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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI

IN BREVE

IMPOSTE DIRETTE

Il 31 dicembre 2022 termina il regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi

Il 31 dicembre 2022 si chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 ai soci soggetti IRPEF non imprenditori.

È un motivo in più per valutare al più presto se, nelle piccole società di capitali con la presenza di soci/amministratori, possa risultare più conveniente distribuire dividendi risalenti a prima del 2018.

Vedi l’Approfondimento

DICHIARAZIONI

Aiuti Covid: approvato il modello semplificato per l’autodichiarazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 ottobre 2022, n. 398976

Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare il modello di dichiarazione sostitutiva, utile per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e per attestare il rispetto dei requisiti richiesti.

Con Provvedimento del 25 ottobre 2022 l’Agenzia Entrate ha pubblicato la versione semplificata del modello, a cui sono state apportate modifiche che ne agevolano la compilazione.

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AGEVOLAZIONI

Non soggetti a tassazione i sussidi alle imprese post emergenza Covid-19

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 18 ottobre 2022, n. 516

Con Risposta ad interpello n. 516 del 18 ottobre 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che, in applicazione dell’art. 10-bis del decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020), i sussidi concessi alle imprese a seguito dell’emergenza da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, non assumono rilevanza fiscale anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza.

Trattasi, infatti, di sussidi concessi alle imprese, nonché ai lavoratori autonomi, la cui finalità è quella dell’aiuto economico per contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19.

IVA

Split payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2023

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata), nella sezione dedicata, gli elenchi validi per l’anno 2023 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (split payment), pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2022 e riguardano:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • gli enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Si ricorda che l’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo, ai sensi dell’art. 5-ter, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2015. L’aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l’apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.

IMU

Per l’esenzione IMU decisiva la classificazione catastale

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sentenza 13 settembre 2022, n. 8578/7

Con Sentenza n. 8578/7 del 13 settembre 2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli si è espressa in tema di esenzione IMU ed ha chiarito che un immobile iscritto in Catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento agevolato conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È quindi onere del contribuente che vuol fa valere il diritto all’esenzione impugnare l’atto di classamento.

La classificazione catastale, infatti, prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile sia nei fatti la reale sede della residenza di famiglia.

ACCISE, IVA

Prorogata al 18 novembre la riduzione di accise e IVA sui carburanti

D.L. 20 ottobre 2022, n. 153

Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, con il D.L. 20 ottobre 2022, n. 153 (in G.U. 21 ottobre 2022, n. 247) viene prorogata, fino al 18 novembre 2022:

  • la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);
  • l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;
  • la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione

AGEVOLAZIONI

Comunicazioni al MISE per i crediti d’imposta Impresa 4.0 entro il 30 novembre 2022

In relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha previsto una comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito Internet tre D.M. datati 6 ottobre 2021, con i quali sono stati approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione:

  • del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1, commi 189-190, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’art. 1, commi 1051-1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali);
  • del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della Legge n. 160/2019, così come definite dal D.M. 26 maggio 2020 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica);
  • del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all’art. 1, commi 46-56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e al D.M. 4 maggio 2018 (D.Dirett. 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d’imposta formazione).

Tutti i suddetti D.M. 6 ottobre 2021 stabiliscono che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative e l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

La comunicazione dei dati deve avvenire utilizzando gli appositi modelli approvati dal rispettivo D.M. 6 ottobre 2021, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, tramite PEC agli indirizzi segnalati dai rispettivi decreti:

  • credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 – PEC benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it;
  • credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica – PEC cirsid@pec.mise.gov.it;
  • credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – PEC formazione4.0@pec.mise.gov.it.

I termini di presentazione con riferimento ai crediti d’imposta maturati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”) erano fissati al 31 dicembre 2021, mentre con riferimento ai crediti d’imposta maturati nei periodi d’imposta agevolabili successivi al predetto periodo d’imposta, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (e quindi entro il 30 novembre 2022 per i soggetti “solari” con riferimento ai crediti d’imposta 2021).

TUTELA PATRIMONIALE

Chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust nella circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E

Con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni definitive sul trattamento fiscale dei trust, che recepisce le ultime modifiche normative sul tema e gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

Il documento, che contiene le indicazioni definitive in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust anche alla luce dei contributi arrivati da studi professionali e associazioni di categoria, fornisce chiarimenti:

  • in tema di imposte dirette, in particolare sulle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata;
  • in tema di imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, viene chiarito che tale imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari. Viene inoltre riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente orientamento di prassi, all’atto dell’originario apporto di beni e diritti al trust.

Nella Circolare sono presenti chiarimenti anche:

  • in tema di obblighi di monitoraggio fiscale;
  • sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e di quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe) dovuta da trust residenti in Italia;
  • sulle misure agevolative sui trust, introdotte con la Legge n. 112/2016 (legge “Dopo di noi”), a favore dei soggetti con disabilità gravi.

IMPOSTE DIRETTE

Nella start-up innovativa nessun dividendo anche in caso di associazione in partecipazione

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 21 giugno 2022, n. 334

L’Agenzia Entrate, con la risposta n. 334 del 21 giugno 2022, ha precisato che la normativa relativa alle start-up innovative preclude la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione. Il divieto di distribuzione di utili è, infatti, finalizzato a favorire l’investimento degli stessi per la crescita della start-up.

Qualora una start-up innovativa corrispondesse una quota di utili ad un associato in partecipazione perderebbe quindi i requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012, che alla lett. e) dispone che la start-up non distribuisce, e non ha distribuito, utili.

AGEVOLAZIONI

Cessione bonus edilizi e interventi su parti comuni edificio con unico proprietario: come compilare la comunicazione dell’opzione

Agenzia delle Entrate, FAQ 12 ottobre 2022

L’Agenzia delle Entrate, in una FAQ in tema di Superbonus pubblicata sul proprio sito Internet il 12 ottobre scorso, fornisce chiarimenti in merito alla compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

In particolare, nella risposta viene chiarito che, in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario, la comunicazione deve essere compilata, per ciascuna tipologia di intervento, con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, ossia:

  • nel frontespizio devono essere indicati:
    • nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio);
    • nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario;
  • nel quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II – SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B.

INCENTIVI

Dal 2 novembre 2022 al via le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti

Ministero dello Sviluppo economico, Circolare 19 ottobre 2022

I nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2 potranno essere prenotati dalle ore 10:00 del prossimo 2 novembre direttamente sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it. A ricordarlo il Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet.

Le novità introdotte dal D.P.C.M., adottato dal Governo, riguardano principalmente i cittadini con un reddito inferiore a 30mila euro, che potranno beneficare, per il 2022, di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in.

Per questa categoria di soggetti gli incentivi sono ripartiti come segue:

  • fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Gli incentivi, spiega il MISE, spettano anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:

  • fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

VERSAMENTI

Sostituti d’imposta: due i codici tributo per restituire i crediti indebitamente utilizzati

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 ottobre 2022, n. 61/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 61/E del 18 ottobre 2022, ha istituito i codici “7503” e “7504” per consentire il versamento da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ad atti di recupero emessi dalla stessa Agenzia.

I crediti in favore dei lavoratori dipendenti, riconosciuti in via automatica in busta paga da enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, e da questi utilizzati indebitamente in compensazione, possono quindi essere recuperati tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • “7503” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
  • “7504” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.

ACCERTAMENTO

Aiuti di Stato e “de minimis”: via PEC le comunicazioni di irregolarità

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 ottobre 2022, n. 389471/2022

Con il Provvedimento 18 ottobre 2022, n. 389471/2022, l’Agenzia Entrate ha individuato le modalità con cui sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, le informazioni riguardanti la mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri RNA, SIAN e SIPA, al fine della regolarizzazione spontanea in caso di eventuali errori o violazioni.

Si tratta, in particolare, delle anomalie che hanno determinato la mancata iscrizione nei suddetti registri degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2018.

APPROFONDIMENTI

IMPOSTE DIRETTE

La fine del regime transitorio sulla distribuzione dei dividendi

Il 31 dicembre 2022 si chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 ai soci soggetti IRPEF non imprenditori.

È un motivo in più per valutare al più presto se, nelle piccole società di capitali con la presenza di soci/amministratori, possa risultare più conveniente distribuire dividendi risalenti a prima del 2018.

La tassazione in capo ai soci può variare in rapporto:

  • all’anno di formazione delle riserve;
  • alla situazione reddituale del socio.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il regime di tassazione dei dividendi percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni “qualificate”, è stato equiparato a quello previsto per i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni “non qualificate”.

Si ricorda che le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritto di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25% secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

La nuova disposizione, introdotta dal 1° gennaio 2018, ha previsto l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta (imposta sostitutiva) nella misura del 26%, a cura del soggetto erogante, sull’intero importo dei dividendi corrisposti.

Secondo la previgente disciplina, invece, i dividendi concorrevano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, in base a specifiche percentuali, differenti a seconda della data di formazione degli utili.

Data formazione utile% di formazione della base imponibile
Fino al 31/12/200740,00
Dal 1/1/2008 al 31/12/201649,72
Dal 1/1/2017 al 31/12/201758,14

Dubbio da chiedere

L’imposta sostitutiva del 26% si applica quindi ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia, è stata prevista una disciplina transitoria per cui agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, si può applicare la disciplina previgente, al fine di non penalizzare i soci qualificati di società aventi riserve di utili accantonati alla data del 31 dicembre 2017.

Dal 1° gennaio 2023 per tutte le deliberazioni di distribuzioni di utili verrà applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.

Si ricorda, in tal senso, che si potrebbe adottare la delibera di distribuzione ed effettuare la materiale erogazione degli utili anche a partire dal 1° gennaio 2023, quando si presume di poter disporre di maggiore liquidità, ma la qualifica di socio qualificato deve essere verificata al momento della distribuzione e non della delibera.

DICHIARAZIONI

Il modello semplificato per l’autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 ottobre 2022, n. 398976

Entro il 30 novembre 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare il modello di dichiarazione sostitutiva, utile per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e per attestare il rispetto dei requisiti richiesti.

Con Provvedimento 25 ottobre 2022, n. 398976, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione semplificata del modello, a cui sono state apportate modifiche che ne agevolano la compilazione.

L’introduzione della nuova casella “ES” nel frontespizio del nuovo modello permette ai contribuenti che dichiarino di rispettare determinate condizioni di evitare di compilare il quadro A, e quindi di indicare l’elenco dettagliato degli aiuti fruiti.

La semplificazione del modello di autocertificazione degli aiuti Covid, che prevede la possibilità di evitare la compilazione del quadro A del modello di dichiarazione, comporta per gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato nel corso del 2021, l’obbligo alla compilazione del rigo RS401 del modello Redditi 2022.

La semplificazione, consistente quindi nella possibilità di non fornire il dettaglio degli aiuti nel quadro A, non opera nel caso di aiuti IMU. Pertanto, sia che l’autodichiarazione venga presentata in forma “estesa” (ovvero con quadro A compilato) per obbligo, o anche su base volontaria, sia che venga presentata in forma “abbreviata”, per quanto riguarda gli aiuti IMU nulla cambia: è necessario indicarli analiticamente nel quadro A, e compilare il quadro C.

La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato è consentita a partire dal 27 ottobre 2022, mentre la dichiarazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Qualora l’autodichiarazione sia già stata inviata utilizzando il modello precedente, non occorre ripresentare il modello nella nuova versione.

Si ricorda che l’autodichiarazione deve essere presentata:

  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Mercoledì 30 novembre 2022IRPEF, IRES, IRAPTermine per la trasmissione telematica: della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare; della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.Persone fisiche Società di persone Società di capitaliTelematico
Mercoledì 30 novembre 2022LIPETermine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre.Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.Telematica

Tratto da  My Solution
Bientina lì, 02/11/2022
Studio Mattonai

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