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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

EMERGENZA CORONAVIRUS

Prorogata dal Ministero della Salute la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19

Ministero della Salute, Circolare 25 settembre 2021, n. 43366

Il Ministero della Salute – con Circolare del 25 settembre 2021, prot. n. 43366 – ha comunicato che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021.

Inoltre, viene precisato che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).

Pubblicato in GU il decreto legge di estensione dell’obbligo di green pass a tutti i lavoratori

D.L. 21 settembre 2021, n. 127

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226 è stato pubblicato il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

A decorrere dal 15 ottobre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021), scatterà l’obbligo generalizzato della certificazione verde Covid-19 (cd. Green pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati: tale obbligo riguarderà tutti i dipendenti (pubblici e privati) ed anche coloro che svolgono un’attività di lavoro autonoma (partita IVA).

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Le novità sui lavoratori fragili nella legge di conversione del D.L. n. 105/2021

Legge 16 settembre 2021, n. 126

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224 è stata pubblicata la legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Il provvedimento in specie – oltre che confermare lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021 – prevede, tra le altre cose, che a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

FINE RAPPORTO DI LAVORO

Le novità sul cd. ticket di licenziamento da versare all’INPS

INPS, Circolare 17 settembre 2021, n. 137

L’INPS – con Circolare del 17 settembre 2021, n. 137 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al calcolo del ticket di licenziamento (contributo a carico del lavoratore anche nei casi di licenziamento collettivo e per le aziende rientranti in area CIGS).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, prendendo a base di calcolo il massimale mensile NaSpI.

Al riguardo, viene ribadito che è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore licenziato; il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi (es. per un lavoratore con anzianità pari a 28 mesi il contributo dovuto è uguale al 41% del massimale NaSpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12).

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FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le novità sulla formazione continua in Federmeccanica

Circolare 21 settembre 2021, n. 36

Al via la piattaforma MetApprendo per il pagamento del contributo aziendale una tantum previsto dal CCNL Metalmeccanica.

Al riguardo, Federmeccanica – con Circolare tecnica n. 36/2021 – ha fornito le indicazioni operative per il versamento del contributo aziendale una tantum, finalizzato a sostenere la realizzazione di una piattaforma che metta a disposizione di tutte le aziende metalmeccaniche e meccatroniche “Servizi per la formazione” (strumenti utili all’attuazione del diritto soggettivo con lo scopo di favorire sia la qualità degli interventi formativi che la registrazione della formazione effettuata).

Per consentire l’attuazione dell’impegno contrattuale si è resa indispensabile la costituzione di una Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, gestita bilateralmente dalle parti stipulanti il CCNL, denominata “MetApprendo” a cui le aziende dovranno registrarsi (entro il 15 ottobre p.v.) per adempiere al versamento del contributo una tantum, pari ad € 1,50 per dipendente.

In particolare, per calcolare l’ammontare complessivo del contributo da versare deve essere considerato il personale in forza al 31 dicembre 2020: pertanto, il contributo di € 1,50 è dovuto per ogni lavoratore che risulti dipendente dell’azienda a quella data, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, ivi compresi, quindi, i lavoratori con contratto di lavoro:

  • a termine,
  • part-time,
  • di apprendistato,
  • subordinato,
  • dirigenziale.

I dipendenti vanno comunque conteggiati anche se alla data del 31 dicembre 2020 non risultassero in effettivo servizio perché, ad esempio, in CIG, aspettativa, ecc.

Sono esclusi – in quanto non dipendenti dell’azienda – i lavoratori in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Anche al fine di rendere più agevoli le operazioni per il calcolo e il versamento dell’importo dovuto, le aziende devono collegarsi al sito www.metapprendo.it ed effettuare la propria registrazione. In base al numero dei dipendenti indicato – cui corrisponde il contributo – la piattaforma genererà automaticamente un MAV attraverso il quale effettuare il pagamento. Gli importi versati non sono imponibili ai fini fiscali e contributivi.

Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione.

Il contributo versato a “MetApprendo” verrà utilizzato per la messa in atto del portale dedicato ai “Servizi per la Formazione”. Tale portale verrà incrementato nel tempo e partirà dalla implementazione dei servizi individuati come prioritari a seguito di confronti e indagini a campione con aziende e Associazioni territoriali.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Contratti di sviluppo: riaperti dal MiSE i termini per la presentazione delle domande di agevolazione

Ministero dello Sviluppo Economico, D.Dirett. 17 settembre 2021

Con D.Dirett. del 17 settembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo (per i quali, con D.Dirett. 4 agosto 2021, era stata disposta la chiusura).

Al riguardo, si ricorda che la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

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INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: Richiesta e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS

INPS, Messaggio 1 ottobre 2021, n. 3305

L’INPS – con Messaggio del 1° ottobre 2021, n. 3305 – ha ribadito che a decorrere dal 1° ottobre 2021, ai servizi online dell’INPS si potrà accedere solo con SPID, CIE o CNS, ad eccezione delle imprese e dei professionisti che potranno ancora utilizzare il PIN INPS in via temporanea ed eccezionale.

Al riguardo, al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web dell’Istituto anche a coloro che sono già in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ma hanno difficoltà a utilizzare i servizi web, è possibile registrare direttamente online una delega a persona di fiducia, con gli effetti di cui alla Circolare n. 127/2021. Allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata.

Per registrare una delega online, il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell’area riservata “MyInps”, sezione “Deleghe identità digitali”, inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega.

La delega risulta immediatamente attiva.

La registrazione della delega è notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.

PIN Inps, proroga fino a fine anno per aziende e intermediari

INPS, Lettera 29 settembre 2021

Con una lettera indirizzata al Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro l’Inps ha comunicato che, in via temporanea ed eccezionale e comunque non oltre l’anno in corso, viene concessa una proroga all’uso dei PIN a cui sono collegati profili per l’accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari.

Ciò in considerazione delle difficoltà di natura tecnica evidenziate nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e al fine di condividere e implementare soluzioni tecnologiche finalizzate alla massima efficienza dei sistemi.

Aziende e intermediari possono quindi continuare ad accedere ai servizi on line dell’Istituto previdenziale con il PIN, oltre che con SPID, CIE, CNS, in attesa del decreto che fisserà la data di transizione al nuovo sistema di accesso con SPID, CIE, CNS per imprese e professionisti.

Al riguardo si ricorda, al fine di assicurare una graduale transizione alle nuove credenziali (SPID, CIE, CNS), l’Inps aveva stabilito che l’accesso con il PIN da parte dei profili diversi dal “cittadino” venisse inibito dal 1° settembre 2021 e dal 1° ottobre 2021 ai profili “cittadino”. Successivamente, con il Messaggio 25 agosto 2021, n. 2926, era stato consentito l’accesso ai servizi online mediante PIN con tutti i profili fino al 30 settembre 2021. Dal 1° ottobre 2021, quindi, il PIN Inps sarebbe dovuto diventare inutilizzabile sia per gli utenti “cittadini” sia per quelli “non cittadini”e l’accesso ai servizi online possibile solo con le credenziali SPID, CIE, CNS.

Aggiornati i codici contratto all’interno del flusso Uniemens con decorrenza ottobre 2021

INPS, Messaggio 28 settembre 2021, n. 3249

L’INPS – con Messaggio del 28 settembre 2021, n. 3249 – ha reso noto d’aver istituito, con decorrenza dal periodo di paga ottobre 2021, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia Uniemens:

  • 586, relativo al “CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT (information and communication technologies) – CIFA” (codice CNEL H640);
  • 587, relativo al “CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi -UNILAVORO PMI” (codice CNEL K51C);
  • 588, relativo al “CCNL per le attività minerarie – UNILAVORO PMI” (codice CNEL B283);
  • 589, relativo al “CCNL per il personale non medico dipendente dagli istituti sanitari privati -UNILAVORO PMI” (codice CNEL T039);
  • 590, relativo al “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e i soci lavoratori da cooperative esercenti attività chimica -UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL B01G);
  • 591, relativo al “CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola non statale e degli enti di formazione professionale sotto qualsiasi forma giuridica costituita – UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL T264);
  • 592, relativo al “CCNL per i dipendenti degli studi professionali – UNILAVORO PMI” (codice CNEL H44G).

LAVORO AUTONOMO

Le novità sulla richiesta del cd. beneficio addizionale da parte dei percettori RdC

INPS, Messaggio 24 settembre 2021, n. 3212

L’INPS – con Messaggio del 24 settembre 2021, n. 3212 – ha comunicato che è possibile presentare le domande per l’erogazione del beneficio per l’autoimprenditorialità spettante ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione di tale beneficio.

La somma spettante è pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di € 780 mensili.

Al riguardo, sarà possibile presentare domanda di beneficio addizionale, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite:

  • il sito internet dell’IINPS, autenticandosi con PIN in proprio possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato;
  • i Centri di assistenza fiscale.

Possono proporre domanda di beneficio addizionale i soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.

SOSTEGNO AL REDDITO

In GU il decreto legge di proroga delle domande di assegno temporaneo

D.L. 30 settembre 2021, n. 132

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2021, n. 234 è stato pubblicato il D.L. 30 settembre 2021, n. 132 , recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”.

Al riguardo, l’art. 2 concede il rinvio dei termini dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 per proporre domanda all’INPS senza, tuttavia, perdere gli arretrati di luglio e agosto.

Il meccanismo prevede che la decorrenza della misura scatti dal mese di presentazione della domanda, ma se l’istanza viene inoltrata entro il 31 ottobre (a fronte della proroga), il richiedente acquisisce il diritto a ricevere non solo le mensilità da settembre a dicembre, ma anche quelle arretrate di luglio e agosto.

L’assegno in specie è una misura temporanea che riguarda il periodo luglio – dicembre.

Il contributo temporaneo coinvolge 1,8 milioni di nuclei familiari con oltre 2,5 milioni di figli e conta 167,5 euro per ogni figlio con un aumento del 30% a partire dal terzo figlio in presenza di ISEE inferiore ad € 7.000.

Nella platea dei potenziali beneficiari rientrano i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, disoccupati e incapienti che fino a questa estate non godevano di alcun sostegno per i figli minori.

L’assegno è compatibile oltre che con il Reddito di cittadinanza con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza ne ricevono direttamente la quota loro spettante senza obbligo di presentare alcuna specifica domanda. In questo caso l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico la quota di Rdc relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

Il richiedente l’assegno temporaneo deve essere cittadino italiano o titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso di lavoro almeno semestrale.

APPROFONDIMENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS

Come cambia la gestione del Green pass dal 15 ottobre 2021 in poi

Dopo i decreti legge n. 105/2021 (convertito, con modificazioni nella legge n. 126/2021) e n. 111/2021 – che avevano fissato l’obbligo di possesso e presentazione del Green pass per l’accesso a determinati luoghi e la fruizione di specifici servizi – il Governo ha emanato un nuovo provvedimento che ha esteso il medesimo obbligo ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e a quelli autonomi.

Com’è noto il Green pass si ottiene:

  • in caso di vaccinazione;
  • nei casi di tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo (la certificazione avrà validità per 48 o 72 ore dall’ora del prelievo);
  • nei casi di guarigione da Covid-19.

Con riferimento al settore pubblico, il decreto riguarda il personale delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

In ogni caso, l’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni (es. in caso di appalto).

A tal fine i datori di lavoro sono chiamati ad individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass (a questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre 2021).

Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (ovvero, risulti privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro), è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Durante l’assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso (e, comunque, la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021) è punita con una sanzione da un minimo di € 400 ad un massimo di € 1.000.

Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da € 600 ad € 1.500.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.Nel settore privato l’assenza ingiustificata:

  • scatta fin dal primo giorno,
  • deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato,
  • è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

L’assenza ingiustificata comporterà l’assenza di retribuzione o altro compenso fino alla presentazione della certificazione verde, ovvero fino al 31 dicembre 2021: in ogni caso, non ci saranno conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di Green pass, rischierà una sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500.

Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.

Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Inoltre, in data 27 settembre 2021, il Governo ha aggiornato le FAQ su obblighi e regole sul cd. Green pass, differenti per:

  • lavoratori autonomi e subordinati
  • committenti
  • fruitori delle attività produttive.

Con riferimento al lavoro autonomo, viene precisato che i tassisti non hanno l’obbligo di controllare il green pass dei clienti che usufruiscono del servizio di trasporto. I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico non sono obbligati a controllare il green pass in quanto non rivestono la figura di datori di lavoro. Il rapporto si limita all’acquisto di un servizio, quindi non c’è alcun obbligo ma resta fermo che è loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass.

In ogni caso i privati non hanno a disposizione piattaforme per i controlli e le verifiche analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego.

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal D.L. n. 127/2021.

Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.

Relativamente al lavoro dipendente, il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il Green pass.

Al riguardo, le FAQ ribadiscono che chi lavora sempre in smart working non è tenuto ad avere il Green pass ma, in ogni caso, lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di Green pass.

Nonostante il rispetto dell’obbligo del Green pass, nelle aziende resta necessario il rispetto delle regole di distanziamento e di quanto previsto dalle linee guida e protocolli vigenti.

Infine, le FAQ ritengono legittimi i controlli a campione sul personale da parte dei datori di lavoro, purché nel rispetto di adeguati modelli organizzativi introdotti dal D.L. n. 127/2021.

FINE RAPPORTO DI LAVORO

INPS: modalità di calcolo e di versamento del cd. ticket licenziamento

L’INPS – con Circolare del 17 settembre 2021, n. 137 – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, ex art. 2, commi da 31 a 35, legge n. 92/2012, come modificato dall’art. 1, comma 250, legge n. 228/2012.

Com’è noto, il contributo di licenziamento – dovuto per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato – è pari al 41% del massimale NASpI per 12 mesi di anzianità aziendale, con un massimo di 36 mesi, per la generalità dei datori di lavoro.

Il ticket è elevato all’82% per le aziende soggette alla CIGS che effettuano licenziamenti collettivi. In entrambi i casi, l’importo del contributo è triplicato se si tratta di licenziamenti collettivi senza aver raggiunto un accordo sindacale.

Finora il calcolo del 41% o dell’82% è stato fatto sull’importo (tetto) di retribuzione sul quale si calcola la prima quota di NASpI invece che sul massimale NASpI effettivamente erogabile al lavoratore.

Ora l’INPS – con la Circolare n. 137/2021 – ha chiarito che il calcolo del contributo va fatto sul massimale NASpI (riservandosi, peraltro, di diramare le istruzioni operative per la sistemazione del pregresso).

Con tale provvedimento, inoltre, viene chiesto ai datori di lavoro di regolarizzare i versamenti sin dal 2013, anno di entrata in vigore dell’obbligo di versamento.

Pertanto, gli importi da versare da oggi in poi, si determineranno evidenziando la differenza che i datori di lavoro dovranno versare per sanare il pregresso per i licenziamenti avvenuti nel 2020 e nel 2021, anni nei quali l’importo del ticket è rimasto invariato.

Per gli anni precedenti si evidenzia che l’errore ha determinato un maggior versamento per le cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015 che ora si può chiedere a rimborso e un minor versamento da maggio 2015 in poi, a seguito della sostituzione dell’ASpI con la NASpI.

Nella tabella che segue, i nuovi valori del ticket da versare per ogni mese di anzianità a tempo indeterminato, fino a un massimo di 36 mesi:

Anno di cessazione del rapporto: 2020-2021 Massimale NASpI: € 1.335,40
Mesi anzianitàDatori di lavoro non soggetti a CIGSDatori di lavoro non soggetti a CIGSDatori di lavoro soggetti a CIGSDatori di lavoro soggetti a CIGSDatori di lavoro soggetti a CIGS
Licenziamento individuale o collettivo con accordoLicenziamento collettivo senza accordoLicenziamenti individualiLicenziamenti collettiviLicenziamenti collettivi
Con accordoSenza accordo
145,63136,8945,6391,26273,78
291,26273,7891,26182,52547,56
3136,89410,67136,89273,78821,34
4182,52547,56182,52365,041.095,12
5228,15684,45228,15456,301.368,90
6273,78821,34273,78547,561.642,68
7319,41958,23319,41638,821.916,46
8365,041.095,12365,04730,082.190,24
9410,671.232,01410,67821,342.464,02
10456,301.368,90456,30912,602.737,80
11501,931.505,79501,931.003,863.011,58
12547,561.642,68547,561.095,123.285,36
241.095,123.285,361.095,122.190,246.570,72
361.642,684.928,041.642,683.285,369.856,08

L’INPS, inoltre, ha previsto alcuni esempi di dettaglio del nuovo orientamento.

Nello specifico, un datore di lavoro non rientrante nel campo di intervento della CIGS, dovrà versare una quota aggiuntiva di contributo di € 132,84 per ciascun lavoratore a tempo indeterminato licenziato con 36 mesi o più di anzianità aziendale.

Il costo raddoppia, fino ad € 265,68 per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che hanno proceduto a licenziamenti collettivi sulla base di un accordo sindacale.

Sale rispettivamente ad € 398,52 ed € 797,04, per ciascun lavoratore, in caso di licenziamento collettivo senza accordo.

Per i lavoratori che hanno anzianità inferiore a 36 mesi (es. 28 mesi), l’importo si determina aggiungendo alla differenza di ticket riportato in corrispondenza dei 24 mesi (€ 88,56) il valore che si ottiene moltiplicando l’importo mensile per gli ulteriori 4 mesi (€ 3,69 X 4 = € 14,76).

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Contratti di sviluppo, clausola occupazionale ed incentivi alle assunzioni: la Circolare del MiSE

Il Ministero dello Sviluppo Economico – con D.Dirett. del 17 settembre 2021 – ha consentito alle imprese di presentare, a partire dal 20 settembre 2021, le domande per richiedere gli incentivi previsti dai nuovi Contratti di sviluppo.

Tale contratto di sviluppo può essere proposto da una o più imprese (di qualsiasi dimensione), italiane ed estere.

In particolare, si distinguono:

  • l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;
  • le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del contratto di sviluppo;
  • i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.

Il contratto di sviluppo sostiene investimenti di grande dimensione e, in particolare:

  • programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: iniziative imprenditoriali finalizzati alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali;
  • programmi di sviluppo per la tutela dell’ambiente: iniziative imprenditoriali finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma;
  • programma di sviluppo di attività turistiche: iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

L’importo minimo dei programmi presentati varia a seconda della tipologia.

In generale, l’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro, ridotto a 7,5 milioni di euro solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I progetti di investimento del soggetto proponente non devono presentare spese inferiori a:

  • 10 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
  • 3 milioni di euro nel caso di programmi attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • 5 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti invece non devono invece essere di importo inferiore a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni prevedono un mix di:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
  • contributo in conto interessi;
  • contributo in conto impianti;
  • contributo diretto alla spesa.

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, sarà determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Le domande di accesso devono essere presentate a Invitalia esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata.

Le proposte verranno valutate da Invitalia secondo l’ordine cronologico di presentazione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Sono previste procedure specifiche – Accordo di Sviluppo e Accordo di Programma – a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni e di significativo impatto sul sistema produttivo.

Per le nuove domanda presentate dal 20 settembre 2021 la novità da rispettare è rappresentata dalla clausola occupazionale.

In particolare, ai fini della sottoscrizione di un Accordo di sviluppo (per progetti con investimenti ammissibili per almeno 50 milioni ovvero 20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli) o di un Accordo di programma (per investimenti di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori), i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai fini dell’apprezzamento del requisito connesso al significativo impatto occupazionale previsto per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo, Invitalia, valuta anche la possibile capacità del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. Questa valutazione può essere effettuata per le nuove istanze di Accordo di sviluppo e per le istanze per le quali non sono già state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì
11/10/2021
INPS
lav. dom.
Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedenteDatori di lavoro domesticoInps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav
Lunedì
11/10/2021
FondiFondo A. Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello FN – 001 BNL
Lunedì
11/10/2021
FondiFondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello C/01 BNL
Lunedì
11/10/2021
FondiFondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello FN – 001 BNL
Lunedì
11/10/2021
Mod.730Il dipendente comunica al sostituto d’imposta di effettuare un minor o nessun acconto IRPEFContribuenti/dipendentiComunicazione
Lunedì
18/10/2021
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
INPS ex EnpalsVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
IRPEFSostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Lunedì
18/10/2021
INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Lunedì
18/10/2021
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Mercoledì
20/10/2021
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Mercoledì
20/10/2021
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Mercoledì
20/10/2021
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
25/10/2021
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
25/10/2021
Mod.730Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativoLavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello 730/2021 al sostituto d’imposta, CSF o professionista abilitatoPresentazione
Martedì
02/11/2021
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Martedì
02/11/2021
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Martedì
02/11/2021
INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Martedì
02/11/2021
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Martedì
02/11/2021
Mod.770Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2021Sostituto d’impostaTrasmissione telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 06/10/2021

Studio Mattonai

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