chiede pertanto chiarimenti in merito all’IVA sulle somme di credito cedute.
L’Agenzia ricorda preliminarmente che:

  • l’art. 6, comma 3, del Decreto IVA, stabilisce, in via generale, che «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo»;
  • l’art. 21, comma 4, del medesimo Decreto IVA prevede che «la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (…)»

e che la cessione del credito non muta il momento impositivo delle prestazioni.
L’Agenzia precisa inoltre che ai sensi dell’art. 1260 del codice civile, nella cessione del credito si determina la successione del nuovo creditore rispetto al precedente titolare, che viene da questo sostituito, mentre l’obbligazione resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi.
La Circolare n 1/E del 2013 aveva già chiarito che “la cessione del credito non realizza il presupposto per l’esigibilità dell’imposta. Conseguentemente, “l’incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito”.
Nel caso in esame, considerato che la società ceduta è in fallimento, il pagamento del credito avverrà quando ci sarà il riparto dell’attivo patrimoniale della ceduta. Solo in quel momento:

  • l’operazione potrà intendersi effettuatacon la conseguente nascita dell’obbligo di emissione della fattura da parte del cedente (prestatore di servizi);
  • sorgerà in capo al cedente l’obbligo del versamento dell’imposta.

La società debitrice dovrà quindi informare la società cedente del pagamento effettuato alla società cessionaria per far sì che la cedente possa effettuare gli adempimenti suddetti.
In relazione all’ipotesi che il fallimento della cedente possa estinguersi anticipatamente rispetto al riparto e alla chiusura del fallimento della ceduta (e quindi prima del momento impositivo della prestazione resa) l’Agenzia chiarisce che successivamente alla chiusura del fallimento e alla cancellazione della società dal registro delle imprese, possono comunque sorgere le necessità, per il curatore, di adempiere a obblighi fiscali che presuppongono l’esistenza del soggetto giuridico, capace di agire e munito di codice fiscale e di partita IVA al fine di poter operare. La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione del soggetto giuridico al quale, tuttavia, è necessario fare ancora riferimento ai fini fiscali.
Come accade nella prassi, laddove il Tribunale decida, in via cautelativa, di non disporre la cancellazione della Società dal registro delle imprese, l’istante avrà la possibilità di assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie. Se invece il Tribunale dispone la cancellazione della Società, con conseguente chiusura della partita IVA, l’Agenzia ritiene che, a seguito del pagamento al cessionario delle somme dovute dalla ceduta, derivanti dal riparto fallimentare della stessa, il Curatore dovrà procedere all’apertura di una nuova partita IVA per la cedente, al fine di ottemperare a tutti gli obblighi del caso.

APPROFONDIMENTI 

IVA VERSAMENTI

Il versamento del saldo IVA annuale

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2020 deve essere versata entro il 16 marzo 2021.
È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2020 potrà essere effettuato entro:

  • il 16 marzo 2021, senza maggiorazione;
  • il 30 giugno 2021 maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
  • il 20 agosto 2021 (il 31 luglio cade di sabato, il 2 agosto cade in sospensione dei termini di pagamento), maggiorando le somme da versare (al 1° luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.


DICHIARAZIONI

Presentazione del modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
  2. effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì 31 marzo 2021Comunicazione Modello EAS (enti non commerciali)Termine per l’invio del “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, nel caso in cui, nel corso del 2020, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati.Enti associativiTelematica
Mercoledì 31 marzo 2021 (*)730 precompilato – Invio dati oneri deducibili o detraibiliTermine entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.Università statali e non statali Agenzie di pompe funebri e attività connesse Banche, Istituti di credito e Poste Italiane  Telematica
Mercoledì 31 marzo 2021 (*)730 precompilato – Invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuniTermine entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.Amministratori di condominioTelematica
Mercoledì 31 marzo 2021 (*)Certificazioni – CUTermine per l’invio all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2021 (anno 2020).Sostituti d’impostaTelematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 17/03/2021

Studio Mattonai

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