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Bilancio delle società di capitali di esercizi chiusi al 31 dicembre 2020

Ai sensi del D.Lgs. n. 139/2015 sono attualmente previste tre differenti forme di bilancio, collegate alle dimensioni delle imprese: in particolare le società di capitali (Spa, Sapa, Srl e Coop) si distinguono in micro-imprese, piccole e medie imprese, grandi imprese, se nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti[1]:

DefinizioneTotale Attivo Stato PatrimonialeRicavi netti delle vendite e delle prestazioniN. DipendentiTipologia di bilancio
Micro-imprese(fino a) 175.000 euro(fino a) 350.000 euro(fino a) 5Bilancio per Micro impresa: Stato Patrimoniale e Conto Economico
Piccole e medie imprese(fino a) 4.400.000 euro(fino a) 8.800.000 euro(fino a) 50Bilancio abbreviato: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
Grandi imprese(oltre) 4.400.000 euro(oltre) 8.800.000 euro(oltre) 50Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla gestione

Le società con strumenti negoziati sul mercato regolamentato non possono predisporre il bilancio in forma abbreviata né il bilancio per le micro-imprese.

Adempimenti e termini per la predisposizione e l’approvazione del bilancio

Al termine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo (Consiglio d’amministrazione o Amministratore unico) deve predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all’esame degli organi di controllo ed all’approvazione dei soci.

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall’organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso sia consegnato dagli amministratori al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.

Il fascicolo completo di bilancio deve poi restare depositato in copia nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato, in modo che i soci possano prenderne visione. Il fascicolo si compone di:

  • bilancio della società (come da tabella precedente);
  • copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate;
  • un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate;
  • relazioni degli amministratori;
  • relazione dei sindaci;
  • relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L’art. 2364 del codice civile (richiamato anche dall’art. 2478-bis per quanto compete alla Srl) prevede che: “L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. (n.d.r. Relazione sulla Gestione) le ragioni della dilazione”.

Nell’anno 2020, per i bilanci dell’esercizio 2019, il Decreto “Cura Italia” (art. 106, D.L. n. 18/2020) era intervenuto, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sulle norme in materia di assemblee di società al fine di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci.

Quest’anno, per i bilanci delle società di capitali degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 1° marzo 2021, è stata pubblicata la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 183/2020), legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso il termine della proroga dettata dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) in materia di convocazione delle assemblee di società ed enti.In particolare, viene stabilito:

  • in deroga a quanto prescritto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-biso dalle diverse disposizioni statutarie, la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anche in assenza di specifica motivazione;
  • previo inserimento dell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, la possibilità di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza nonché di intervenire nella riunione, anche in modo esclusivo, mediante mezzi di telecomunicazione, senza che il presidente e il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo;
  • per le società a responsabilità limitata, la possibilità di esprimere il voto mediante consultazione scritta o esprimere il consenso per iscritto;
  • per le società con azioni quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undeciesdel TUF.
Attenzione: le disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Tutto ciò premesso, i termini legati all’approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 potranno essere così fissati:

  • entro il 29 maggio 2021, nelle società sottoposte al controllo da parte del Collegio Sindacale e/o del revisore, dovrà riunirsi l’organo amministrativo per predisporre ed approvare la bozza di bilancio da consegnare agli organi di controllo; laddove gli organi di controllo non siano nominati l’organo amministrativo potrà provvedere entro il 14 maggio 2021;
  • entro il 14 giugno 2021 tutta la documentazione riferita al bilancio dovrà essere depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci.

Decorsi 15 giorni dal deposito[2] ed entro il 29 giugno 2021 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), si deve riunire l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

Attenzione: naturalmente, nulla vieta di anticipare i termini e rientrare nei canonici 120 giorni. In merito all’opportunità di godere del maggior termine concesso, Vi invitiamo a prendere contatti con il nostro Studio per valutarne necessità e opportunità.

Le riunioni dell’organo amministrativo e le assemblee dei soci dovranno essere convocate con le modalità ed il preavviso previsto dallo statuto sociale.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 22/03/2021

Studio Mattonai


[1] Questi limiti non devono essere confusi con i limiti stabiliti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale introdotti intervenendo sull’art. 2477 c.c.

[2] È possibile la rinuncia al termine da parte dell’unanimità dei soci.

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