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Bilancio delle società di capitali di esercizi chiusi al 31 dicembre 2021

Ai sensi del D.Lgs. n. 139/2015 sono attualmente previste tre differenti forme di bilancio, collegate alle dimensioni delle imprese: in particolare le società di capitali (Spa, Sapa, Srl e Coop) si distinguono in micro-imprese, piccole e medie imprese, grandi imprese, se nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti[1]:

DefinizioneTotale Attivo Stato PatrimonialeRicavi netti delle vendite e delle prestazioniN. DipendentiTipologia di bilancio
Micro-imprese(fino a) 175.000 euro(fino a) 350.000 euro(fino a) 5Bilancio per Micro impresa: Stato Patrimoniale e Conto Economico
Piccole e medie imprese(fino a) 4.400.000 euro(fino a) 8.800.000 euro(fino a) 50Bilancio abbreviato: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
Grandi imprese(oltre) 4.400.000 euro(oltre) 8.800.000 euro(oltre) 50Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla gestione

Le società con strumenti negoziati sul mercato regolamentato non possono predisporre il bilancio in forma abbreviata né il bilancio per le micro imprese.

Adempimenti e termini per la predisposizione e l’approvazione del bilancio

Al termine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo (Consiglio d’amministrazione o Amministratore unico) deve predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all’esame degli organi di controllo ed all’approvazione dei soci.

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall’organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso sia consegnato dagli amministratori al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.

Il fascicolo completo di bilancio deve poi restare depositato in copia nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato, in modo che i soci possano prenderne visione. Il fascicolo si compone di:

  • bilancio della società (come da tabella precedente);
  • copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate;
  • un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate;
  • relazioni degli amministratori;
  • relazione dei sindaci;
  • relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L’art. 2364 del codice civile (richiamato anche dall’art. 2478-bis per quanto compete alla S.r.l.) prevede che: “L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. (n.d.r. Relazione sulla Gestione) le ragioni della dilazione”.

Nell’anno 2020 per i bilanci dell’esercizio 2019, il Decreto “Cura Italia” (art. 106, D.L. n. 18/2020) era intervenuto, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sulle norme in materia di assemblee di società al fine di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci.

Nel 2021, per i bilanci delle società di capitali degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 183/2020), convertito in 26 febbraio 2021, n. 21, aveva prorogato le disposizioni agevolative dettate dal “Cura Italia”, tra cui l’estensione del termine in materia di convocazione delle assemblee di società ed enti.

ATTENZIONE: Quest’anno, per i bilanci d’esercizio 2021, in materia di convocazione delle assemblee di società ed enti, non è stata riproposta la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo che per particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
ATTENZIONE: In tema di assemblee, il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (nuovo “Decreto Milleproroghe”), convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto che le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 luglio 2022 indipendentemente da quanto stabilito nei relativi statuti.

In particolare, vengono prorogate le disposizioni dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020 che consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie; viene stabilito, inoltre, che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (S.r.l.) e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
  • con esclusivo riferimento alle S.r.l., si consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
  • nell’assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, si incentiva il ricorso alle deleghe di voto per l’esercizio dei relativi diritti.

Tutto ciò premesso i termini legati all’approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 sono:

  • entro il 31 marzo 2022, nelle società sottoposte al controllo da parte del Collegio Sindacale e/o del revisore, dovrà riunirsi l’organo amministrativo per predisporre ed approvare la bozza di bilancio da consegnare agli organi di controllo; laddove gli organi di controllo non siano nominati l’organo amministrativo potrà provvedere entro il 15 aprile.
  • entro il 15 aprile 2022 tutta la documentazione riferita al bilancio dovrà essere depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci.

Decorsi 15 giorni dal deposito[2] ed entro il 30 aprile 2022 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), si deve riunire l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

Le riunioni dell’organo amministrativo e le assemblee dei soci dovranno essere convocate con le modalità ed il preavviso previsto dallo statuto sociale.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Tratto da My Solution

Bientina lì, 14/03/2022

Studio Mattonai


[1] Questi limiti non devono essere confusi con i limiti stabiliti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale introdotti intervenendo sull’art. 2477 c.c.

[2] È possibile la rinuncia al termine da parte dell’unanimità dei soci.

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