fbpx

NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

APPRENDISTATO

Apprendistato I livello: i chiarimenti dell’INPS

INPS, Circolare 18 giugno 2021, n. 87

L’INPS – con Circolare del 18 giugno 2021, n. 87 – ha dato il via libera al recupero dell’agevolazione, prevista per le assunzioni effettuate:

  • nel 2020, ex art. art. 1, comma 8, legge 160/2019,
  • nel 2021, ex art. 15-bis, comma 12, legge n. 176/2020 (di conversione del decreto legge n. 137/2020).

L’agevolazione consiste in uno sgravio del 100% della contribuzione datoriale per i primi tre anni di vigenza del contratto.

A partire dal 37° mese, si applica l’aliquota del 10%, mentre il lavoratore paga sempre il 5,84%.

Le condizioni per avere diritto all’esonero in specie sono:

  • assumere con contratto di apprendistato di primo livello,
  • non avere, al momento dell’assunzione dell’apprendista, più di 9 addetti.

Vedi l’Approfondimento

EMERGENZA CORONAVIRUS

Sblocco dei licenziamenti economici: pubblicato in GU il nuovo decreto legge

D.L. 30 giugno 2021, n. 99

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 155 è stato pubblicato il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.

Il provvedimento prevede che dal 1° luglio 2021 termini il blocco dei licenziamenti “economici” per industria manifatturiera ed edilizia.

Unica eccezione, per il settore tessile-abbigliamento-pelletteria: infatti, stante la crisi ancora in essere per tali comparti, vengono accordate ulteriori 17 settimane di CIG (senza il pagamento dei contributi addizionali) e lo stop ai licenziamenti è prorogato fino al 31 ottobre p.v..

La misura è finanziata con 185,4 milioni di euro. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del primo luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Vedi l’Approfondimento

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ANPAL: disponibile su MyANPAL la richiesta di saldo del Fondo Nuove Competenze

ANPAL, Comunicato 23 giugno 2021

L’ANPAL – con comunicato del 23 giugno 2021 – ha reso noto che la funzionalità per richiedere il saldo è disponibile su MyANPAL anche per le aziende che hanno inviato domanda di accesso al Fondo Nuove Competenze tramite pec, prima del 18 gennaio u.s. (data in cui è stato reso disponibile l’applicativo dedicato al FNC).

La stessa funzionalità era già disponibile dal 16 aprile 2021 per le aziende che hanno presentato la domanda di accesso al fondo direttamente tramite MyANPAL.

Tutte le aziende che hanno fatto ricorso al Fondo Nuove Competenze hanno, quindi, ora a disposizione lo stesso servizio di MyANPAL che permette appunto di presentare la richiesta di saldo tramite l’applicativo dedicato.

La richiesta di saldo deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l’istanza di contributo, accedendo al portale MyANPAL, previa registrazione e tramite le credenziali Spid, o Cns (carta nazionale dei servizi) o Cie (Carta di identità elettronica).

In caso sia sopravvenuta una variazione del soggetto che ha sottoscritto l’istanza di contributo, sarà necessario prima aggiornare il dato sul portale MyANPAL: occorre farne richiesta tramite modulo di contatto.

Infine, per le aziende che hanno fatto richiesta di accesso al FNC prima dell’emanazione del Decreto Direttoriale n. 69/2021, i termini di presentazione della richiesta di saldo sono di 40 giorni a partire dalla data di conclusione del percorso di sviluppo di nuove competenze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso.

IMPRESE E PROFESSIONISTI

Pubblicata in GU la legge di conversione del D.L. “Riaperture”: smart working slitta al 31 dicembre

Legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del D.L. 22 aprile 2021, n. 52

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2021 la legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto “Riaperture” (D.L. 22 aprile 2021, n. 52), recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

Il provvedimento prevede, tra l’altro, lo slittamento al 31 dicembre 2021 della possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, senza l’obbligo di stipulare accordi individuali richiesti in questi casi dalla normativa vigente.

Il provvedimento, inoltre, proroga al 30 settembre 2021 i termini di validità dei documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e dei documenti di viaggio.

Slitta al 31 dicembre 2021 anche la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili.

INPS, CONTRIBUZIONE

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: i contributi obbligatori anno 2021

INPS, Circolare 30 giugno 2021, n. 91

L’INPS – con Circolare del 30 giugno 2021, n. 91 – ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2021, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali.

Per l’anno 2021 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ex art. 82, D.Lgs. n. 151/2001.

Inoltre, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per l’anno 2021, resta fissato nella misura capitaria annua di:

  • € 768,50 (per le zone normali);
  • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).

Al riguardo, il decreto MLPS/MEF del 23 marzo 2021 ha fissato nella misura pari al 16,36% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

INPS: ulteriori chiarimenti in merito alle cd. Indennità Covid-19

INPS, Circolare 29 giugno 2021, n. 90

L’INPS – con Circolare del 29 giugno 2021, n. 90 – ha fornito alcune istruzioni amministrative in merito all’indennità una tantum, ex D.L. n. 73/2021 a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità, ex art. 10, D.L. n. 41/2021 ed all’indennità omnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l’Istituto ricorda che, i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui al richiamato articolo 10, non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum; invece, i lavoratori che non hanno beneficiato della suddetta indennità possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive, ex art. 42, commi 2, 3, 5 e 6, D.L. n. 73/2021 entro la data del 30 settembre 2021.

Tra i lavoratori interessati, si segnalano:

  • gli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari (compresi quelli in somministrazione);
  • gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti balneari;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • gli operai agricoli a tempo determinato.

Vedi l’Approfondimento

INPS, PRESTAZIONI

I primi chiarimenti INPS sull’Assegno unico temporaneo

INPS, Messaggio 22 giugno 2021, n. 2371; Circolare 30 giugno 2021, nn. 92 e 93

L’INPS – con Messaggio del 22 giugno 2021, n. 2371 – ha reso note le prime istruzioni operative dell’assegno unico temporaneo (c.d. assegno ponte), ex D.L. n. 79/2021, per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, avente l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

L’importo mensile dell’assegno temporaneo varia in base al valore dell’ISEE nel modo seguente:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari ad € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero ad € 217,8 per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari ad € 50.000, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:

  • luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;
  • dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.

Nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, l’assegno temporaneo in commento è compatibile con:

  • il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita;
  • le detrazioni fiscali;
  • gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

Inoltre, in data 30 giugno 2021, l’INPS ha pubblicato:

  • la Circolare n. 92, con la quale ha fornito le istruzioni operative e contabili in materia di maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare, ex art. 5, D.L. n. 79/2021, e le indicazioni relative ai nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021- 30 giugno 2022;
  • la Circolare n. 93, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti sull’Assegno unico temporaneo.

Le novità sul Bonus per iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia 2021

INPS, Messaggio 28 giugno 2021, n. 2433

L’INPS – con Messaggio del 28 giugno 2021, n. 2433 – ha chiarito che il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, in alternativa al bonus baby-sitting viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.

La somma, pari ad un massimo di € 100 settimanali per nucleo familiare, potrà essere accreditata direttamente al richiedente.

Al riguardo, è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono servizi, indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

La domanda – che potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021 – necessita l’utilizzo dell’applicazione web, disponibile sul portale istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda; o mediante i patronati: attraverso i servizi offerti gratuitamente.

Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e nei casi in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile o l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito.

LAVORO AUTONOMO

Entro il 31 ottobre la domanda di accesso all’indennità ISCRO

INPS, Circolare 30 giugno 2021, n. 94

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) – introdotta dall’art. 1, commi da 386 a 400 , della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) – è destinata ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir.

In particolare, vi possono accedere i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla citata Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Il richiedente non dev’essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’art. 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetta APE sociale).

La prestazione ISCRO è invece compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222: lo ha precisato l’Inps con la Circolare 30 giugno 2021, n. 94.

La domanda di accesso all’indennità ISCRO dev’essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato.

APPROFONDIMENTI

APPRENDISTATO

Le istruzioni operative in merito allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello

L’INPS – con Circolare del 18 giugno 2021, n. 87 – ha reso note le istruzioni operative in merito allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Com’è noto, le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello possono essere instaurate in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, con giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo, previa sottoscrizione di un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, nel caso in cui non sia ancora stato completato l’obbligo scolastico.

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire nel limite di tre anni (quattro nel caso di diploma professionale quadriennale).

È possibile la proroga di un anno del contratto:

  • per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico–professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo;
  • per gli assunti che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l’anno integrativo.

Sotto il profilo retributivo all’inquadramento del lavoratore si applicano le seguenti regole:

  • nessun obbligo retributivo per le ore di formazione presso l’ente formativo;
  • 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi;
  • retribuzione con sotto-inquadramento o percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.

Nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, stipulato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 oppure nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, in contratto di apprendistato professionalizzante, lo sgravio totale si applica limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

Pertanto, a decorrere dal mese della trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante troverà applicazione, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante.

A mente della legge n. 160/20219 (a valere sul 2020) e successivamente modificata dalla legge n. 176/2020 (a valere sul 2021), per il biennio 2020/2021, le aziende fino a 9 addetti che assumeranno con tale contratto, adotteranno l’aliquota contributiva pari a 0 per i primi 3 anni.

Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.

In tal senso, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens indicando:

  • nell’elemento “Qualifica1” il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”
  • nell’elemento “TipoLavoratore” il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.

Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento “TipoContribuzione” si dovrà invece indicati come da tabella che segue:

PERIODOTIPO CONTRIBUZIONE
I anno – aliquota contributiva 0%JA – KA in sotterraneo
II anno – aliquota contributiva 0%JB – KB in sotterraneo
III anno – aliquota contributiva 0%JC – KC in sotterraneo

Per il recupero degli apprendisti assunti da gennaio 2020, i datori di lavoro possono procedere al recupero delle differenze contributive valorizzando:

  • all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreACredito”, “CausaleACredito” il codice causale di nuova istituzione “L603,
  • in “ImportoACredito” l’importo dell’eccedenza contributiva da recuperare.

Il recupero può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio e agosto 2021.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Come cambiano i recessi nel rapporto di lavoro da luglio 2021

Nella tarda serata del 29 giugno 2021, è stato sottoscritto l’Avviso comune tra Governo e parti sociali (Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Confapi) in merito allo stop al blocco dei licenziamenti ed all’utilizzo della cassa integrazione.

Tale Avviso comune – che impegna le aziende a esaurire tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione prima di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro – è stato da preludio all’approvazione, in Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2021, n. 26, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato in GU 30 giugno 2021, n. 155) che “cancella” il blocco dei licenziamenti economici, introdotto inizialmente dal D.L. n. 18/2020.

Al riguardo, dal 1° luglio 2021 termina il blocco dei licenziamenti “economici” per industria manifatturiera ed edilizia.

Al contempo, per il settore tessile-abbigliamento-pelletteria, fino al 31 ottobre 2021:

  • resta precluso l’avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24, legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per g.m.o. e restano altresì sospese le procedure in corso, ex art. 7, legge n. 604/1966.

Le preclusioni e le sospensioni ai suddetti licenziamenti non si applicano nelle ipotesi di recessi motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa,
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento.

Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso).

Le preclusioni e le sospensioni ai suddetti licenziamenti non si applicano anche nelle ipotesi dei lavoratori già impiegati nell’appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Resta, dunque, legittima l’ipotesi per cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, venga riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di disposizioni di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausole del contratto di appalto.

I suddetti datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

INPS, PRESTAZIONI

Decreto Sostegni bis ed indennità varie: l’intervento dell’INPS

L’INPS – con Circolare n. 90/2021 – ha reso note le istruzioni amministrative sull’indennità una tantum prevista dal Decreto Sostegni bis in favore dei lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui al Decreto Sostegni, sull’indennità onnicomprensiva per i lavoratori che non hanno già fruito dei benefici previsti dal Decreto Sostegni bis, nonché sulle indennità introdotte nel settore agricolo e della pesca.

Com’è noto, l’indennità una tantum riguarda le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione impiegati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L’indennità onnicomprensiva, erogata dall’INPS, non concorre alla formazione del reddito e non comporta il riconoscimento dell’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Con riferimento ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, l’indennità onnicomprensiva, di importo pari ad € 1.600, spetta a coloro che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (l’INPS, nella Circolare in specie, fornisce una elencazione dettagliata dei codici Ateco di riferimento e dei CSC ad essi collegati).

Il diritto è condizionato all’aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 e al non essere titolari di trattamento pensionistico diretto né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 27 maggio 2021, di rapporto di lavoro dipendente.

Con espresso riferimento ai lavoratori in somministrazione, l’istruttoria delle istanze sarà effettuata tramite le comunicazioni telematiche UniSomm. In caso di esito negativo, la domanda sarà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore. Quest’ultimo dovrà dimostrare il servizio prestato tramite l’esibizione del relativo contratto di lavoro o lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice o in alternativa l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

Possono, poi, presentare domanda per la fruizione di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di € 1.600 a favore dei lavoratori intermittenti, coloro che abbiano svolto la prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021.

Destinatari sono sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.

I lavoratori autonomi occasionali, che non hanno già beneficiato dell’indennità prevista dal decreto Sostegni, possono presentare domanda per la fruizione di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari ad € 1.600 a condizione che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 maggio 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni, ex art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 27 maggio 2021.

I beneficiari devono essere già iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva del decreto Sostegni (articolo 10 D.L. n. 41 del 2021) non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum prevista dal decreto Sostegni bis.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva possono presentare domanda entro la data del 30 settembre 2021.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. L’accesso può essere effettuato tramite:

  • PIN INPS (per chi ne è già in possesso);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164.

Con riferimento alla compatibilità/cumulabilità delle indennità una tantum del decreto Sostegni bis con altre indennità, si rimanda alla seguente tabella riepilogativa:

 CumulabilitàCompatibilità
Altre indennità previste dal decreto Sostegni bisNO
Indennità erogata da Società Sport e SaluteNO
NaspiSI (no turismo e termali)SI (no turismo e termali)
PensioniNO
Ape socialeNO
Reddito di cittadinanzaSolo integrazione
Reddito di emergenzaNO
Gettoni di presenza cariche elettiveSI
Emolumenti cariche elettive diversi dal gettone di presenzaNO
Assegno ordinario invaliditàSI
Dis-collSiSI
Disoccupazione agricolaSISI
Borse lavoro, stage, tirociniSISI
Compensi occasionaliSI (max € 5.000)Si (max € 5.000)
Compensi ASDSI (max € 5.000)SI (max € 5.000)

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì
12/07/2021
FondiFondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti.Aziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Lunedì
12/07/2021
FondiFondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti.Aziende commercio, trasporto e spedizioneModello C/01 BNL
Lunedì
12/07/2021
FondiFondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti.Aziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Lunedì
12/07/2021
INPSVersamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente.Datori di lavoro domesticoInps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav
Venerdì
16/07/2021
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria.Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Venerdì
16/07/2021
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria.CommittentiModello F 24 on line
Venerdì
16/07/2021
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente.Datori di lavoroModello F 24 on line
Venerdì
16/07/2021
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Venerdì
16/07/2021
INPS ex EnpalsVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedente.Aziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Venerdì
16/07/2021
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Venerdì
16/07/2021
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Venerdì
16/07/2021
IRPEFVersamento addizionale comunale:  versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta  e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Venerdì
16/07/2021
INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Venerdì
16/07/2021
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Martedì
20/07/2021
FondiPrevindapi  denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Martedì
20/07/2021
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Martedì
20/07/2021
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
23/07/2021
Mod.730Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21.6.2021 al 15.7.2021.                                                                                Trasmette all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e  presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscaleConsegna e invio telematico
Lunedì
26/07/2021
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
02/08/2021
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Lunedì
02/08/2021
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì
02/08/2021
INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Lunedì
02/08/2021
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 05/07/2021

Studio Mattonai

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.