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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

AMMORTIZZATORI SOCIALI

La nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto “Sostegni”

INPS, Circolare 14 aprile 2021, n. 62

L’INPS – con Circolare 14 aprile 2021, n. 62 – ha reso note le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, ex art. 8, comma 5, D.L. n. 41/2021.

Al riguardo, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto, si prevede una prima fase di durata semestrale in cui l’invio dei dati potrà essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Di conseguenza, tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio.

A regime, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all’accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso “UniEmens-Cig”.

Per valutarne l’eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale, sarà consentito, fin da subito, utilizzare il nuovo flusso “UniEmens-Cig” anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale richiesti con causali ordinarie.

FINE RAPPORTO DI LAVORO

Manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per GMO: l’intervento della Consulta

Corte Costituzionale, Sentenza 1 aprile 2021, n. 59

La Corte Costituzionale – con sentenza del 1 aprile 2021, n. 59 – ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, legge n. 300/1970 nella parte in cui prevede che il giudice, accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “possa” e non “debba” applicare la c.d. “tutela reintegratoria attenuata” (reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad un’indennità non superiore a 12 mensilità, detratto l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum).

Secondo la Consulta il carattere facoltativo della reintegrazione rivelerebbe una disarmonia interna nel sistema delle tutele e violerebbe il principio di eguaglianza (infatti, nel licenziamento disciplinare basato su un fatto manifestamente insussistente, la reintegrazione è prevista come obbligatoria, mentre sarebbe meramente facoltativa nel licenziamento economico).

Tale sentenza impatta i rapporti di lavoro instaurati ante 7 marzo 2015.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Esonero contributivo under 36 anni: le prime novità dell’INPS

INPS, Circolare 12 aprile 2021, n. 56

L’INPS – con Circolare del 12 aprile 2021, n. 56 – ha fornito le prime indicazioni operative in materia di esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

A mente dell’art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si prevede che per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo ex art. 1, commi da 100 a 105 e 107, legge n. 205/2017 è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36mo anno di età.

Se l’assunzione viene effettuata nelle regioni del Sud Italia, la durata dell’incentivo è pari a 48 mesi.

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Esonero contributivo delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche

INPS, Circolare 12 aprile 2021, n. 57

L’INPS – con Circolare 12 aprile 2021, n. 57 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

Al riguardo, il diritto alla fruizione dell’esonero in specie è subordinato, ex art. 1, comma 1175 , legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e comporta, come già specificato, l’esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

Ulteriori chiarimenti INPS sull’incentivo occupazione donne 2021/2022

INPS, Messaggio 6 aprile 2021, n. 1421

L’INPS – con Circolare del 22 febbraio 2021, n. 32 – ha reso note le prime indicazioni operative sull’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, ex art.  1, commi da 16 a 19, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di modifica dell’art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.

A distanza di oltre un mese, l’Istituto – con Messaggio del 6 aprile 2021, n. 1421 – ha fornito ulteriori chiarimenti, precisando che il beneficio in commento può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, ex art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012 ovvero, di cui al richiamato art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

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INPS, PRESTAZIONI

La nuova disciplina del Reddito di emergenza normato dal decreto Sostegni

INPS, Circolare 14 aprile 2021, n. 61

L’INPS – con Circolare 14 aprile 2021, n. 61 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento, ex art. 12, commi 1 e 2 , D.L. n. 41/2021, di tre quote di Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

La domanda di Rem può essere presentata all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda.

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità “dedicate” ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

  • soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori del settore dello sport.

Nuova modalità di fruizione del cd. “Congedo 2021 per genitori”

INPS, Circolare 14 aprile 2021, n. 63

L’INPS – con Circolare 14 aprile 2021, n. 63 – ha fornito le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del cd. “Congedo 2021 per genitori”, ex art. 2, D.L. 13 marzo 2021, n. 30.

Tale congedo può essere fruito:

  • dai soli genitori lavoratori dipendenti (sono, pertanto, esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi che i genitori iscritti alla Gestione separata);
  • da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex lege n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura);
  • nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile;
  • anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.

Il Congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting: istruzioni Inps

INPS, Circolare 14 aprile 2021, n. 58

L’INPS, con la circolare 14 aprile 2021, n. 58, fornisce le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting, di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, destinato ad alcune categorie di lavoratori con figli minori.

In particolare, qualora si realizzino le seguenti casistiche:

  • figlio affetto da infezione SARS COVID-19,
  • figlio in quarantena,
  • in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, si precisa che rilevano tutti i casi che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Il bonus per servizi di baby-sitting può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30.

MALATTIA

I chiarimenti del Min. Salute sul rientro in azienda del lavoratore guarito dal COVID-19

Ministero della Salute, Circolare 12 aprile 2021, n. 15127

Il Ministero della Salute – con Circolare del 12 aprile 2021, prot. n. 15127 – ha fornito alcune indicazioni procedurali per la riammissione in servizio a seguito di assenza per malattia COVID-19 correlata, nonché sulla relativa certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Al riguardo, in merito alla casistica dei soggetti risultati positivi sintomatici (che presentano sintomi di malattia diversi da quelli sopra previsti), tali lavoratori possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) presentando test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

I lavoratori risultati positivi al COVID-19 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale deve essere stato eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

In tali circostanze, i suddetti lavoratori – ai fini del reintegro in servizio – dovranno inviare al datore di lavoro, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Inoltre, i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

MATERNITÀ

Interdizione post partum: l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

INL, Nota 2 aprile 2021, prot. n. 553

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 2 aprile 2021, prot. n. 553 – è intervenuto in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto, finalizzati a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte o attraverso l’astensione dal lavoro.

Com’è noto, è vietato adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri. A tal fine gli organi di vigilanza possono autorizzare l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

Al riguardo, l’INL ha precisato che:

  • qualora il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni;
  • laddove il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungano al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto (in tal senso, analogo principio trova applicazione nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto: i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto).

SOSTEGNO AL REDDITO

In Gazzetta Ufficiale la legge delega sull’Assegno unico e universale per figli a carico fino a 21 anni

Legge 1° aprile 2021, n. 46

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2021, n. 82 è stata pubblicata la legge 1 aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”. 

L’assegno, individuato nella sua misura in base all’ISEE, sarà erogato con cadenza mensile dal 1° luglio 2021, per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età.

Il richiedente l’assegno deve:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

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APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

I primi chiarimenti INPS sull’incentivo occupazionale per gli under 36 anni

L’INPS – con Circolare del 12 aprile 2021, n. 56 – ha fornito i primi chiarimenti normativi in merito all’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020.

Potranno beneficiare delle agevolazioni contributive in specie i datori di lavoro privati che – nel biennio 2021/2022 – effettueranno nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età. Nell’alveo dei datori di lavoro privati, rientrano a tutti gli effetti anche:

  • i soggetti imprenditori;
  • i soggetti non imprenditori, ex art. 2082 cod. civ.;
  • le società private, a totale o parziale partecipazione pubblica (cd. società in house della Pubblica Amministrazione).

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata o della trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato:

  • non abbiano compiuto 36 anni;
  • non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’esonero contributivo è anche applicabile:

  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ex lege n. 142/2001;
  • alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Restano esclusi dal beneficio, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, oltre al lavoro intermittente.

Non rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

L’agevolazione contributiva in commento prevede, per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 euro annui.

L’esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato, elevato a 48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 500 (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione ex art. 2, comma 30, legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Le condizioni di spettanza del beneficio sono le seguenti:

  • l’assunzione incentivata NON deve aver violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto (art. 31, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 150/2015);
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione NON devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 150/2015). Al riguardo, viene precisato che l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 non preclude la possibilità di assunzioni incentivate (stante il fatto che tale circostanza è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili);
  • con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore (art. 31, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 150/2015).

Inoltre, i datori di lavoro:

  • non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • non devono procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

La Circolare in commento, inoltre, chiarisce che:

  • con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
  • nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, ex art. 1406 cod. civ. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
  • la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 cod. civ., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  • l’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Il beneficio in specie è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Attualmente, si è ancora in attesa dell’orientamento della Commissione europea: al riguardo, l’INPS ha precisato che – con apposito Messaggio che verrà pubblicato una volta comunicato tale orientamento – saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Incentivo occupazione donne: il nuovo intervento INPS per il biennio 2021/2022

L’INPS – con Messaggio del 6 aprile 2021, n. 1421 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’incentivo ex art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, valido per il biennio 2021/2022.

Il provvedimento in specie, integra la Circolare INPS n. 32/2021.

Possono infatti accedere alle agevolazioni contributive previste dalla legge di Bilancio 2021 tutti i datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori e anche quelli appartenenti al settore agricolo.

Tra i datori di lavoro privati rientrano anche gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.

Sono escluse solamente le Pubbliche Amministrazioni “tipiche” elencate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L’esonero si applica in caso di assunzione di donne lavoratrici cd. svantaggiate, quali:

  • donne che hanno compiuto almeno 50 di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”. La lavoratrice deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. In questo caso occorrerà verificare che la lavoratrice per il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro, ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, la cui remunerazione annua sia superiore ad € 8.145 o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore ad € 4.800.

L’incentivo in commento spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro nonché in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro intermittente e le ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.

La durata massima dello sgravio è legata alla tipologia di contratto di lavoro instaurato.

Nello specifico:

  • 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;
  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

L’incentivo può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, ex art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012 ovvero, di cui al richiamato art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

L’INPS – con il Messaggio n. 1421/2021 – ha, poi, ribadito che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

In base alle novità introdotte dalla legge n. 178/2020 e limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, le suddette assunzioni prevedono – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – l’esonero dal versamento contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui.

Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’INAIL, mentre non sono oggetto di sgravio le cd. contribuzioni minori.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

  • rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, quali:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

A mente dell’art. 1, comma 17, legge n. 178/2020, viene previsto che: “L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.

Pertanto i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto del bonus donne 2021-2022, possono beneficiare degli “aumenti” della forza aziendale verificatisi in altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Il beneficio, concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Appena conosciuto l’orientamento della Commissione europea sull’incentivo in specie, l’INPS pubblicherà un Messaggio contenente le istruzioni operative e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

SOSTEGNO AL REDDITO

Da luglio 2021, al via l’Assegno unico ed universale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 82/2021 è stata pubblicata la legge n. 46/2021, che contiene la delega al Governo per l’istituzione dell’assegno unico universale per figli a carico fino a 21 anni.

Tale provvedimento conferisce la delega al Governo per l’introduzione, attraverso uno o più decreti legislativi, dell’assegno unico universale per figli a carico fino a 21 anni, la nuova misura universale di sostegno al reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti ed autonomi.

La nuova misura è destinata a sostituire:

  • l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita o all’adozione;
  • il fondo di sostegno alla natalità.

Inoltre, si punterà a rimodulare:

  • le detrazioni IRPEF per figli a carico;
  • l’assegno per il nucleo familiare.

L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi. In particolare, potranno ricevere l’assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia:

  • lavoratore subordinato;
  • lavoratore autonomo;
  • percettore di misure di sostegno al reddito.

L’assegno è riconosciuto mensilmente per:

  • ciascun figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • ciascun figlio minorenne a carico;
  • ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;
  • ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico.

L’assegno è riconosciuto a entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura. In loro assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

L’importo base in tal modo definito è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo nonché per le madri con meno di 21 anni, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

Ai figli disabili di età pari o superiore a ventuno anni, ancora a carico, non spetta invece alcuna maggiorazione.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Oggi,
16/04/2021
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Oggi,
16/04/2021
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Oggi,
16/04/2021
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Oggi,
16/04/2021
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Oggi,
16/04/2021
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Oggi,
16/04/2021
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Oggi,
16/04/2021
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Oggi,
16/04/2021
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Oggi,
16/04/2021
INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Oggi,
16/04/2021
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Martedì
20/04/2021
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Martedì
20/04/2021
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Martedì
20/04/2021
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
26/04/2021
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
30/04/2021
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Venerdì
30/04/2021
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Venerdì
30/04/2021
INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Venerdì
30/04/2021
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Venerdì
30/04/2021
Mod.730A partire dal 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.Agenzia delle EntrateProcedura telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 16/04/2021

Studio Mattonai

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