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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

AMMORTIZZATORI SOCIALI

INPS: i nuovi chiarimenti sugli ammortizzatori sociali

INPS, Messaggio 18 novembre 2021, n. 4034; INPS, Circolare 26 novembre 2021, n. 179; INPS, Circolare 10 dicembre 2021, n. 183

L’INPS – con Circolare del 10 dicembre 2021, n. 183 – ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di CIGS, alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. n. 146/2021, attualmente in conversione in legge.

Relativamente ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga, il D.L. n. 146/2021 non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti.

Quanto alle procedure di consultazione sindacale, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, l’Istituto ha ribadito che non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente al periodo oggetto della domanda (restando, pertanto, salve le procedure di informazione e consultazione con le Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni).

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

In merito alle aziende plurilocalizzate, viene ricordato che potranno inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

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EMERGENZA CORONAVIRUS

Pubblicate in GU le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Ministero della Salute, Ordinanza 2 dicembre 2021; FAQ Governo 5 dicembre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021, n. 290 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero della Salute 2 dicembre 2021, recante “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”.

In continuità con le precedenti Linee guida, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.

In esse sono state rimarcate le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

Il Ministero della Salute sottolinea che nella fase attuale, nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi.

Per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

Le linee guida riguardano in particolare i seguenti settori:

  • ristorazione e cerimonie;
  • attività turistiche e ricettive;
  • cinema e spettacoli dal vivo;
  • piscine termali e centri benessere;
  • servizi alla persona;
  • commercio;
  • musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
  • convegni e congressi;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sagre e fiere locali;
  • corsi di formazione;
  • sale da ballo e discoteche.

Infine, viene segnalato che in data 5 dicembre 2021, il Governo ha pubblicato la tabella delle attività consentite:

  • senza green pass,
  • con green pass “base”,
  • con green pass “rafforzato”,
  • per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

I chiarimenti del Ministero dell’Interno: sulle misure introdotte dal D.L. n. 172/2021

Circolare 3 dicembre 2021, prot. n. 82362

Il Ministero dell’Interno – con Circolare del 3 dicembre 2021, prot. n. 82362 – ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito alle novità introdotte dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Andando nel dettaglio, il Ministero dell’Interno chiarisce che a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.

A partire dalla stessa data, inoltre, il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale.

Al riguardo, è stato precisato che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Sempre con decorrenza 15 dicembre 2021, il green-pass ha una validità di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.

Con decorrenza 6 dicembre 2021, riguardo all’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si aggiungono agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere, esclusivamente se muniti di green pass, i seguenti:

  • gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.

Infine, con riferimento al cd. super green pass, il D.L. n. 172/2021 ha introdotto una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni, generate in base a un test molecolare o antigenico rapido.

Infatti, dal 29 novembre 2021 viene previsto che nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. green-pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca (a mero titolo di esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali).

Inoltre, dal 6 dicembre 2021, l’accesso ai servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non “rafforzata”.

Sono esclusi dall’obbligo del green-pass “rafforzato” anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.

Per le finalità di prevenzione del rialzo della curva epidemiologica, nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green-pass “rafforzato” potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.

Per effetto di tale disposizione, ai soggetti muniti della predetta certificazione verde “rafforzata”, sarà consentito l’accesso a:

  • spettacoli,
  • eventi sportivi in qualità di spettatori,
  • ristoranti al chiuso,
  • feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose),
  • cerimonie pubbliche,
  • sale da ballo,
  • discoteche e locali assimilati.

Inoltre, la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l’accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non “rafforzata”.

La suddetta disciplina in materia di green pass, ivi compreso quello “rafforzato”, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Turismo, terme, commercio, cultura e spettacolo: differimento al 16 dicembre 2021 per le domande di decontribuzione

INPS, Messaggio 13 dicembre 2021, n. 4438

L’INPS – con Messaggio 13 dicembre 2021, n. 4438 – ha comunicato che il termine di presentazione delle domande di esonero in scadenza in data 11 dicembre 2021, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è differito a giovedì 16 dicembre 2021.

L’Istituto – con successivo Messaggio che verrà pubblicato all’esito dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute – emanerà le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

INPS, PRESTAZIONI

I chiarimenti INPS sull’erogazione della NASpI in caso di licenziamenti nel periodo Covid-19

INPS, Circolare 1° dicembre 2021, n. 180

L’INPS – con Circolare del 1° dicembre 2021, n. 180 – si è occupato del divieto di licenziamento ed accesso alla NASpI per risoluzione dei rapporti di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al riguardo, è stato ricordato che la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente prevista in caso di:

  • datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, fino alla data del 31 ottobre 2021;
  • per le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) fino alla data del 31 ottobre 2021;
  • per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, fino alla data del 31 dicembre 2021;
  • per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, autorizzati al trattamento, fino alla data del 31 dicembre 2021;
  • per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021;
  • per i datori di lavoro privati autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, ex D.Lgs. n. 148/2015, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale;
  • per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
  • per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero ex art. 43, D.L. n. 73/2021.

L’INPS, inoltre, chiarisce che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammessa esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.

Pertanto, per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente, nei termini come sopra specificati, il divieto di licenziamento.

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa in caso di:

  • licenziamento;
  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

SMART WORKING

Siglato il Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato

Protocollo Nazionale 7 dicembre 2021

In data 7 dicembre 2021, nella sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato raggiunto un accordo con le Parti sociali per il primoProtocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato.

Hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Di seguito l’elenco delle materie trattate nel Protocollo che costituiscono delle buone prassi a cui le Parti possono attenersi nella stipula dei contratti collettivi:

  • accordo individuale;
  • organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione;
  • luogo di lavoro;
  • strumenti di lavoro;
  • salute e sicurezza sul lavoro;
  • infortuni e malattie professionali;
  • diritti sindacali;
  • parità di trattamento e pari opportunità;
  • lavoratori fragili e disabili;
  • welfare e inclusività;
  • protezione dei dati personali e riservatezza;
  • formazione e informazione;
  • osservatorio bilaterale di monitoraggio;
  • incentivo alla contrattazione collettiva.

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VIGILANZA SUL LAVORO

Le nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e chiusura delle attività aziendali

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare 9 dicembre 2021, n. 4

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 9 dicembre 2021, n. 4 – ha fornito alcune indicazioni ai propri ispettori con riferimento all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 146/2021 (che ha modificato l’all. I, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

L’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale potrà avvenire per le seguenti ipotesi:

  • mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  • mancata formazione ed addestramento;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

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APPROFONDIMENTI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Tutte le novità su CIG Covid-19, CIGD ed assegno ordinario FIS

L’INPS – con Circolare n. 183/2021 – ha illustrato le novità introdotte dal D.L. n. 146/2021, in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro ed ha riepilogato le relative istruzioni operative.

Inoltre, l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e in merito al trattamento di mobilità in deroga concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana.

Con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, il D.L. n. 146/2021 dispone un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Destinatari sono i datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali o ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.

Deve trattarsi di aziende a cui siano già state interamente autorizzate le precedenti 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale emergenziale. L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

I trattamenti possono essere richiesti esclusivamente per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021).

Possono presentare domanda di Assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno in corso un Assegno di solidarietà.

La concessione dell’Assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’Assegno di solidarietà già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’Assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Per richiedere il nuovo periodo massimo di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

I datori di lavoro che abbiano richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà con causale diversa da quella “COVID – 19”, per le settimane non ancora autorizzate, possono presentare una nuova domanda con la nuova causale, chiedendo contestualmente l’annullamento della prestazione ordinaria.

Per la prestazione di Cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Il datore di lavoro può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente oppure richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche con possibile anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale, possono essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole al datore di lavoro.

I datori di lavoro dovranno utilizzare in Uniemens il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Le modalità di compilazione della denuncia variano in base al trattamento richiesto. Nello specifico:

  • CIG in Deroga: i datori di lavoro dovranno indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta” o FDR per le province Trento e Bolzano), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG”. Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G814”, avente il significato di “Conguaglio CIGD D.L. 146/2021” nell’elemento “CongCIGDAltCaus” di Denuncia Aziendale, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento “CongCIGDAltImp”, presente allo stesso percorso.
  • Assegno ordinario: i datori di lavoro devono associare all’istanza un codice identificativo (Ticket), indicando il “CodiceEvento” “AOR” e riportarlo, nell’elemento “EventoGiorn” dell’elemento “Giorno” in corrispondenza di “CodiceEventoGiorn” (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento “NumOreEvento” dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Nell’elemento “IdentEventoCIG” va indicato il codice identificativo (Ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, a prescindere dall’avvenuta autorizzazione dell’assegno. Anche nell’elemento “CodiceEvento” di “DifferenzeACredito” dovrà essere valorizzato con il codice evento “AOR”. Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento “FondoSol” al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata: nell’elemento “NumAutorizzazione” di “CIGAutorizzata” dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi “CongFSolCausaleACredito” e “CongFSolImportoACredito” di “CongFSolACredito” di “FondoSol” andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tal fine, i datori di lavoro autorizzati all’Assegno ordinario a carico dello Stato, ivi compresi i datori di lavoro iscritti al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale “L010”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario decreto legge n. 146/2021”.
  • Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle: per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus” valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L086” e, nell’elemento “CongCIGOAltImp”, indicheranno l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
  • CIGO aziende in Cassa integrazione straordinaria: i datori di lavoro, all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus” valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L087”, avente il significato di “Conguaglio CIGO COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS” e, nell’ elemento “CongCIGOAltImp”, l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

SMART WORKING

Come cambierà lo smart working nel settore privato dopo la firma del Protocollo nazionale

In data 7 dicembre 2021 è stato siglato – tra Governo e Parti sociali – il Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato.

Il Protocollo fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina declinata nella legge n. 81/2017 e degli accordi collettivi in essere, e affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.

Di seguito, i punti chiave del Protocollo.

  • Adesione volontaria – l’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
  • Accordo individuale – si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore come definito dagli artt. 19 e 21, legge n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo:
  • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge n. 300/1970, sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

  • Disconnessione – l’attività lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. La prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione. Il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992); invece, non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
  • Luogo e strumenti di lavoro – il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza. Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.
  • Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali – in tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina ex artt. 18, 22 e 23, legge n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati. Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.
  • Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili – ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva. Le Parti sociali promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche per favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. Inoltre, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
  • Formazione – per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.

VIGILANZA SUL LAVORO

I chiarimenti INL sui nuovi meccanismi di sospensione dell’attività imprenditoriale

L’INL – con Circolare n. 4/2021 – ha fornito alcune indicazioni in merito alle modifiche apportate dal D.L. n. 146/2021 (cd. decreto legge Fiscale, attualmente in conversione in legge) all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

Il nuovo testo dell’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata – nell’unità produttiva ispezionata – una delle seguenti circostanze:

  • impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, l’ulteriore causa di sospensione dell’attività imprenditoriale (mancata formazione ed addestramento) potrà essere adottata (con conseguente cumulo delle somme aggiuntive da versare per la relativa revoca) solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento.

In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione, ex art. 37 TUSL e della visita medica, ove obbligatoria.

In merito a quanto contenuto dal novellato Allegato I, si segnala la seguente tabella riepilogativa:

Tipologia di violazioneCondizione per l’adozione del provvedimentoCondizioni per la revoca del provvedimento
Mancata elaborazione del DVRIl provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR. In aggiunta al provvedimento di sospensione, la mancata elaborazione del DVR sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (eccetto aziende per le quali è prevista soltanto la pena dell’arresto).Elaborazione ed esibizione del DVR;Pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500
Mancata presenza del DVR presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischiSe il DVR non è presente sul luogo di lavoro, il provvedimento cautelare verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo. In tal caso, se il documento viene prodotto con “data certa” antecedente al provvedimento interdittivo, il personale ispettivo provvederà all’annullamento del provvedimento di sospensione impartito (ferma restando la contestazione della sanzione amministrativa da € 2.457,02 ad € 8.108,14);Revoca non necessaria
Prevenzione incendi, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazioneIl provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazioneRedazione ed esibizione del PEE;Pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500.
Mancata formazione ed addestramentoIl provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento (es. utilizzo di attrezzatura da lavoro; dispositivi di protezione dell’udito; sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;.formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).Dimostrazione quantomeno della prenotazione della formazione.Pagamento della somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato. In ogni caso il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileIl provvedimento va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al RLS.Esibire la documentazione che attesta la costituzione del SPP (interno o esterno) e la nomina del RSPP.Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000.
Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione piano operativo di sicurezzaIl provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato il POS (l’obbligo di redazione del POS non è previsto in caso di “mere forniture di materiali o attrezzature”, es. mera fornitura di calcestruzzo in cantiere).Elaborare ed esibire il POS.Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000.
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’altoLa sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto (e non anche nel caso in cui i lavoratori, pur provvisti, non li abbiano utilizzati).Fornitura ai lavoratori di idonei DPI.Pagamento della somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato.
Mancanza di protezioni verso il vuotoLa sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.Predisporre idonee protezioni verso il vuoto.Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000.
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoLa sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.Predisporre adeguate armature di sostegno;Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000.
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiIl provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica.Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000.
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiIl provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica.Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000.
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)Il provvedimento verrà adottato in assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.Adottare idonee ed efficienti misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, magnetotermico, differenziale).Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000.
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloIl provvedimento verrà adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta).Ripristino dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000.

Per tutte le suddette violazioni alla disciplina prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà altresì adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ex 20 e ss., D.Lgs. n. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili a tale procedura.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Domani 16/12/2021INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Domani
16/12/2021
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Domani
16/12/2021
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Domani
16/12/2021
INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line
Domani
16/12/2021
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Domani
16/12/2021
IRPEFVersamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Domani
16/12/2021
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Domani
16/12/2021
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Domani
16/12/2021
IRPEFAddizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall’anno successivo.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale è versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Domani
16/12/2021
INPGIDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiModello F24/Accise – Denuncia modello DASM
Domani
16/12/2021
CASAGITDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedenteDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticantiBonifico bancario – Denuncia modello DASM
Domani
16/12/2021
INPSVersamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinatoAziende agricoleModello F 24 on line
Lunedì
20/12/2021
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
27/12/2021
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
31/12/2021
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Venerdì
31/12/2021
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Venerdì
31/12/2021
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 15/12/2021

Studio Mattonai

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