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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO)

AGEVOLAZIONI

In vigore il decreto “Aiuti”: indennità di 200 euro anche agli stagionali

D.L. 17 maggio 2022, n. 50

Per effetto della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 18 maggio, il decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50).

Tra le principali novità del provvedimento, si segnala il riconoscimento (artt. 31 e 32 del decreto) di un bonus una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 , della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

L’assegno è riconosciuto in via automatica tramite i datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. L’indennità spetta anche ai pensionati con un reddito personale  assoggettabile  ad  Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

A tal fine, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i Tfr comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Un’indennità di 200 euro è erogata anche:

  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate; l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a  35.000 euro per l’anno 2021;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Anche in tal caso, l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • a domanda, ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’art. 2222 c.c.;
  • a domanda, agli incaricati alle vendite a domicilio.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Autostrade per l’Italia: siglato l’Accordo per l’erogazione del premio di produzione

Accordo 30 marzo 2022

In data 30 marzo 2022 è stato siglato – tra la Direzione di Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL VIABILITÀ – l’Accordo per stabilire l’importo del Premio di Produttività per le società del Gruppo Autostrade per l’Italia relativo all’anno 2022 (anno di erogazione), in relazione ai risultati conseguiti nell’anno 2021.

Le parti hanno stabilito che l’emolumento venga erogato in un’unica soluzione con le competenze di maggio 2022, a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci di Autostrade per l’Italia.

Il valore complessivo del premio da erogarsi nel 2022 pari ad € 2.184,00 per un livello “C”, con riparametrazione per gli altri livelli di inquadramento, è declinato nella seguente tabella:

ParametriLivelloPremio di risultato 2021 (erogazione 2022)
235A3.467,84
210A13.098,92
185B2.730,00
169B12.493,89
148C2.184,00
135C11.992,16
100D1.475,68

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IMPOSIZIONE FISCALE

Rientro dall’estero del lavoratore e fruizione del cd. regime impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 11 maggio 2022, n. 259

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello dell’11 maggio 2022, n. 259 – ha ribadito che non è applicabile il regime speciale per lavoratori impatriati in caso di rientro dall’estero del lavoratore disposto contestualmente all’assunzione intervenuta in costanza di residenza all’estero dello stesso, stante la continuità con le condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si può accedere al beneficio se l’attività lavorativa svolta al rientro costituisce una nuova attività, con sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso da quello in essere in Italia prima del distacco.

L’agevolazione non è, altresì, applicabile se, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, vi sia continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.

In tal caso, è necessario valutare, con riferimento al singolo caso, se il radicamento all’estero del dipendente e la discontinuità del nuovo ruolo aziendale soddisfino la ratio della norma.

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INCENTIVI ALLE AZIENDE

Istituiti i Fondi MiSE su transizione digitale e transizione ecologica

Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 3 marzo 2022; D.M. 12 marzo 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022 sono stati pubblicati due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico relativi ai fondi PNRR, applicato alla transizione digitale ed alla transizione ecologica.

Nel dettaglio:

  • decreto MiSE 3 marzo 2022, recante “Attuazione dell’Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza” – attuazione dell’Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» previsto nell’ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR.
  • decreto MiSE 11 marzo 2022, recante “Disposizioni di attuazione dell’Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up» del Piano nazionale di ripresa e resilienza” – istituzione del Fondo Digital Transition Fund che finanzia operazioni volte a favorire la transizione digitale delle filiere negli ambiti, in particolare, dell’intelligenza artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, ovvero di altri ambiti della transizione digitale.

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Al via il Bonus rimanenze magazzino nei settori Tessile, Moda e Pelletteria

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 3, comma 3

Dal 10 maggio al 10 giugno 2022, le imprese interessate possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di accesso al cd. bonus “rimanenze di magazzino” per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, istituito dall’art. 48-bis, D.L. n. 34/2020 e, da ultimo, modificato dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 4/2022.

Il nuovo sportello (rispetto al precedente riferito al 2020) presenta le seguenti novità:

  1. la platea delle imprese ammesse a richiedere l’incentivo: oltre alle imprese operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, possono presentare domande anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria;
  2. il modello di comunicazione – approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 262282/2021 – è stato aggiornato il 6 maggio 2022. La nuova versione del modello si è resa necessaria a seguito dell’approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022.

Nel nuovo modello sono stati poi introdotti appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, comma 13, D.L. n. 41/2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

Inoltre, sono stati adeguati i nuovi massimali applicabili di cui alla Sezione 3.1, pari a:

  • € 290.000 per il settore dell’agricoltura;
  • € 345.000 per il settore della pesca e acquacoltura;
  • € 2.300.000 per i settori diversi.

Sono stati poi introdotti ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione operata dall’art. 3, comma 3, decreto Sostegni ter.

Il credito di imposta “teorico” è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, TUIR eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (quindi il 2018, il 2019 e il 2020).

L’ammontare del bonus effettivamente fruibile sarà invece pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.

Tale percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l’anno 2022, pari ad € 250.000.000, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nel periodo considerato.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Al via la richiesta di contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 maggio 2022, prot. n. 151077

L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 3 maggio 2022, prot. n. 151077 – ha reso noto d’aver approvato il modello e le modalità per la trasmissione dell’istanza per il contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva previsto dal decreto Sostegni bis, che può essere effettuata in via telematica a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020, comunicata con il modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle Entrate, è individuata dai codici Ateco 2007:

  • 56.29.10 “Mense”
  • 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Quali comunità delimitate e definite si intendono, a titolo esemplificativo, scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

Per accedere al contributo i beneficiari devono aver subito una riduzione di almeno il 15% nell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 e questi ultimi devono essere generati per almeno il 50% dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva indicati.

Il modello per richiedere il contributo deve essere trasmesso dal 6 giugno al 20 giugno 2022 utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.

Le risorse finanziarie sono ripartite prioritariamente in egual misura tra tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza fino all’importo di € 10.000 ciascuno.

Le eventuali risorse finanziarie rimanenti saranno ripartite tra tutti i soggetti beneficiari a seconda del numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa rispetto alla somma dei lavoratori dipendenti di tutte le imprese che hanno presentato richiesta e per le quali il contributo risulta spettante, ferme restando le condizioni del Temporary Framework attualmente vigenti.

L’erogazione del contributo, al netto dell’eventuale importo da restituire, è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

INPS, CONTRIBUZIONE

Le nuove aliquote contributive applicate alle cooperative agricole e ai loro consorzi

INPS, Circolare 10 maggio 2022, n. 56

L’INPS – con Circolare 10 maggio 2022, n. 56 – ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi, ex lege n. 240/1984.

Al riguardo, con decorrenza 2022, per le cooperative agricole si prevedono aliquote complessive, rispettivamente, nella misura del 30,5830% e del 33,1830%

Tali aliquote si applicano anche per i lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative.

L’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.

PREVIDENZA

Previdenza agricola, dall’Inps chiarimenti sulle novità apportate dalla legge di Bilancio 2022

INPS, Circolare 16 maggio 2022, n. 59

Con la Circolare 16 maggio 2022, n. 59, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 520 , della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha modificato l’art. 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

È stato tra l’altro precisato quanto segue:

  1. le indicazioni contenute nella Circolare 9 giugno 2020, n. 72, relative all’esonero per le iscrizioni del 2020, sono applicabili anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
  2. l’istanza di ammissione al beneficio dev’essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2022, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo;
  3. l’istanza di ammissione all’incentivo dev’essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività;
  4. le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dalla data di inizio dell’attività saranno respinte;
  5. per le attività iniziate in data 1° gennaio 2022, il termine scadrà il 30 luglio 2022.

SICUREZZA SUL LAVORO

Ancora in vigore il cd. Protocollo Covid-19 sui luoghi di lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato stampa 4 maggio 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato stampa del 4 maggio 2022 – ha reso noto che si è svolta una riunione, con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali, per valutare le misure prevenzionali previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 (che aveva aggiornato la precedenti versioni sottoscritte il 14 marzo e il 24 aprile 2020).

Al riguardo, è stato rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19.

Tale decisione è stata quella di confermare e ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell’importante funzione prevenzionale che l’accordo ha consentito per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro.

La prosecuzione della validità del Protocollo prevede la conferma e il conseguente aggiornamento dei protocolli aziendali.

Infine, è stato deciso di fissare un nuovo incontro entro il 30 giugno 2022 per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.

In GU le linee guida sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri

Ministero della Salute, Ordinanza 9 maggio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2022, n. 113 è stata pubblicata l’Ordinanza del Min. Salute 9 maggio 2022 , recante “Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri»”.

Le disposizioni – in vigore fino al 31 dicembre 2022 – prevedono, tra le altre cose, che l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l’uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali.

APPROFONDIMENTI

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO

Criteri di calcolo e di erogazione del premio di produttività 2021 del gruppo Autostrade

Con il verbale di incontro del 30 marzo 2022, la Direzione di Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA – CISAL, UGL VIABILITÀ hanno definito i criteri di calcolo e di erogazione del premio di produttività 2021 (erogazione 2022) per le società del Gruppo.

Al contempo, è stato stabilito che l’emolumento venga erogato in un’unica soluzione con le competenze di maggio 2022, a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci di Autostrade per l’Italia.

Il Premio di Produttività e di Risultato dei dipendenti del Gruppo Autostrade per l’Italia è strutturato su 4 parametri:

  • Redditività;
  • Eccellenza e Digitalizzazione;
  • Sicurezza e Qualità;
  • Sostenibilità.

A loro volta i parametri sono suddivisi in specifici indicatori in relazione ai quali vengono stabiliti i valori target per ciascuna annualità e il valore teorico di premio ad essi associato.

Il Premio misura il raggiungimento dei singoli target individuati, prevedendo:

  • una soglia di accesso per ogni specifico indicatore, superata la quale viene erogato il premio;
  • una misura del premio lineare con i risultati raggiunti;
  • valori aggiuntivi di premio in caso di over performance.

Con riferimento all’anno 2021, il “valore base complessivo” del Premio, suddiviso nei singoli indicatori, è stabilito in € 2.150 lordi – per un livello “C” – riconosciuto nell’ipotesi di pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti nei singoli indicatori.

Il valore teorico del premio, precedentemente evidenziato, deve essere riparametrato per tutti gli altri livelli di inquadramento sulla base dei parametri della scala di classificazione prevista dal vigente CCNL per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

L’importo del premio verrà erogato ai lavoratori in un’unica soluzione, a seguito dell’approvazione del bilancio del Gruppo Autostrade, con le competenze di maggio 2022.

Il premio verrà corrisposto al personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 1° marzo 2022, in relazione al servizio prestato nell’anno precedente.

Con riferimento al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, il valore del premio verrà riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione rispetto al tempo pieno, comprendendo a tali effetti le ore supplementari prestate nell’anno precedente, con esclusione delle ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella banca ore.

Per l’esatta quantificazione del premio dovranno, poi, essere osservati i seguenti criteri:

  • in caso di non effettuazione della prestazione per malattia e/o assenze non retribuite non verrà corrisposta una quota giornaliera del premio;
  • in caso di malattia superiore a 5 giorni di calendario consecutivi verrà riconosciuta, a partire dal 6° giorno, una quota di premio pari all’80% di quella giornaliera.

La quota giornaliera di premio si determina dividendo per 22 un dodicesimo dell’importo annuo spettante, mentre la quota mensile è pari ad 1/12 dell’importo annuo spettante.

Le decurtazioni del premio non si applicheranno ai lavoratori fragili, nei casi di malattie Covid e assenze a titolo di CIGO.

Ovviamente, gli importi del Premio di Produttività non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del TFR.

Ai fini della detassazione e della decontribuzione, è stato definito che gli importi stabiliti a titolo di premio sono variabili e collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienze e innovazione.

Pertanto, a tali emolumenti si adotterà il regime fiscale agevolato, ex lege n. 208/2015 e s.m.i..

L’accordo, infine, stabilisce che l’importo del premio annuo potrà essere convertito, su base esclusivamente volontaria, in flexible benefits con scaglioni pari al:

  • 25%
  • 50%
  • 75%
  • 100%

del valore complessivo.

In tali ipotesi, al fine di incentivare il ricorso al flexible benefit, il valore del premio convertito dovrà essere incrementato di un ulteriore 15%.

Spetta al lavoratore la decisione di convertire o meno il premio e di stabilirne la percentuale prescelta: tale decisione dovrà essere formalmente comunicata in azienda entro il mese di febbraio di ogni anno.

IMPOSIZIONE FISCALE

Lavoratori impatriati e rientro dall’estero disposto contestualmente all’assunzione

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 259/2022 – ha chiarito alcuni aspetti inerenti al tema di lavoratori impatriati e rientro dall’estero disposto contestualmente all’assunzione intervenuta in costanza di residenza all’estero.

Per fruire delle agevolazioni fiscali contenute dal D.Lgs. n. 147/2015 (cd. decreto internazionalizzazione, successivamente modificato dal D.L. n. 34/2020), è necessario che il lavoratore:

  • trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

  • sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
  • abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’attività lavorativa prestata all’estero in posizione di distacco consente al dipendente l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati, ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, al verificarsi di tutte le condizioni, nei casi in cui il distacco, più volte prorogato e protrattosi nel tempo, ha determinato un affievolimento dei legami del lavoratore con il territorio italiano ed ha favorito, invece, un suo radicamento nel territorio estero; oppure se il dipendente al suo rientro in Italia assume un nuovo ruolo in ragione delle maggiori competenze acquisite e delle esperienze lavorative maturate all’estero.

Pertanto, il regime non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta al rientro costituisce una “nuova” attività, in virtù della sottoscrizione di un “nuovo” contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco e, quindi, l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia (l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio).

Al riguardo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:

  • il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
  • il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
  • l’assenza del periodo di prova;
  • clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
  • clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.

La preclusione all’accesso al regime agevolativo sussiste anche qualora, il distacco all’estero sia stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore stante la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.

Pertanto, occorre valutare, in relazione alla singola fattispecie nel suo complesso considerata, se in concreto il radicamento all’estero del dipendente e la discontinuità del “nuovo” ruolo aziendale siano idonei a soddisfare la ratio attrattiva della norma.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti MiSE su transizione ecologica e PNRR

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico:

  • decreto MiSE 03 marzo 2022, recante “Attuazione dell’Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
  • decreto MiSE 11 marzo 2022, recante “Disposizioni di attuazione dell’Investimento 3.2 «Finanziamento di start-up» del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

Al riguardo, il decreto MiSE 3 marzo 2022 provvede ad attuare l’Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» previsto nell’ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR.

Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento sono pari ad € 250.000.000,00 e sono utilizzate per il finanziamento di operazioni di sostegno alle «imprese target» conformi ai requisiti previsti dal decreto. Ai predetti fini, le menzionate risorse del PNRR sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Fondo GTF.

Nella gestione del Fondo GTF la SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa per investire un importo almeno pari al 40% delle risorse per il finanziamento di operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni:

  1. con periodo di investimento non superiore a cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio;
  2. con importo dell’investimento compreso tra € 1.000.000,00 ed € 15.000.000,00, per investimenti diretti, e tra € 5.000.000,00 ed € 20.000.000,00, per investimenti indiretti;
  3. rivolte agli ambiti precedentemente indicati volti a favorire la transizione ecologica;
  4. conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
  5. che concorrono al 100% al raggiungimento dell’«obiettivo climatico», sulla base della metodologia prevista dall’allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;
  6. rispettano il divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
  7. conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

Non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni riferite alle seguenti attività:

  1. attività connesse ai combustibili fossili;
  2. attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  3. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  4. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

Invece, il decreto MiSE 11 marzo 2022 istituisce il Fondo Digital Transition Fund che finanzia operazioni volte a favorire la transizione digitale delle filiere negli ambiti, in particolare, dell’intelligenza artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, ovvero di altri ambiti della transizione digitale.

Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento sono pari ad € 300.000.000,00, e sono utilizzate, ad integrazione del Fondo di sostegno al venture capital, per il finanziamento delle operazioni di sostegno alle imprese target conformi ai requisiti previsti dal decreto.

Le risorse del PNRR sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund.

Nella gestione del Digital Transition Fund, la SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa per investire un importo almeno pari al 40% delle risorse per il finanziamento di operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Non sono ammissibili al sostegno del Fondo Digital Transition Fund operazioni riferite alle seguenti attività:

  1. attività e attivi connessi ai combustibili fossili;
  2. attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  3. attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  4. attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

Nell’ambito dell’accordo finanziario saranno definite le modalità operative per l’attuazione della strategia di investimento specificando, tra l’altro:

– gli obiettivi di investimento;

– l’ambito di applicazione e i beneficiari ammissibili;

– gli intermediari finanziari ammissibili e il processo di selezione;

– la tipologia di sostegno fornito;

– i profili di rischio e rendimento per ogni tipo di investitore;

– la politica di rischio e la politica antiriciclaggio;

– la governance;

– i limiti di diversificazione e concentrazione;

– la politica in materia di capitale proprio, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari;

– la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi e per l’attuazione.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Oggi,
20/05/2022
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Oggi,
20/05/2022
ENASARCOVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 1° trimestre 2022Soggetti preponenti nel rapporto di agenziaRID bancario
Mercoledì
25/05/2022
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Martedì
31/05/2022
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Martedì
31/05/2022
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Martedì
31/05/2022
INPSDomanda differimento adempimenti contributivi per ferie collettiveDatori di lavoroTrasmissione telematica
Martedì
31/05/2022
FondiFasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industrialiDatori di lavoro aziende industrialiBollettino Bancario – RID
Martedì
31/05/2022
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser

Tratto da My Solution

Bientina lì, 20/05/2022

Studio Mattonai

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