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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Prorogato dalla Commissione Europea il Temporary Framework fino a giugno 2022

Comunicato CE 18 novembre 2021

La Commissione Europea – con Decisione del 18 novembre 2021 – ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021) elevando da 1,8 milioni di euro a 2,3 milioni di euro l’importo complessivo degli aiuti rientranti nella sezione 3.1.

La Commissione ha, poi, elevato i limiti di aiuto complessivi di cui possono fruire:

  • le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che passano da € 270.000 ad € 345.000,
  • le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, che vengono elevati da € 225.000 ad € 290.000.

Inoltre è elevato da 10 milioni di euro a 12 milioni di euro il limite complessivo degli aiuti ricadenti nella sezione 3.12 del Temporary Framework.

Tali aiuti sono quelli concessi a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissione (2020, 2021 e 2022), un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Pertanto, se un’impresa ha ottenuto gli aiuti rientranti nella sezione 3.1 oppure 3.12 e li ha rimborsati pima della concessione di nuovi aiuti, i primi non vengono presi in considerazione ai fini del rispetto dei massimali applicabili (ad esempio, se un’impresa ha ricevuto aiuti pari ad € 200.000 e poi li ha rimborsati, potrà richiedere altri aiuti, ma il limite da rispettare sarà sempre di 2,3 milioni di euro e non l’importo che residua una volta sottratti i primi aiuti ricevuti).

La sesta modifica del Temporary Framework prevede anche che le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e sempreché siano rispettate le condizioni previste dalle singole sezioni.

Infine, il documento in specie introduce una nuova misura di sostegno agli investimenti per aiutare gli Stati membri a superare la carenza di investimenti accumulata a causa della crisi.

L’intensità di aiuto, complessivamente fissata in 10 milioni di euro, non può superare il 15% dei costi ammissibili. Tuttavia, per gli investimenti realizzati da piccole imprese l’intensità di aiuto può essere aumentata del 20%.

Per gli investimenti realizzati da altre PMI, l’intensità di aiuto può essere aumentata del 10% oppure per gli investimenti nelle zone assistite, l’intensità di aiuto può essere aumentata dell’importo stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto nella zona interessata.

Gli aiuti possono essere concessi in forme diverse, tra cui sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie.

Nel caso degli strumenti rimborsabili, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di convertirli in sovvenzioni a condizioni e sulla base di criteri predefiniti che devono essere stabiliti nel regime e specificati nelle decisioni di concessione individuali. Gli strumenti rimborsabili come i prestiti e le garanzie devono essere limitati a una durata massima di otto anni.

Gli aiuti possono essere erogati fino al 31 dicembre 2022.

Sono esclusi gli aiuti agli investimenti precedenti al 1° febbraio 2020.

Gli aiuti possono essere aggiunti agli aiuti a finalità regionale agli investimenti soggetti a notifica e cumulati con altri tipi di aiuti nel rispetto delle condizioni previste. In nessun caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili.

Pertanto, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ulteriori chiarimenti INPS su CIGS e CIGD

INPS, Messaggio 18 novembre 2021, n. 4034; Circolare 26 novembre 2021, n. 179

L’INPS – con Messaggio del 18 novembre 2021, n. 4034 – ha fornito i primi chiarimenti in materia di CIGS, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.L. n. 146/2021.

Le disposizioni principali riguardano i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale, dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono alla CIGD.

L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal D.L. n. 41/2021, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

I trattamenti in esame possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

L’INPS – con Circolare del 26 novembre 2021, n. 179 – ha specificato le modalità di gestione, richiesta e pagamento delle prestazioni di cassa integrazione in deroga, ex lege n. 178/2020 per le fattispecie di crisi aziendale.

I periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale escludendo chi vi accederebbe per la prima volta.

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I chiarimenti INL sulla trasformazione del periodo di ferie in CIGO con causale Covid-19

INL, Nota 23 novembre 2021, prot. n. 1799

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 23 novembre 2021, prot. n. 1799 – ha fornito il proprio parere sulla condotta del datore di lavoro che modifica in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse” nonché la possibilità di adottare il provvedimento di disposizione da parte dell’ITL stesso.

Com’è noto, per espressa previsione di legge, il periodo annuale di ferie retribuite pari a quattro settimane, va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, può dunque determinare la collocazione temporale delle ferie.

Qualora sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione del diritto al riposo costituzionalmente garantito risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e, come tali, siano supportate da adeguata motivazione.

In caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie.

Infatti, l’esercizio del diritto in specie (sia con riferimento alle ferie già maturate, che riguardo a quelle infra – annuali in corso di maturazione) può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.

Avviene diversamente nell’ipotesi di CIG parziale, nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, sebbene in misura ridotta.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Approvato in Consiglio dei Ministri l’assegno unico e universale

Comunicato Stampa 18 novembre 2021

In data 18 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 47 ha approvato il Decreto Legislativo, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”.

Il provvedimento introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’ISEE.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.

È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore ad € 8.000 o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

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EMERGENZA CORONAVIRUS

In Gazzetta Ufficiale i nuovi provvedimenti di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Legge 19 novembre 2021, n. 165; D.L. 26 novembre 2021, n. 172

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021, n. 277 è stata pubblicata la legge 19 novembre 2021, n. 165, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Tra le novità approvate, la possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde Covid-19. Coloro che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021, n. 282 è stato pubblicato il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Il documento prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  1. obbligo vaccinale e terza dose;
  2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 
  3. istituzione del Green Pass rafforzato;
  4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

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INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INAIL, rivalutazione minimali e massimali di rendita dal 1° gennaio 2021

INAIL, Circolare 23 novembre 2021, n. 32

L’INAIL – con Circolare 23 novembre 2021, n. 32 – ha reso noto d’aver aggiornato i limiti di retribuzione imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, sulla base degli importi definiti dal Decreto MLPS n. 188/2021 .

Al riguardo, viene specificato che:

  • il nuovo minimale è fissato in € 17.448,90;
  • il nuovo massimale è fissato in € 32.405,10.

Infine, l’INAL indica le tipologie di lavoratori interessati dalla rivalutazione, precisando che per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad € 1.454,08 mensili (€ 58,16 giornalieri).

Rivalutazione annuale con decorrenza luglio 2021 degli importi degli indennizzi del danno biologico

INAIL, Circolare 23 novembre 2021, n. 33

L’INAIL – con Circolare 23 novembre 2021, n. 33 – ha reso noto d’aver recepito il D.M. n. 187/2021 , concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2021.

Al riguardo, con decorrenza dal 1° luglio 2021 sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico.

I nuovi importi applicabili sono, pertanto, uguali a quelli in vigore dal 1° luglio 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%).

INPS, CONTRIBUZIONE

Fruizione sgravio contributivo autonomi ed assenza della regolarità contributiva

INPS, Messaggio 26 novembre 2021, n. 4184

L’INPS – con Messaggio del 26 novembre 2021, n. 4184 – ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero parziale della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi, ex art. 1, commi 20 e 22-bis, legge n. 178/2020.

Al riguardo, i soggetti interessati devono risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il DURC.

La verifica deve essere effettuata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021: la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.

Gli importi relativi allo sgravio si intendono infatti provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.

In caso di comunicazione di reiezione, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con l’invito a regolarizzare.

Restano esclusi dal beneficio, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata. Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l’invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva finalizzata al perfezionamento delle verifiche da effettuarsi successivamente alla comunicazione, anche parziale, di accoglimento.

APPROFONDIMENTI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le novità sulla CIG Covid-19 introdotte dal cd. Decreto fiscale

L’INPS – con Messaggio n. 4034/2021 – ha fornito le prime indicazioni operative sul nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale emergenziali Covid-19 richiedibili dai datori di lavoro, secondo le previsioni del cd. Decreto fiscale.

Com’è noto, il D.L. n. 146/2021 ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro richiedenti devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti previste dal D.L. n. 41/20211, ferma restando la riproposizione del divieto di licenziamento economico.

L’integrazione salariale può essere richiesta unicamente in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del MLPS.

Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzata).

Con riferimento alla corretta modalità di trasmissione della domanda, il Messaggio INPS precisa che i datori di lavoro devono trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Il D.L. n. 146/2021 ha, poi, introdotto un periodo di trattamenti di CIGO, connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

Anche in questo caso non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

Infine, anche le imprese che, alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

In questo caso è necessario trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Per la prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

L’INPS – con Circolare del 26 novembre 2021, n. 179 – ha specificato le modalità di gestione, richiesta e pagamento delle prestazioni di cassa integrazione in deroga, ex lege n. 178/2020 per le fattispecie di crisi aziendale.

I periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale escludendo chi vi accederebbe per la prima volta.

Le Regioni/Province autonome dovranno trasmettere, esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (“SIP”), i provvedimenti concessori emanati per interventi di cassa integrazione guadagni in deroga anche senza soluzione di continuità, utilizzando, come numero di decreto, il numero convenzionale “33421”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “30/12/2020”, avvalendosi esclusivamente del c.d. Flusso B.

Al momento dell’invio del decreto concessorio, utilizzando il numero di decreto convenzionale “33421”, la Regione/Provincia autonoma dovrà valorizzare il campo “Autocertificazione della Regione”.

Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in esame, dovranno utilizzare il numero di decreto convenzionale “33421” e come codice di intervento il codice “699”.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Al via il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico

In data 18 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 47 ha approvato il Decreto Legislativo, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  1. per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad € 8.000 annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;
  3. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 
  2. assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. residenza e domicilio in Italia;
  4. residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

L’importo dell’assegno si compone nel modo seguente:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra € 175 mensili (in caso di ISEE pari o inferiore ad € 15.000) e € 50 (ISEE pari o superiore ad € 40.000);
  • per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da € 85 mensili (ISEE pari o inferiore ad € 15.000) e € 25 (ISEE pari o superiore ad € 40.000);
  • per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da € 85 ad € 15 mensili;
  • per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari ad € 105 mensili in caso di non autosufficienza, ad € 95 mensili in caso di disabilità grave e ad € 85 mensili in caso di disabilità media;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari ad € 85 mensili (ISEE pari a € 15.000) che scende fino ad € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore ad € 40.000.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari ad € 30 mensili (ISEE pari o inferiore ad € 15.000), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari ad € 40.000.

A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari ad € 100 mensili per nucleo.

Per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

  • ISEE non superiore ad € 25.000;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile spetta:

  • per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
  • per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
  • per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: le nuove disposizioni governative

Una serie di provvedimenti normativi sta modificando ulteriormente la vita (lavorativa e non) nel nostro Paese.

Nello specifico, la legge n. 165/2021 ha normato l’utilizzo del green pass nelle aziende pubbliche e private, definendo la possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19. Coloro che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Analoga previsione è disposta per il settore pubblico. L’ipotesi sembra poter quindi rientrare in quelle, già codificate in materia di privacy, che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamene necessari.

Infine, è previsto – per i lavoratori in somministrazione – che la verifica del rispetto delle prescrizioni in specie compete all’utilizzatore.

Al somministratore compete l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

Invece, il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 ha determinato una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

  • obbligo vaccinale e terza dose;
  • estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 
  • istituzione del Green Pass rafforzato;
  • rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Obbligo vaccinale e terza dose – Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie – Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. 

Le nuove categorie coinvolte saranno:

  • personale amministrativo della sanità,
  • docenti e personale amministrativo della scuola,
  • militari,
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Istituzione del Green pass rafforzato – La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

  • spettacoli;
  • spettatori di eventi sportivi;
  • ristorazione al chiuso;
  • feste e discoteche;
  • cerimonie pubbliche.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione – Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Inoltre, sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

  • è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
  • aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
  • se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

Infine, il Ministero della Salute – con Circolare del 25 novembre 2021, prot. n. 53922 – ha reso noto d’aver prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni mediche di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19.

In tal senso, rimane confermato che non è necessario farsi rilasciare nuovamente delle certificazioni dato che la validità di quelle già emesse è differita a fine anno 2021.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Giovedì
16/12/2021
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
IRPEFVersamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
IRPEFAddizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall’anno successivo.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale è versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/12/2021
INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/12/2021
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Giovedì
16/12/2021
INPSVersamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinatoAziende agricoleModello F 24 on line
Lunedì
20/12/2021
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
27/12/2021
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
31/12/2021
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Venerdì
31/12/2021
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Venerdì
31/12/2021
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 06/12/2021

Studio Mattonai

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