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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

INPS, Circolare 29 aprile 2021, n. 72

L’Inps – con Circolare 29 aprile 2021, n. 72 – ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto alle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal D.L. n. 41/2021.

Al riguardo, viene ricordato che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Invece, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per tali misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

I destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Sostegni sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19: tali soggetti – per le richieste in commento – dovranno utilizzare la causale “Covid 19 – DL 41/21”.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Gli ultimi interventi governativi di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Ministero dellInterno, Circolare 24 aprile 2021; D.L. 22 aprile 2021, n. 52; D.L. 30 aprile 2021, n. 56

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021, n. 96 è stato pubblicato il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

In data 24 luglio 2021, poi, il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare che fornisce alcune indicazioni in merito all’applicazione delle misure contenute nel decreto legge “Riaperture”.

Il provvedimento richiama i prefetti sull’esigenza che i servizi territoriali predisposti per la verifica del rispetto delle misure anti contagio debbano concentrarsi sulle possibili situazioni di sovraffollamento, privilegiando, quindi, le aree interessate dalla presenza di esercizi aperti al pubblico ed a più intensi flussi di mobilità secondo linee condivise in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Infine, in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021, n. 103 è stato pubblicato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Tra le novità del provvedimento, si segnala l’addio alla soglia minima del 50% per lo smart working nella PA.

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FORMAZIONE DEL PERSONALE

Aggiornate da ANPAL le FAQ inerenti il Fondo Nuove Competenze

ANPAL, FAQ 27 aprile 2021

In data 27 aprile 2021, l’ANPAL ha reso noto di aver aggiornato le FAQ relative alla sezione “presentazione domande“, specificatamente:

·         la n. 35 sui lavoratori in cassa integrazione,

·         la n. 36 sui datori di lavoro che hanno già presentato l’istanza e che ne possono presentare una nuova per lavoratori diversi.

Andando nel dettaglio, con la FAQ n. 35 viene precisato che “il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze – per tutto il periodo di svolgimento della formazione (max 250 ore) sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative – non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro (es. CIGO, CIGS; CIGD; contratti di solidarietà, FIS)“.

Pertanto, al momento di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa e fino al momento di avvio del percorso formativo relativo al singolo lavoratore, tale soggetto potrà essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito.

Infine, rispetto alla previsione contenuta nell’Avviso, secondo la quale “I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una nuova domanda per l’accesso al FNC, nelle medesime modalità sopra indicate, a patto che l’istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza“, ANPAL – con la FAQ n. 36– ha precisato che “I datori di lavoro possono presentare ulteriori istanze di accesso al FNC avente ad oggetto lavoratori diversi rispetto a quelli già inseriti in una precedente istanza. I datori di lavoro, inoltre, nei limiti delle 250 ore di rimodulazione dell’orario di lavoro da destinare a percorsi di sviluppo delle competenze, possono presentare una nuova istanza di accesso al FNC anche per gli stessi lavoratori per i quali abbiamo già presentato un’istanza“.

I percorsi di sviluppo delle competenze in cui sono coinvolti i lavoratori già inseriti in una precedente istanza devono, però, avere obiettivi diversi, rispetto alla precedente istanza, da attestare o certificare secondo le previsioni dell’Avviso FNC e della nota integrativa all’Avviso.

Pertanto, nel caso in cui per un lavoratore inserito in una istanza di contributo non sia stato esaurito tutto l’ammontare delle ore in rimodulazione massimo previsto da Avviso (250 ore) per la frequentazione di un nuovo percorso di sviluppo di competenze, con obiettivi di sviluppo delle competenze diversi dal precedente percorso, lo stesso lavoratore potrà essere inserito in una nuova istanza di contributo per la parte residua di ore di rimodulazione.

In questo caso, però, deve essere espressamente riportato nell’accordo o in un’autodichiarazione sottoscritta che i lavoratori, considerando tutti i progetti presentati, non superano le 250 ore complessive.

IMPOSIZIONE FISCALE

Detassazione premio di rendimento e rideterminazione del periodo congruo per Covid-19: l’intervento dell’AE

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 20 aprile 2021, n. 270

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 20 aprile 2021, n. 270 – è nuovamente intervenuta sulla corretta modalità di applicazione della agevolazione fiscale in tema di premio di produttività, ribadendo che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.

Pertanto, la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, attestata nell’accordo aziendale, non osta all’applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.

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INAIL, PRESTAZIONI

INAIL: riduzione di premi e contributi assicurativi anno 2021

Inail, Circolare 27 aprile 2021, n. 13

L’INAIL – con Circolare del 27 aprile 2021, n. 13 – ricorda che la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ex lege n. 147/2013 continua a trovare applicazione, nel 2021, nei settori e con riferimento alle gestioni per i quali non è ancora stata completata la revisione delle tariffe.

La riduzione si applica esclusivamente:

·         ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

·         ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne;

·         ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria;

·         ai premi speciali unitari previsti i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;

·         ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

·         ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.

L’Istituto, inoltre, individua i settori e le gestioni interessate, precisando i criteri di applicazione della riduzione, pari, per il 2021, al 16,36%.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Al via la procedura per la presentazione delle domande di fruizione del c.d. “Congedo 2021 per genitori”

INPS, Messaggio 29 aprile 2021, n. 1752

L’INPS – con Messaggio 29 aprile 2021, n. 1752 – ha comunicato l’avvenuto rilascio della procedura per la presentazione delle domande di fruizione del cd. “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

·         tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;

·         tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

·         tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il congedo può essere fruito nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: gli importi a valere sul 2021 per il calcolo di malattia, maternità e tubercolosi

INPS, Circolare 22 aprile 2021, n. 68

L’INPS – con Circolare del 22 aprile 2021, n. 68 – ha reso noti i salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi per le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi a valere sul 2021.

Tali nuovi importi sono calcolati sulla base della variazione percentuale comunicata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati per l’anno 2020.

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INPS, PRESTAZIONI

I chiarimenti INPS sulle nuove tutele Covid-19 per lavoratori fragili

INPS, Messaggio 23 aprile 2021, prot. n. 1667

L’INPS – con Messaggio del 23 aprile 2021, n. 1667 – ha fornito ulteriori indicazioni operative per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”, dopo l’entrata in vigore del cd. decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

Al riguardo, viene precisato che le disposizioni in favore dei lavoratori “fragili” si applicano per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

I lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento” che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.

La tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sarà riconosciuta in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.

INPS, PRESTAZIONI

Contratti di solidarietà difensivi e CIGS: i chiarimenti INPS sugli sgravi contributivi

INPS, Messaggio 26 aprile 2021, n. 1697

L’INPS – con Messaggio del 26 aprile 2021, n. 1697 – ha reso note le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà difensivi (CdS) accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

Al riguardo, sono ammesse alla fruizione dello sgravio anche le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020.

Nello specifico, l’Istituto ha ricordato che la procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro; la Struttura territoriale competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.

Al fine di esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende devono valorizzare all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:

·         nell’elemento “CausaleACredito”, il codice causale “L982”;

·         nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 31 luglio 2021.

POLITICHE SOCIALI

Recovery plan: incentivi e lavoro per giovani e donne

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Approvato il 27 aprile 2021

Via libera del Senato lo scorso 27 aprile al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dal Governo (con 224 voti favorevoli, 16 contrari e 21 astenuti), dopo l’approvazione della risoluzione di maggioranza alle comunicazioni del Premier già votata in mattinata dalla Camera.

Il PNRR si articola in 6 Missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

In particolare la Missione 5 (Inclusione e coesione) contiene le misure per le politiche del Lavoro i cui obiettivi generali sono:

·         potenziare le politiche attive del mercato del lavoro (ALMPs) e la formazione professionale: sostenere l’occupabilità di lavoratori in transizione e disoccupati, mediante l’ampliamento delle misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito del nuovo “Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”, e promuovere la revisione della governance del sistema di formazione professionale in Italia, attraverso l’adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze”;

·         rafforzare i Centri per l’Impiego (Public Employment Services – PES): promuovere interventi di capacity building a supporto dei Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di fornire servizi innovativi di politica attiva, anche finalizzati alla riqualificazione professionale (upskilling e reskilling), mediante il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, aumentando la prossimità ai cittadini e favorendo la costruzione di reti tra i diversi servizi territoriali;

·         favorire la creazione di imprese femminili e l’introduzione della certificazione della parità di genere; realizzare la piena emancipazione economica e sociale della donna nel mercato del lavoro, prevedendo una sistematizzazione e ristrutturazione degli attuali strumenti di sostegno, con una visione più aderente ai fabbisogni delle donne, attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto per la promozione dell’imprenditorialità femminile”. L’introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere mira ad affiancare le imprese nella riduzione dei divari nella crescita professionale delle donne e alla trasparenza salariale;

·         promuovere l’acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni: favorire il matching tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, mediante il rafforzamento del “Sistema Duale” e dell’istituto dell’apprendistato, e il potenziamento del “Servizio Civile Universale” per i giovani tra i 18 e i 28 anni.

APPROFONDIMENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le novità del decreto “Riaperture” in vigore dal 26 aprile 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021, n. 96 è stato pubblicato il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Di seguito, le novità più rilevanti:

·         proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto;

·         introduzione, sul territorio nazionale, delle cd. “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea;

·         dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa;

·         dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa;

·         dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza;

·         dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

·         dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti;

·         a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso;

·         dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre;

·         dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiereDal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. Inoltre, è consentito lo svolgimento, anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza;

·         dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

Da un punto di vista lavoristico, si segnala l’estensione dello smart working “semplificato” per i datori di lavoro al 31 luglio 2021.

Pertanto, fino al 31 luglio 2021, i datori di lavoro privati possono:

·         applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato e senza bisogno di redigere un accordo individuale con i lavoratori;

·         assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 22, legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro INAIL;

·         ricorrere alla procedura semplificata, indicata dal MLPS.

Con riferimento alla comunicazione semplificata, è opportuno ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile un template Excel da compilare con i seguenti dati:

·         Codice Fiscale del datore di lavoro;

·         Codice Fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici;

·         Posizione assicurativa territoriale INAIL;

·         Data di inizio e di fine del periodo di lavoro agile.

L’accesso all’applicativo informatico da utilizzare per l’invio della comunicazione è consentito tramite SPID.

La comunicazione va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile, ex art. 9-bis, D.L. n. 510/1996.

La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore.

In Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021, n. 103 è stato poi pubblicato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che ha prorogato una serie di scadenze amministrative.

In tal senso, si segnala che fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubblichepotranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate ex art. 263, decreto legge n. 34/2020, ma senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50% del personale e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Di seguito, le ulteriori novità del D.L. n. 56/2021:

·         documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020;

·         permessi di soggiorno: i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile sono prorogati al 31 luglio 2021. Nelle more, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo;

·         esami di abilitazione degli esperti qualificati, dei medici autorizzati e dei consulenti del lavoro: si proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere con modalità semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

IMPOSIZIONE FISCALE

Contratto aziendale, periodo congruo e detassazione del premio di produttività

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 270/2021 – ha affrontato la tematica inerente la stipula – da parte del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali – di un accordo integrativo aziendale con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019, con cui avevano istituito un premio di risultato annuale strutturato sulla base dell’incremento dell’EBITDA.

Successivamente, stante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, tale accordo era stato prorogato più volte sino al 31 dicembre 2020. Al riguardo, la proroga in specie aveva anche modificato il parametro 2019 con cui era determinato il premio di produttività (EBTIDA 2019), riducendolo in proporzione ai giorni di sospensione dell’attività del 2020 (nello specifico, l’importo lordo massimo era stato fissato in € 2.000,00, in luogo del precedente importo pari ad € 2.800,00).

In tal senso, le assenze intervenute nell’anno 2020 (ad esclusione delle ferie, dei permessi retribuiti, dei permessi sindacali, delle astensioni obbligatorie per maternità, dei riposi orari per allattamento, delle assenze per infortunio sul lavoro e dei permessi, ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992) incidono sulla determinazione del valore del Premio di risultato come di seguito indicato:

·         assenze fino a 45 giorni di effettivo lavoro: Premio al 100%;

·         assenze da 45 a 90 giorni di effettivo lavoro: Premio al 75%;

·         assenze da 91 a 180 giorni di effettivo lavoro: Premio al 50%;

·         assenze superiori a 180 giorni di effettivo lavoro: nessun Premio.

Il quesito oggetto dell’Interpello de quo è se l’azienda – in caso di raggiungimento del risultato incrementale dell’EBITDA 2020, rispetto a quello ricalcolato del 2019 – possa, nella sua qualità di sostituto d’imposta, applicare sull’eventuale Premio di Risultato relativo all’anno 2020 che potrebbe essere erogato ai dipendenti, l’aliquota agevolata del 10%, quale imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.

In tal senso, l’azienda Istante ha proposto come soluzione interpretativa, che al Premio di Risultato, relativo all’anno 2020 (che eventualmente verrà erogato ai propri dipendenti in caso di raggiungimento del risultato incrementale) possa essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 10%.

L’AE, analizzando ogni aspetto rappresentato, ha confermato che il premio di risultato può essere detassato, anche se le parti, a causa di situazioni emergenziali, hanno modificano il parametro per la misurazione dell’indennità (EBITDA 2020), precedentemente accordato con contratto aziendale, nonché il periodo congruo di riferimento.

Infatti, la rideterminazione del periodo congruo dovuta all’emergenza sanitaria non ostava all’applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti. Lo stesso vale per la rideterminazione del parametro EBITDA del 2019, in quanto i nuovi criteri da applicare consentivano comunque di rilevare l’incremento attuale di redditività, non configurandosi un confronto con un dato remoto. Inoltre, le parti non avevano individuato un nuovo criterio, tale da far venir meno la funzione incentivante della norma, ma solo prorogato il precedente accordo.

INPS, PRESTAZIONI

Gli importi giornalieri per il calcolo nel 2021 delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi

L’INPS – con Circolare del 22 aprile 2021, n. 68 – ha comunicato i valori per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi dei lavoratori con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2021, stante la variazione percentuale comunicata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati per l’anno 2020.

Andando nel dettaglio, per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2021, sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2021ad € 48,98.

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2021, è pari ad € 43,57.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l’Istituto comunica che i salari applicabili per l’anno 2021 saranno comunicati non appena disponibili. Nel frattempo saranno utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2020, pari ad € 59,45.

Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2021, ex decreto MLPS 23 marzo 2021.

Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2021, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

·         € 7,17 per le retribuzioni orarie effettive fino a € 8,10;

·         € 8,10 per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 8,10 e fino a € 9,86;

·         € 9,86 per le retribuzioni orarie effettive superiori a € 9,86;

·         € 5,22 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi per l’anno 2021, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

·         25,98 % per i lavoratori liberi professionisti;

·         33,72 % per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·         34,23% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2021, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito (pari, per il suddetto anno, ad € 15.953,00).

Pertanto, il contributo mensile utile è pari a:

·         € 345,38 per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,98%;

·         € 448,28 per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;

·         € 455,06 per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.

Anche per l’anno 2021, il massimale di reddito è pari ad € 103.055,00.

Per gli eventi insorti nel 2021, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde ad € 72.7138,50 (l’importo corrisponde al 70% del massimale 2020, pari ad € 103.055,00).

La misura dell’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Inoltre, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali:

·         8%, 12% o 16%, in caso di malattia,

·         16%, 24% e 32%, in caso di degenza ospedaliera o di malattia,

·         all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo pari ad € 282,34 per il 2021.

Pertanto, in caso di degenza ospedaliera, per il 2021, gli importi sono pari a:

·         € 45,17 (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

·         € 67,76 (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

·         € 90,35 (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Quanto all’indennità di malattia, la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, per il 2021, gli importi sono pari a:

·         € 22,59 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

·         € 33,88 (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

·         € 45,17 (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Infine, per quanto riguarda le altre prestazioni, si segnala che:

·         l’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, valido per le nascite avvenute nel 2021 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2021, è pari, nella misura intera, ad € 2.143,05;

·         il genitore lavoratore dipendente che nel 2021 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli ex art. 32, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 151/2001, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2021 il valore provvisorio di tale importo risulta pari ad € 16.756,35 (€ 6.702,54*2,5).

Con riferimento all’indennità economica ed all’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, si segnalano gli importi massimi per l’anno 2021 nelle seguenti tabelle:

TABELLA 1
Valori massimi dell’indennità economica (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
ABCD
AnnoImporto complessivo annuoImporto massimo annuo indennitàImporto massimo giornaliero indennità
202148.737,8636.645,00100,40
TABELLA 2
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%)
ABCD
Annoretribuzione figurativa massima annuaretribuzione figurativa massima settimanaleretribuzione figurativa massima giornaliera
202136.645,00704,71100,40

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì
17/05/2021
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Lunedì
17/05/2021
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Lunedì
17/05/2021
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Lunedì
17/05/2021
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Lunedì
17/05/2021
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Lunedì
17/05/2021
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
17/05/2021
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
17/05/2021
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
17/05/2021
INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Lunedì
17/05/2021
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Lunedì
17/05/2021
INAILAutoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente. Versamento 2^ rataDatori di lavoroModello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Giovedì
20/05/2021
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Giovedì
20/05/2021
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 1° trimestre 2017Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRID bancario
Martedì
25/05/2021
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
31/05/2021
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Lunedì
31/05/2021
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
31/05/2021
INPSDomanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettiveDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
31/05/2021
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Lunedì
31/05/2021
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 03/05/2021

Studio Mattonai

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