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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Contribuzione Artigiani e commercianti: differita al 20 agosto la prima rata 2021 senza sanzioni e interessi

INPS, Circolare 10 giugno 2021, n. 85

Con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021 , avente ad oggetto il differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali,  l’Inps fa seguito al messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, con cui è stato disposto in via amministrativa, previo nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

L’articolo 47 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, ha previsto che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Pertanto, alla luce del citato disposto normativo, sui versamenti suddetti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

Artigiani e commercianti, esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale

INPS, Circolare 10 giugno 2021, n. 84

Con la Circolare 10 giugno 2021, n. 84, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla formazione dell’imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. In particolare, è stato precisato che dalla base imponibile contributiva devono essere esclusi i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Si tratta di una conclusione in linea con le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, con la Nota 16 luglio 2020, n. 7476 , ha condiviso l’orientamento assunto in materia dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 21540/2019, 23790/2019,  23792/2019, 24096/2019 e 24097/2019).

Per i giudici di legittimità, in particolare, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modifiche dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438.

Tale norma dispone che “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.

La circolare in commento precisa al riguardo che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto soltanto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Ministero della Salute: linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Ministero della Salute, Ordinanza 29 maggio 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n. 136 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero della Salute, recante “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”.

Il documento – che aggiorna e sostituisce le Linee Guida, ex Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, alla luce delle previsioni del D.L. n. 52/2021 e del D.L. n. 65/2021 – affronta le criticità inerenti i seguenti settori:

  • ristorazione e cerimonie;
  • attività turistiche e ricettive;
  • cinema e spettacoli dal vivo;
  • piscine termali e centri benessere;
  • servizi alla persona;
  • commercio;
  • musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • circoli culturali e ricreativi;
  • congressi e grandi eventi fieristici;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sagre e fiere locali;
  • corsi di formazione.

Con riferimento ai “corsi di formazione”, si segnala che il datore di lavoro deve, tra le altre cose:

  • predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
  • mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
  • laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.

Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante.

In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Computabilità degli smart worker in caso di obblighi assunzionali di lavoratori disabili

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 9 giugno 2021, n. 3

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 9 giugno 2021, n. 3 sollevato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio Provinciale di Verona – ha fornito chiarimenti in merito al computo dei lavoratori in smart working nella base di computo ai fini del calcolo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio ex lege n. 68/99.

Al riguardo, il Dicastero non ritiene ammissibile, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, l’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working (includendoli, dunque, nella determinazione della quota di riserva).

Infatti, i casi di esclusione ex art. 4, comma 1, legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Pertanto, i lavoratori agili non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio.

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FORMAZIONE DEL PERSONALE

Pubblicate da ANPAL le nuove FAQ del Fondo Nuove Competenze

ANPAL, FAQ 1° giugno 2021 

In data 1° giugno 2021, l’ANPAL ha pubblicato le nuove FAQ inerenti il Fondo Nuove Competenze, quali sono i documenti che l’istante del contributo deve presentare ai fini della richiesta e liquidazione del saldo.

Al riguardo, è stato chiarito che al fine di garantire la disponibilità e l’accesso alla documentazione inerente alle attività di sviluppo delle competenze finanziate dal FNC, in occasione dei controlli operati dai preposti organi dello Stato, dell’Autorità di Gestione del PON SPAO, nonché dell’Unione Europea, l’istante è tenuto a conservare tutti i documenti di natura amministrativa sotto forma di originali o di copie conformi per almeno 10 anni dalla data di approvazione dell’istanza.

I documenti amministrativi da conservare devono consentire di verificare:

  • il numero delle ore rendicontate in rimodulazione di orario di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, che siano erogati in presenza o in modalità a distanza;
  • i parametri riferiti ai costi del lavoro comunicati;
  • consultare la lista di lavoratori eventualmente interessati da strumenti di sostegno al reddito;
  • la realizzazione del progetto formativo da parte dell’eventuale soggetto esterno/Ente erogatore dei percorsi.

Inoltre, a fini della inclusione del percorso di sviluppo di competenze di un lavoratore entro la richiesta di saldo presentata, è necessario che il lavoratore abbia ottenuto in esito al percorso di sviluppo delle competenze, il documento di attestazione/certificazione delle stesse acquisite come previsto dall’Avviso.

Infine, qualora si tratti di competenze trasversali (es. competenze linguistiche) e di soft skills che non trovano riferimento nell’Atlante, è possibile effettuare l’indicazione attraverso un raccordo con gli standard di apprendimento definiti dai Quadri di riferimento comunitari delle competenze settoriali.

INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: ulteriori chiarimenti in merito al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

INPS, Messaggio 11 giugno 2021, n. 2265

L’INPS – con Messaggio dell’11 giugno 2021, n. 2265 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, ex decreto interministeriale del 27 dicembre 2019, n. 104125.

Nello specifico, l’Istituto ha chiarito che i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di 3 e 5 dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, se non riescono ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, possono inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021.

In tal caso va utilizzato il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.

Per il corretto calcolo dell’aliquota, entro il 30 giugno 2021 le aziende interessate devono richiedere alla Struttura territoriale competente, tramite “Cassetto previdenziale”, di eliminare il codice di autorizzazione 0S 6G per la sola mensilità di maggio 2021.

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Le novità sulla fruizione dell’esonero contributivo ex artt. 16 e 16-bis D.L. n. 137/2020

INPS, Messaggio 11 giugno 2021, n. 2263

L’INPS – con Messaggio dell’11 giugno 2021, n. 2263 – ha comunicato che (stante il fatto che il riconoscimento dell’esonero contributivo ex artt. 16 e 16-bis D.L. n. 137/2020, anche ai sensi della sezione 3.12 del Temporary Framework ha reso necessaria la ridefinizione della disciplina di autorizzazione del beneficio per le aziende che intendono utilizzare la previsione della predetta sezione 3.12 e tenuto conto della particolare situazione collegata all’emergenza epidemiologia da COVID-19), le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione afferente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.

Tale differimento delle scadenze dei versamenti afferisce a tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente al predetto esonero.

Con successivi provvedimenti, l’INPS comunicherà termini, modalità e documentazione atta alla fruizione dell’esonero in specie.

LAVORO AUTONOMO

Pubblicato in GU il decreto sull’autoimprenditorialità giovanile in agricoltura

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, D.M. 20 aprile 2021

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2021, n. 135 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 aprile 2021, recante “Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile in agricoltura”.

Le agevolazioni previste si applicano:

  • alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola, ex art. 2135 cod. civ. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

2) esercitare esclusivamente l’attività agricola;

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diritto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;

5) avere sede operativa nel territorio nazionale;

  • alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, numm. 2, 3 e 5 da almeno due anni.

I progetti finanziabili, che non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda, non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  • miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

Relativamente alle modalità operative, ISMEA trasmetterà al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire:

  • i criteri,
  • le modalità di presentazione delle domande,
  • le procedure di concessione e di liquidazione,
  • i limiti relativi agli interventi.

In assenza di osservazioni da parte dei suddetti Dicasteri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotterà le istruzioni applicative e le pubblicherà sul proprio sito istituzionale (http://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare). 

POLITICHE SOCIALI

Pubblicato il decreto legge con le misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

D.L. 8 giugno 2021, n. 79

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2021, n. 135 è stato pubblicato il D.L. 8 giugno 2021, n. 79 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Al riguardo, per il II semestre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso di specifici requisiti.

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.

Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. L’assegno non concorre alla formazione del reddito.

Infine, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare, è riconosciuta una maggiorazione di:

  • € 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli,
  • € 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

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APPROFONDIMENTI

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Quota di riserva dei disabili e lavoratori in smart working: i chiarimenti del MLPS

Com’è noto, la legge n. 68/1999 (come modificata dal D.Lgs. n. 151/2015) ha la finalità di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili, attraverso il collocamento mirato.

Lo Stato deve, dunque, mettere in campo una serie di misure in grado di individuare:

  • la corretta definizione di “soggetto disabili”,
  • la tipologia di tale disabilità (fondamentale per individuare le mansioni da far svolgere in azienda),
  • la platea di aziende obbligate ad effettuare tali assunzioni,
  • i meccanismi amministrativi in grado di monitorare tali adempimenti, verificare il rispetto della norma, concordare gli inserimenti secondo “un programma” predefinito,
  • individuare meccanismi premianti (sotto forma di incentivi) qualora vengano assunti lavoratori disabili con delle caratteristiche particolari (elevata percentuale di disabilità e/o disabilità psichica). 

A mente dell’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999, possono iscriversi al collocamento obbligatorio i soggetti disoccupati (ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015 e Circolare ANPAL n. 1/2019) aventi le seguenti caratteristiche:

  • invalidi civili, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di handicap intellettivo, con percentuale di invalidità superiore al 45%,
  • invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%,
  • gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria,
  • non vedenti e i sordomuti.

Possono, altresì, iscriversi al collocamento obbligatorio le cd. categorie protette, ex art. 18, comma 2, legge n. 68/1999:

  • profughi italiani,
  • orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria),
  • vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.

Non tutti i datori di lavoro sono obbligati all’assunzione di lavoratori disabili, stante il fatto che in virtù della dimensione aziendale (“fotografata” da Prospetto Informativo Disabili) cambierà il numero dei soggetti da assumere.

Nel dettaglio:

  • aziende fino a 14 dipendenti: 0 lavoratori disabili
  • aziende da 15 a 35 dipendenti: 1 lavoratore disabile
  • aziende da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori disabili
  • aziende con oltre 50 dipendenti: lavoratori disabili pari al 7% dei lavoratori occupati + lavoratori delle categorie protette pari all’1% dei lavoratori occupati.

I datori di lavoro devono presentare al SILD la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione.

I lavoratori – già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio – sono computati nella quota di riserva ma devono avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% oppure superiore al 45% per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.

Qualora il datore di lavoro, per la tipicità della propria attività lavorativa, non possa occupare l’intera percentuale dei disabili, potrà chiedere l’esonero parziale dal suddetto obbligo assunzionale, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo di € 30,64 per ciascuna unità non assunta, per ogni giorno lavorativo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 9 giugno 2021, n. 3 sollevato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio Provinciale di Verona – ha fornito chiarimenti in merito al computo dei lavoratori in smart working nella base di computo ai fini del calcolo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio ex lege 68/99.

Com’è noto, l’obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori di lavoro pubblici e privati trova espressa indicazione nella legge n. 68/99 che definisce le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Al riguardo, l’art. 23, D.Lgs. n. 80/2015 esclude i “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.

Con l’Interpello in commento, il MLPS non ritiene ammissibile, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, l’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working (includendoli, dunque, nella determinazione della quota di riserva).

Infatti, i casi di esclusione ex art. 4, comma 1, legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Pertanto, i lavoratori agili non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio.

La legge n. 68/1999, infine, per promuove l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disabili, prevede degli incentivi (da richiedere direttamente all’INPS, conguagliandoli poi in sede di denuncia contributiva), di durata massima pari a 36 mesi (in caso di assunzione a tempo indeterminato), declinati nel modo seguente:

  • contributo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, in caso di assunzione di soggetto con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%,
  • contributo del 35% della retribuzione mensile lorda, in caso di assunzione di soggetto con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.

È, inoltre, riconosciuto un contributo pari al 70% della retribuzione mensile lorda (per 60 mesi), in caso di assunzione di un lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

INPS, CONTRIBUZIONE

Differibilità, su domanda, del contributo di maggio del Fondo di solidarietà per i professionisti

L’INPS – con Circolare del 26 maggio 2021, n. 77 – ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà che garantisce ai dipendenti di datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre lavoratori, una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.

Questi datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà.

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate, a decorrere dal periodo di paga marzo 2020, tramite:

  • un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti;
  • un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
  • il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Ai datori di lavoro interessati sarà assegnato il codice di autorizzazione (c.a.) “0S” con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS).

Secondo la richiamata Circolare, a decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45% per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di tre e quindici dipendenti e pari allo 0,65% per i datori di lavoro con media occupazionale con più di quindici dipendenti, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di “DenunciaAziendale” “AltrePartiteADebito” – l’elemento “AltreADebito” indicando i seguenti dati:

  • “CausaleADebito” il codice di nuova istituzione “M179”;
  • “Retribuzione” l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
  • “SommaADebito” l’importo del contributo pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >3 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da >15 dipendenti).

La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, dovrà avvenire entro il giorno 16 agosto 2021.

I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. “0S” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo entro il 16 agosto 2021 indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (FIS), da valorizzare all’interno della sezione “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.

Ora l’INPS – con Messaggio n. 2265/2021 – è tornato ad occuparsi nuovamente della suddetta disciplina, fornendo ulteriori precisazioni riguardo gli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

Al riguardo, a decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata all’interno dell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante.

Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteADebito” – l’elemento “AltreADebito”, indicando il codice “M179” o “M189”.

I datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di tre e cinque dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.

Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende interessate dovranno fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021.

POLITICHE SOCIALI

Definito l’assegno “ponte” in attesa dell’Assegno Universale

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2021, n. 135 è stato pubblicato il D.L. n. 79/2021, contenente una misura ponte introdotta a sostegno delle famiglie di lavoratori, autonomi e subordinati, in vigore da luglio a dicembre 2021: tale misura, temporaneamente, accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell’Assegno universale e unico per ogni figlio, decorrente da gennaio 2022.

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore ad € 50.000 annui. Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare.

Nella suddetta norma “ponte” rientrano anche i lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare.

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE (gli importi erogati si riducono al crescere del livello dell’ISEE). 

L’importo varierà da € 30 ad € 217,8 al mese per ciascun figlio:

  • se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
  • per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di € 50.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari ad € 1.056 per nucleo ed € 674 per figlio.

L’assegno sarà garantito con ISEE fino ad € 50.000, che è il limite massimo di ISEE entro il quale spetta il beneficio: in tal caso l’assegno mensile sarà di € 30 per nuclei con due figli e di € 40 per quelli con tre.

L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per ottenere il nuovo assegno bisognerà presentare domanda online all’INPS secondo le regole che saranno fissate dall’Istituto di previdenza sociale entro il 30 giugno.

Il sussidio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le richieste pervenute entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione avverrà con bonifico bancario direttamente sul conto corrente. In caso di affido condiviso dei minori l’assegno sarà accreditato al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

Per chi già percepisce gli assegni familiari, la nuova disposizione prevede una maggiorazione, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, degli importi mensili dell’ANF già in vigore, pari a:

  • € 37,5 per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
  • € 55 per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Oggi,
21/06/2021
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
25/06/2021
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Mercoledì
30/06/2021
INPS EX ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Mercoledì
30/06/2021
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Mercoledì
30/06/2021
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 21/06/2021

Studio Mattonai

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