fbpx

NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Riforma degli ammortizzatori sociali dopo l’entrata in vigore della legge n. 234/2021

Legge 30 dicembre 2021, n. 234; Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 gennaio 2022, n. 1

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. 

Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala la riforma degli ammortizzatori sociali.

In data 3 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le slide esplicative della riforma degli ammortizzatori sociali.

Tra i punti qualificanti della riforma, la modifica della CIGS che avrà un unico massimale di 1.199,72 euro. In pratica, si tratta di un aumento di oltre 200 euro per chi ha una retribuzione fino a 2.159,48 euro. Inoltre, la CIGS è estesa a tutti i settori e riconosciuta a tutte le imprese con più di 15 dipendenti per le causali di riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione), crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Di notevole impatto sociale anche l’eliminazione dei vuoti di tutela con l’ampliamento dell’ambito di applicazione del FIS, il Fondo di Integrazione Salariale. La misura sarà estesa a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale.

La riforma prevede pure l’estensione del contratto di espansione alle imprese di minore dimensione, con proroga al 2023 e ampliamento del campo di applicazione anche alle imprese con almeno 50 addetti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 3 gennaio 2022, n. 1 – ha reso note le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Vedi l’Approfondimento

DICHIARAZIONI FISCALI

730, 770, Certificazione Unica, Iva 2022: approvati i nuovi modelli

Agenzia delle Entrate, Provvedimenti n. 11185/2022; n. 11224/2022; n. 11169/2022; n. 11160/2022

Sono stati approvati in data 14 gennaio 2022 dall’Agenzia delle Entrate i nuovi modelli 730/2022 (Provvedimento n. 11185/2022), 770/2022 (Provvedimento n. 11224/2022), CU 2022 (Provvedimento n. 11169/2022) e IVA/2022 (Provvedimento n. 11160/2022), con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche, da presentare quest’anno relativamente al periodo d’imposta 2021.

Tra le novità introdotte nel modello 730/2022, si evidenziano:

  • l’applicabilità del regime delle locazioni brevi soltanto per i contribuenti che locano non più di quattro immobili;
  • la revisione del quadro C sia dal punto di vista grafico che delle modalità di compilazione, per recepire le modifiche normative intervenute in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;
  • l’innalzamento a € 550 del limite massimo delle spese veterinarie detraibili;
  • il nuovo codice “45” nei righi E8-E10 per le spese di iscrizione e abbonamento a scuole musicali per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
  • l’eliminazione del codice 72 nei righi E8-E10 che nel Mod. 730/2021 individuava la detrazione del 30% (per un importo non superiore a € 30.000,00) sulle erogazioni liberali effettuate nel 2020 per finanziare interventi per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  • la possibilità di fruire dell’aliquota maggiorata del 110% relativamente alle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus / ecobonus; 
  • l’innalzamento a € 16.000 del limite massimo delle spese detraibili relativamente al c.d. “Bonus mobili”;
  • l’introduzione del rigo G8 per il riconoscimento del credito d’imposta spettante ai contribuenti di età inferiore ai 36 anni, con indicatore ISEE non superiore a € 40.000, che nel corso dell’anno hanno acquistato un immobile “prima casa” con applicazione dell’IVA.

Con riferimento al modello 770/2022 si segnalano, in particolare, le seguenti novità:

  • nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31 ottobre, rappresenta una novità il campo per indicare l’”ID Arrangement” del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea.
  • sono state, inoltre, inserite con apposite note due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19.

Tra le novità della nuova Certificazione Unica, da trasmettere entro il 16 marzo:

  • l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia,
  • i nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà;
  • agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le nuove disposizioni di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1; D.L. 24 dicembre 2021, n. 221; D.L. 30 dicembre 2021, n. 229; Ministero dell’Interno, Circolare 4 gennaio 2022, prot. n. 385

Alla luce dell’aumento dei contagi da Covid-19, il Governo è stato “costretto” ad introdurre ulteriori misure restrittive.

Pertanto, oltre ai decreti legge nn. 221 e 229 di fine 2021, si segnala il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Al contempo, si segnalano ulteriori interventi (del Governo e dei Ministeri direttamente coinvolti), finalizzati a chiarire la stratificazione di disposizioni.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno – con Circolare del 4 gennaio 2022, prot. n. 385 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al D.L. n. 229/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria“.

Tale documento di prassi invita ad adottare ogni necessaria disposizione in materia di controlli tenendo conto della differenziata articolazione temporale delle nuove misure (31 dicembre 2021 e 10 gennaio 2022) e dell’esigenza di programmare i servizi con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione delle previsioni in materia di Green Pass rafforzato.

In data 11 gennaio 2022, il Governo ha pubblicato la nuova Tabella con le attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”, con decorrenza 10 gennaio 2022.

Vedi l’Approfondimento

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Autoliquidazione 2021-2022: chiarimenti sul pagamento in quattro rate del premio

Inail, Nota 11 gennaio 2022, n. 198

L’INAIL – con Nota 11 gennaio 2022, prot. n. 198 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022.

Al riguardo, sulla scorta del nuovo tasso di interesse annuo e dei coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate, le scadenze sono le seguenti:

RATEData scadenzaData utile per il pagamentoCoefficienti interessi
116 febbraio 202216 febbraio 20220
216 maggio 202216 maggio 20220,00024384
316 agosto 202222 agosto 20220,00049589
416 novembre 202216 novembre 20220,00074795

INPS, CONTRIBUZIONE

Le istruzioni operative INPS per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale

INPS, Messaggio 14 gennaio 2022, n. 197

L’INPS – con Messaggio del 14 gennaio 2022, n. 197 – ha reso note le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge n. 178/2020.

Tale aiuto è stato autorizzato con la Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021.

Sono escluse dalla possibilità di avvalersi dell’esonero in commento le imprese operanti nel settore finanziario. Le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities.

I datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, l’istanza “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020” per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale Covid-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell’elemento “CausaleACredito” il nuovo codice causale “L906”, mentre nell’elemento “ImportoACredito” indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “AltreADebito”:

– nell’elemento “CausaleADebito” il nuovo codice causale “M904”;

– nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno il relativo importo.

Il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di gennaio 2022 e fino a quello del mese di marzo 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento “Contributo” della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, secondo le modalità di seguito indicate:

– nell’elemento “AnnoRif” dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;

– nell’elemento “MeseRif” dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;

– nell’elemento “CodiceRecupero” dovrà essere inserito il valore “26”;

– nell’elemento “Importo” dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

Per la restituzione della quota di esonero, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere nelle denunce dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 l’elemento V1, Causale 5, a correzione del periodo per il quale lo sgravio previsto dalla norma suddetta era stato dichiarato.

I chiarimenti INPS sulla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

INPS, Messaggio 10 gennaio 2022, n. 96

L’INPS – con Messaggio del 10 gennaio 2022, n. 96 – è nuovamente intervenuto sulla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, comunicando che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel Messaggio n. 4438/2021) sono state elaborate e si forniscono le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

In tal senso, laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione – da parte della Struttura territoriale competente – dell’ammontare dell’esonero.

La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.

A tale fine, il modulo “SOST.BIS_ES” in trattazione è stato implementato affinché il soggetto interessato possa, accedendo all’interno della propria istanza parzialmente accolta, inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.

INPS, PRESTAZIONI

Come cambiano NASpI e DIS Coll nel 2022

INPS, Circolari 4 gennaio 2022, nn. 3 e 4

L’INPS – con Circolare del 4 gennaio 2022, n. 4 – ha fornito istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

A mente dell’art. 1, comma 221, legge n. 234/2021 è stato introdotto:

  • l’ampliamento della platea dei destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI,
  • la riduzione dei requisiti di accesso alla stessa,
  • la diversificazione, in base all’età anagrafica dell’assicurato, della decorrenza del meccanismo di riduzione della NASpI (c.d. décalage).

Nello specifico, l’indennità NASpI è rivolta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dei soli datori di lavoro e nel settore merceologico come sopra individuati per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

L’INPS – con Circolare del 4 gennaio 2022, n. 3 – ha fornito le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL.

A mente dell’art. 1, comma 223, legge di Bilancio 2022 sono state introdotte delle novità in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, prevedendo:

  • una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage),
  • l’ampliamento della durata massima della prestazione,
  • una diversa modalità di calcolo della durata stessa,
  • il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.

Vedi l’Approfondimento

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Lavoratori stranieri: programmazione dei flussi per il 2021

Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Circolare 5 gennaio 2022, n. 116

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (di concerto con il Ministero dell’Interno e con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) – con Circolare del 5 gennaio 2022, prot. n. 116 – ha fornito i primi chiarimenti sul DPCM 21 dicembre 2021 di programmazione dei flussi per il 2021.

A partire dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo sul sito del Ministero dell’Interno per la precompilazione dei moduli di domanda per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo che potranno essere tramessi dalle ore 9.00 del 27 gennaio 2022.

Invece, per le domande relative ai cittadini con i quali, nel corso del 2022, entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2022.

Tutte le domande devono essere presentate entro il 17 marzo 2022.

Riguardo al settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE.

I lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a norma di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno dovranno convertire la patente.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del dl “PNRR”

Legge 29 dicembre 2021, n. 233

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Tra le novità più rilevanti, viene disposto un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di € 100.000, alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.

Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.

Possono beneficiare delle misure in commento:

  • le imprese alberghiere;
  • le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi);
  • le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici (compresi i parchi acquatici e faunistici),
  • che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Sono ammissibili le spese, comprese quelle per la relativa progettazione, sostenute effettivamente per i seguenti interventi:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali;
  • digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, ex art. 9, comma 2, D.L. n. 83/2014).

APPROFONDIMENTI

AMMORTIZZATORI SOCIALI

I primi chiarimenti del MLPS sui nuovi ammortizzatori sociali 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 3 gennaio 2022, n. 1 – ha reso note le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Tra gli aspetti più rilevanti, viene segnalato che la legge n. 234/2021 amplia la platea dei lavoratori quali possibili beneficiari delle integrazioni salariali, disponendo esplicitamente che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti – anche:

  • i lavoratori a domicilio,
  • i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca,
  • i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Andando nel dettaglio, con l’abrogazione del termine “professionalizzante”, di fatto si estendono gli ammortizzatori sociali ad ogni tipologia di apprendistato (quindi, anche a quello duale).

Infine, viene chiarito che non deve essere pregiudicato – nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ex artt. 43, commi 3 e 45, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

In assoluto, la legge di Bilancio 2022 (oggetto dell’approfondimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) introduce alcune importanti novità sulla tematica in specie:

  • estensione, dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio e a tutti i contratti di apprendistato (finora erano previsti solo per l’apprendistato professionalizzante). Nel caso di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e “apprendistato di alta formazione e di ricerca”, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo (come eventualmente ridefinito dalle singole regioni o province autonome) fermo restando che, per tutte le tipologie di apprendistato, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite;
  • estensione, dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni (finora erano richiesti 90 giorni);
  • inclusione nel computo dei dipendenti – ai fini della determinazione delle soglie dimensionali per il riconoscimento delle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale – dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti, che svolgono la prestazione lavorativa sia all’intero che all’esterno dell’azienda;
  • con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la previsione di un unico massimale di trattamento d’integrazione, pari ad € 1.199,72;
  • viene previsto che, nel caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell’INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
  • la revisione delle norme in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con attività lavorativa. In particolare, viene eliminato il divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione. Viene, infatti, previsto che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
  • l’obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri che saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  • modificata la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. Nel dettaglio:
    • viene prevista la riduzione del contributo a carico delle aziende che ricorrono alla cassa a partire dal 2025 e che non vi abbiano fatto ricorso per almeno 2 anni;
    • dal 1° gennaio 2022, viene eliminato l’esonero previsto in favore delle aziende che fabbricano elettrodomestici con oltre 4.000 dipendenti che abbiano stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con riduzione concordata dell’orario di lavoro non superiore ai 15 mesi;
  • estesa, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà (bilaterali, alternativi o territoriali) indipendentemente dal settore di appartenenza;
  • confermata, per le sospensioni e riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 la spettanza della CIGS, indipendentemente dal numero dei dipendenti, per le imprese del trasporto aereo, del sistema aereoportuale e dei partiti e movimenti politici.

Riordinate, poi, le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo l’estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati con apposito decreto del MLPS, di concerto con il MiSE.

I programmi devono perseguire il fine del recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze.

Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le suddette causali di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, al comma 200 viene previsto che ai datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti possa essere concesso un ulteriore intervento straordinario di integrazione salariale (inteso al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero), pari a un massimo di 12 mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili).

Con l’accordo sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego dei lavoratori.

La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

Ampliati, inoltre, i limiti di utilizzo dei contratti di solidarietà.

Nello specifico, viene previsto che, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • la riduzione media oraria non può essere superiore al 80% (in luogo del 60%) dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
  • per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% (in luogo del 70%) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Viene, infine, ridefinito l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e la tipologia delle relative tutele, prevedendo che tali fondi:

  • riguardino tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria che occupano almeno un dipendente;
  • per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, assicurano l’assegno di integrazione salariale, di importo e durata pari ai trattamenti di integrazione salariale.

Tutti i fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi alle nuove regole entro il 31 dicembre 2022 (ovvero, entro il 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021).

In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale dell’INPS.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini del rilascio del DURC è considerata anche la regolarità dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai fondi di solidarietà.

EMERGENZA CORONAVIRUS

L’ultimo decreto legge di contrasto al COVID-19 e l’obbligo vaccinale per gli over 50 anni

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022, n. 4 è stato pubblicato il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Il decreto prevede che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2: in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 in uno dei seguenti casi:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
  3. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Infine, con decorrenza 15 febbraio 2022, sussisterà l’obbligo del Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.

L’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti d’età, al personale universitario (così equiparato a quello scolastico).

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

In data 5 gennaio 2022, i Ministri della Pubblica Amministrazione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato una Circolare congiunta sull’utilizzo del lavoro agile.

Con riferimento al settore privato, viene ribadita la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al MLPS: a mente del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, tale modalità semplificata è stata prorogata al 31 marzo 2022.

Per entrambi i comparti (pubblico e privato), visto il protrarsi dello stato di emergenza, viene raccomando il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

INPS, PRESTAZIONI

NASpI e Dis-Coll: le Circolari INPS sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. 

Di particolare interesse, le novità sulle prestazioni di sostegno al reddito in caso di chiusura del rapporto di lavoro.

Al riguardo l’INPS – con Circolare del 4 gennaio 2022, n. 2 – ha fornito istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

A mente dell’art.1, comma 221, legge n. 234/2021 è stato introdotto:

  • l’ampliamento della platea dei destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI,
  • la riduzione dei requisiti di accesso alla stessa,
  • la diversificazione, in base all’età anagrafica dell’assicurato, della decorrenza del meccanismo di riduzione della NASpI (c.d. décalage).

Nello specifico, l’indennità NASpI è rivolta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dei soli datori di lavoro e nel settore merceologico come sopra individuati per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

Inoltre, per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, con la conseguenza che l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Inoltre, l’INPS – con Circolare del 4 gennaio 2022, n. 3 – ha fornito le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL.

A mente dell’art. 1, comma 223, legge di Bilancio 2022 sono state introdotte delle novità in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, prevedendo:

  1. una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage),
  2. l’ampliamento della durata massima della prestazione,
  3. una diversa modalità di calcolo della durata stessa,
  4. il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.

Con riferimento al punto 1), l’indennità di disoccupazione DIS-COLL si riduce in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:

  1. per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;
  2. per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.

Con successive comunicazioni, l’INPS fornirà le ulteriori istruzioni procedurali e contabili.

Entrambe le misure in commento hanno dei risvolti in ambito di incentivi assunzionali.

Infatti, il datore di lavoro che intende assumere un percettore di una delle indicate prestazioni INPS, avrà la possibilità di instaurare un rapporto di apprendistato in deroga all’età, ex art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

Dimensione aziendaPeriodoAliquota c/dipendenteAliquota c/azienda
Fino a 9 addettiI anno5,84%3,11%
Fino a 9 addettiII anno5,84%4,61%
Fino a 9 addettiOltre il II anno (in base ai CCNL)5,84%11,61%
Oltre i 9 addettiTutta la durata dell’apprendistato5,84%11,61%

Inoltre, a mente dell’art. 1, comma 248, legge n. 234/2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 è possibile assumere con contratto di apprendistato in deroga d’età anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Invece, in caso di stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di un percettore di NASpI, al datore di lavoro spetterà l’incentivo di natura economica, pari al 20% del trattamento Naspi che il lavoratore avrebbe ricevuto qualora non avesse accettato l’offerta lavorativa. L’agevolazione è concessa per ogni mensilità di retribuzione erogata.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì 25/01/2022ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì 31/01/2022INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Lunedì 31/01/2022INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Lunedì 31/01/2022INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Lunedì 31/01/2022LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Lunedì 31/01/2022Assunzioni obbligatorieInvio Prospetto informativo disabiliDatori di lavoro soggetti obbligatiTrasmissione telematica

Tratto da My Solution

Bientina lì, 21/01/2022

Studio Mattonai

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp
Condividi su telegram
Telegram
Condividi su email
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi fissare un appuntamento presso il nostro Studio?

Riempi questo modulo, il nostro staff ti contatterà il prima possibile.