fbpx

NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI, RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità

D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha concluso il suo iter parlamentare ed è stato convertito in legge. Il provvedimento è in vigore dal 25 luglio 2021 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità intervenute in sede di conversione in legge si evidenziano:

  • il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti ISA vengono prorogati al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle imposte – senza alcuna maggiorazione – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021;
  • lo slittamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” sospese da febbraio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in quattro scadenze dal 31 luglio (che passa al 2 agosto) al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre 2021;
  • l’estensione dei contributi a fondo perduto, previsti per gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alle imprese con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro;
  • l’esenzione dal pagamento dell’Imu 2021 per i proprietari di immobili interessati dal blocco degli sfratti a causa dell’emergenza Covid;
  • il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta per incentivare l’impiego dei POS e dei pagamenti elettronici;
  • nuovi contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie.

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Versamenti contributivi al 15 settembre per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata

Inps, Messaggio 27 luglio 2021, n. 2731

Con il Messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 l’Inps ha chiarito che la proroga al 15 settembre 2021 prevista per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, disposta dall’art. 9-ter del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Risultano pertanto differiti al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute a titolo di saldo 2020 e acconto 2021.

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Esonero contributivo per autonomi e professionisti: entro il 30 settembre l’invio delle domande

D.M. 17 maggio 2021; Inps, Messaggio 29 luglio 2021, n. 2761

Con il D.M. 17 maggio 2021 è diventata operativa la misura agevolativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2021 e rifinanziata dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), che stabilisce l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua – ad esclusione dei contributi integrativi e premi e contributi Inail – prevede che possano beneficiare dell’agevolazione:

  • i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps (gestioni speciali AGO artigiani e esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • i professionisti iscritti alle Casse private, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
  • che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
  • abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Le domande per ottenere l’esonero devono essere presentate:

  • entro il 30 settembre 2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps (per effetto della proroga disposta dall’Inps con Messaggio n. 2761/2021, con le modalità che saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione);
  • entro il 31 ottobre 2021 dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privata.

Per poter ottenere l’agevolazione, oltre al possesso dei requisiti reddituali richiesti, è necessaria la regolarità contributiva.

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie

D.M. 23 luglio 2021

Il termine per l’invio al sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie relativi al primo semestre 2021 (gennaio-giugno), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato prorogato dal 31 luglio al 30 settembre 2021.

La nuova scadenza è stabilita con D.M. 23 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze che ha accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria a seguito delle difficoltà di aggiornamento dei software.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

Dal 1° agosto sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1 al 31 agosto 2020.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l’attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche le scadenze tributarie.

Vedi l’Approfondimento

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Esteso il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

L’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) proroga ed estende la possibilità di usufruire del credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020).

In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Vedi l’Approfondimento

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 luglio 2021, n. 191910

Con il Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa.

L’art. 32 del D.L. n. 73/2021 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per accedere al nuovo credito d’imposta sanificazione, occorrerà presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ai sensi dell’art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ne ha riformulato la disciplina agevolativa.

In particolare nella circolare l’Agenzia, sentito anche il parere del MISE, fornisce indicazioni relative alle modalità di applicazione del suddetto credito d’imposta, raggruppate in funzione di specifiche tematiche, con lo scopo di chiarire i dubbi interpretativi più ricorrenti.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle

L’Agenzia Entrate-Riscossione, fino al 31 agosto 2021, non notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec.

Inoltre, per i soggetti che hanno piani di rateizzazione in corso, rimane sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Queste rate dovranno comunque essere versate entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Si ricorda inoltre che è stato differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Controlli GdF sul contributo a fondo perduto destinato ad imprenditori danneggiati dall’emergenza sanitaria

La Guardia di Finanza ha avviato controlli anche sui “Contributi a fondo perduto” previsti dai Decreto “Rilancio” e, successivamente, con le varie edizioni dei Decreti “Ristori” e “Sostegni”.

L’attenzione è prevalentemente dedicata:

  • alle aziende colpite da informazione interdittiva antimafia;
  • allo “stato giuridico” delle imprese richiedenti e in particolare alle aziende poste “in liquidazione” in epoca anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020);
  • alle imprese che hanno sostenuto di avere il domicilio fiscale o la sede operativa in territori di comuni colpiti da eventi calamitosi già prima della data del 31 gennaio 2020.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il credito d’imposta su commissioni per i pagamenti elettronici da privati

Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili. Non rientrano nell’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA; non rientrano nemmeno i canoni di locazione del POS.

I prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni, devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il codice tributo è il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Green Pass: per quali attività è necessario dal 6 agosto

D.L. 23 luglio 2021, n. 105

Il Consiglio dei Ministri, con il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, ha deliberato la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale e deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Relativamente al Green Pass il Governo ha stabilito che si potranno svolgere alcune attività, di seguito elencate, solo:

  • se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento di almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  • se si effettua un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questo tipo di documentazione sarà richiesta, a partire dal prossimo 6 agosto 2021, per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

APPROFONDIMENTI

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

La sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1 al 31 agosto 2020.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l’attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche le scadenze tributarie.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie. Se uno dei predetti termini cade prima dell’inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Si ricorda, infine, che Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione.

Più precisamente slitta al 31 agosto il termine “finale” di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente Riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

L’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) proroga ed estende la possibilità di usufruire del credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020).

In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede un credito d’imposta, nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro e per gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso in relazione agli importi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Per chi svolge attività economica, l’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; condizione quest’ultima, non richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito è fruibile solo se il canone risulta pagato, con compensazione in F24 (codice 6920) ovvero con cessione al locatore o ad altri soggetti.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì 15 settembre 2021 (*)IRPEF e addizionaliVersamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONEPersone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021   Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.Mod. F 24
Mercoledì 15 settembre 2021 (*)IRESVersamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 SOGGETTI IRES (interessate dagli ISA).Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari.Mod. F 24
Mercoledì 15 settembre 2021 (*)Diritto cameraleVersamento diritto annuale 2021  Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese.Mod. F24
(*) Termine prorogato dall’art. 9-ter del D.L. D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 03/08/2021

Studio Mattonai

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.