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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le nuove disposizioni di contrasto al Covid-19 decorrenti dal 10 marzo 2022

Legge 4 marzo 2022, n. 18, di conversione del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2022, n. 56 è stata pubblicata la legge 4 marzo 2022, n. 18, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Di seguito le principali novità, decorrenti dal 10 marzo 2022:

  • viene consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive;
  • in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde Covid-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (pertanto, viene eliminato il limite dei sei mesi di validità);
  • per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde Covid-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde Covid-19 che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
  • le disposizioni sull’autosorveglianza saranno applicate anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario;
  • ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall’avvenuta guarigione dal Covid-19, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L’effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare (i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite).

Infine, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ex lege n. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23, legge n. 81/2017.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Aggiornati i codici all’interno del flusso Uniemens dei CCNL

INPS, Messaggio 7 marzo 2022, n. 1058

L’INPS – con Messaggio 7 marzo 2022, n. 1058 – ha reso noto che dalla competenza del mese di febbraio 2022, il codice unico all’interno del flusso Uniemens dei CCNL è il solo ammesso nella compilazione delle denunce mensili. L’elemento da utilizzare continua ad essere <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> e l’elemento <TipoCodiceContratto> dovrà essere valorizzato con il codice “02”.

Pertanto, laddove l’utilizzo del codice residuale non sia strettamente necessario, si invitano i datori di lavoro e i loro delegati a verificare l’aggiornamento e la correttezza dei dati inseriti nel campo <CodiceContratto> in occasione della compilazione del flusso, utilizzando il codice unico relativo al contratto applicato per ciascun lavoratore.

INPS, PRESTAZIONI

INPS: riammissione nei termini per le domande di CIGO per il 2021 nel comparto tessile e moda

INPS, Messaggio 7 marzo 2022, n. 1060

L’INPS – con Messaggio del 7 marzo 2022, n. 1060 – ha fornito le indicazioni operative in merito alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze CIG per quei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che non sono stati ammessi alle ulteriori 9 settimane di trattamento ordinario emergenziale Covid-19 previste dal D.L. n. 146/2021 per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Alla domanda con riammissione nei termini si applica la disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali, ex D.Lgs. n. 148/2015, ante legge n. 234/2021.

Le istanze rettificative devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.

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Permessi e congedo straordinario caregivers per i parenti in caso di unione civile

INPS, Circolare 7 marzo 2022, n. 36

L’INPS – con Circolare del 7 marzo 2022, n. 36 – ha esaminato l’estensione ai soggetti uniti civilmente del diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave.

La normativa in vigore stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

Il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave si estende anche in favore:

  • della parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • del convivente di fatto, ex art. 1, commi 36 e 37, legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.

Il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità, può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado.

Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per i lavoratori del settore privato, chiarisce l’INPS, il diritto ai permessi va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.

Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Il rapporto di affinità, invece, non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

Anche per la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave accertata la legge fissa un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che degrada dal coniuge fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

L’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in commento.

Al riguardo, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

  • il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Tutele previdenziali per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia

INPS, Messaggio 11 marzo 2022, n. 1126

L’INPS – con Messaggio 11 marzo 2022, n. 1126 – ha reso noti gli aggiornamenti normativi in merito alle tutele previdenziali per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia.

Nello specifico, l’Istituto è intervenuto in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa viene effettuata in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Al riguardo, fino al 31 marzo 2022:

  • è previsto lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
  • il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.

Il periodo di assenza dal servizio è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

A tal fine, all’INPS è stato indirizzato un apposito stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dalle tutele previdenziali.

LAVORO AUTONOMO

Le novità del MiSE sugli Accordi per l’innovazione

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto al vaglio della Corte dei Conti

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha siglato un nuovo decreto (attualmente, al vaglio della Corte dei Conti) per disciplinare gli Accordi per l’innovazione, per cui è prevista dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro.

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti, anche qualora intendano procedere in forma congiunta:

  1. le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero di trasporto a terra ai sensi dell’art. 2195, n. 1) e n. 3), c.c., ivi comprese le imprese artigiane;
  2. le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  3. le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al n. 5) dell’art. 2195 c.c. in favore delle imprese di cui alle lett. a) e b);
  4. i Centri di ricerca.

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Al via dal 1° marzo 2022 il Piano Voucher per le imprese

A decorrere dal 1° marzo 2022 è operativo il Piano voucher per le imprese che punta a favorire la connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale.

Tale misura vuole essere un sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese a fronte dello step change, inteso quale incremento della velocità di connessione, realizzato con qualsiasi tecnologia.

La misura prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce ed è rivolta alle MPMI iscritte al registro delle imprese.

Le imprese possono, quindi, già richiedere un contributo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Alle imprese beneficiarie è erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di step change inteso quale incremento della velocità di connessione secondo le classi di ammissibilità previste dal Manuale Operativo sulla base dei tre importi di seguito indicati:

  • voucher di fascia A, distinti in A1 e A2: voucher con contributo connettività pari a € 300, per un contratto della durata da un minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 30 Mbit/s ≤ V < 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s (voucher A2). Per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di € 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia A non sono previste soglie di banda minima garantita. Al finanziamento dei voucher di fascia A viene destinato il 40% delle risorse stanziate distribuito per il 20% a favore dei voucher A1 e per il 20% a favore dei voucher A2;
  • voucher di fascia B: voucher con contributo connettività pari a €500, per un contratto della durata da un minimo di 18 mesi fino ad un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s. Per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di € 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 50% delle risorse stanziate;
  • voucher di fascia C: voucher con contributo connettività pari a € 2.000 per un contratto della durata da un minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore a 1Gbit/s. Il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di € 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia C è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 10% delle risorse stanziate.

I voucher non sono riconosciuti in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o in caso di meri passaggi di intestazione del contratto nella medesima sede di impresa. A ciascun beneficiario può essere erogato un solo voucher. In caso di portabilità è prevista la possibilità di trasferire l’ammontare residuo del voucher.

Il piano voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, fino al 15 dicembre 2022.

La durata della misura potrà essere prorogata per un ulteriore anno.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Pubblicate le nuove FAQ dell’INL sulla comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali

INL, Nota 1 marzo 2022, prot. n. 393

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 1° marzo 2022, prot. n. 393 – ha fornito ulteriori chiarimenti (sotto forma di FAQ), relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Tale provvedimento – con le indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, ex. art. 2222 cod. civ., previsto dal novellato comma 1, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 – segue i seguenti provvedimenti:

  • Nota INL del 27 gennaio 2022, prot. n.109 
  • Nota INL dell’11 gennaio 2022, prot. n. 29. 

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SMART WORKING

Smart working: accordi individuali e semplificazioni dopo il 31 marzo

Con il prossimo 31 marzo, ovvero con la fine dell’emergenza a causa del Covid-19, cessa anche la disciplina semplificata per le comunicazioni relative ai lavoratori in smart working. Attualmente, infatti, è permesso alle aziende di far lavorare i dipendenti da remoto senza la sottoscrizione di accordi individuali e di comunicare in modo massivo, tramite l’applicativo informatico dedicato su Cliclavoro, i dati anagrafici dei lavoratori interessati, tramite l’invio di un unico file excel.

Dal 1° aprile, l’accordo individuale che dovrà necessariamente disciplinare alcuni aspetti della legge n. 81/2017, sarà l’unico documento necessario per attivare lo smart working: pertanto le aziende, per farsi trovare pronte alla suddetta scadenza, potrebbero limitarsi a sottoscrivere tali accordi, completando la procedura con la comunicazione telematica semplificata. Va in questa direzione l’emendamento al decreto Sostegni ter, molto atteso dalle imprese e predisposto proprio in queste ore dal ministero del Lavoro, che prevede che il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al ministero del Lavoro, i soli «nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile», e non tutti i Pdf degli accordi individuali (che dovranno in ogni caso essere conservati dall’azienda).

Si attende poi un DM approvato dal Ministero del lavoro con le modalità di comunicazione. Considerando però che i tempi sono molto ristretti (conversione del D.L. Sostegni ter entro il 28 marzo e scadenza del periodo di emergenza al 31 marzo) è piuttosto improbabile che il suddetto DM venga predisposto in tempo per il 1° aprile e a tendere potrebbe intravedersi un periodo transitorio che permetta di mantenere le attuali procedure fino alla definizione di tutte le semplificazioni.

Chiaro è che la semplificazione in arrivo di cui sopra, qualora approvata, non incide sulla necessità di predisporre gli accordi individuali, che restano comunque obbligatori.

APPROFONDIMENTI

LAVORO AUTONOMO

La disciplina degli Accordi per l’innovazione ed il finanziamento del Fondo complementare al PNRR

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti, anche qualora intendano procedere in forma congiunta:

  1. le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero di trasporto a terra ai sensi dell’art. 2195, n. 1) e n. 3), c.c., ivi comprese le imprese artigiane;
  2. le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  3. le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al n. 5) dell’art. 2195 c.c. in favore delle imprese di cui alle lett. a) e b);
  4. i Centri di ricerca.

Inoltre, i beneficiari devono presentare taluni presupposti dettagliati nello stesso decreto, tra i quali si segnalano:

  • essere regolarmente costituiti in forma societaria e iscritti nel Registro delle imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che ne detiene, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, una quota non inferiore al 20% del proprio capitale sociale. In tale ultimo caso, il soggetto proponente è tenuto a presentare una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la quota di capitale sociale assume l’impegno alla regolare esecuzione dell’iniziativa proposta, nonché l’impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Le progettualità agevolabili devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, come riportate nell’allegato n. 1 al decreto, nell’ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa” e, cioè:

  • tecnologie di fabbricazione;
  • tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
  • tecnologie abilitanti emergenti;
  • materiali avanzati;
  • intelligenza artificiale e robotica;
  • industrie circolari;
  • industria pulita a basse emissioni di carbonio;
  • malattie rare e non trasmissibili;
  • impianti industriali nella transizione energetica;
  • competitività industriale nel settore dei trasporti;
  • mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
  • mobilità intelligente;
  • stoccaggio dell’energia;
  • sistemi alimentari;
  • sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia;
  • sistemi circolari.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello Sviluppo Economico.

Rientrano all’interno del perimetro dell’agevolazione i costi e le spese sostenute per:

  • il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto (sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali);
  • gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
  • i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’art. 35 del regolamento UE n. 2021/695;
  • materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

  • il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
  • il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Sono poi previste regole specifiche nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Lavoro autonomo occasionale: gli ulteriori chiarimenti dell’INL sulla comunicazione obbligatoria

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 1° marzo 2022, prot. n. 393 – ha fortino ulteriori chiarimenti (sotto forma di FAQ), relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Al riguardo, si segnalano alcuni chiarimenti più significativi.

  • Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
  • Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
  • Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità? Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio 2022, sono escluse dall’obbligo.
  • La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008? Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.

Viene, inoltre, chiarito che:

  • in caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione, ex art. 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021);
  • una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, Dlgs. n. 81/2008, in quanto non può ritenersi equiparabile ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni;
  • le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva, ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del CCNL per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale;
  • non è previsto l’obbligo di comunicazione per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero (in tal senso, si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione in commento).

La Pubblica Amministrazione è esclusa dal suddetto obbligo.

INPS, PRESTAZIONI

Riaperti dall’INPS i termini per le domande di CIGO delle Industrie tessili

Com’è noto, il cd. Decreto Fiscale 2021 ha previsto un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle, per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Ora l’INPS – con Messaggio n. 1060/2022, a parziale rettifica della Circolare 10 dicembre 2021, n. 183 – ha comunicato la riapertura dei termini e le istruzioni operative per la trasmissione delle domande di CIGO relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

La riammissione nei termini viene prevista esclusivamente per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili:

  • che hanno presentato domanda di accesso al trattamento delle 9 settimane di CIG emergenziale e ne sono stati esclusi in quanto non avevano avuto autorizzato, in tutto o in parte, le 17 settimane precedenti previste dal dl Sostegni bis;
  • che hanno presentato la domanda, respinta, anteriormente alla data del 10 dicembre 2021.

Alla domanda con riammissione nei termini si applica la disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali, ex D.Lgs. n. 148/2015 prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021.

Pertanto, troverà applicazione:

  • la richiesta del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande;
  • la computabilità dei periodi richiesti sul limite massimo complessivo di durata degli ammortizzatori sociali (24 mesi nel quinquennio mobile) e del periodo sulla durata massima della CIG (52 settimane nell’arco del biennio mobile);
  • l’obbligo di inviare la relazione tecnica dettagliata che contenga tutti gli elementi probatori necessari per la concessione della prestazione;
  • l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto;
  • l’obbligo del versamento del contributo addizionale.

Per quanto riguarda la causale da richiamare, non sarà ammessa la EONE ovvero quella relativa agli eventi oggettivamente non evitabili, ma sarà necessario indicare una ordinaria causale CIG.

Per quanto riguarda il rispetto della procedura di informazione e consultazione sindacale, ex art. 14, D.Lgs. n. 148/2015, l’INPS considererà utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta.

Al riguardo, qualora l’informativa non fosse presente, troverà applicazione quanto previsto dal Messaggio INPS n. 606/2022 ovvero che per le istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti:

  • l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
  • la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere comunque prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
  • per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio;
  • nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

Le istanze “rettificative” dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.

In caso di invio successivo a tale termine, troverà applicazione il regime sanzionatorio previsto ovvero che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione e che qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è obbligata a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale; importo che costituisce imponibile contributivo.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Lunedì
21/03/2022
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Venerdì
25/03/2022
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedì
31/03/2022
INPS EX ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
31/03/2022INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Giovedì
31/03/2022
INPSDichiarazione del dato occupazionale superamento limite dei 50 addetti (al 31/12/2021) ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS.AziendeINPS Mod. SC34_TFR Tesoreria -Trasmissione telematica
Giovedì
31/03/2022
ENASARCO-FirrVersamento contributi al Fondo indennità risoluzione del rapporto di agenti e rappresentati per provvigioni anno precedenteDatori di lavoro preponenti nel rapporto di agenziaProcedura on line
Giovedì
31/03/2022
Lavori UsurantiComunicazione annuale dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, lavoro notturno nell’anno precedente (2021)Datori di lavoro che svolgono lavori usurantiTrasmissione telematica mod. LAV-US
Giovedì
31/03/2022
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 18/03/2022

Studio Mattonai

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