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INFORMATIVA NOVEMBRE 2022

1)  REGISTRO DELLA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO

25 settembre 2022 il registro dei controlli antincendio, prima obbligatorio soltanto nelle aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (dotate di Certificato di Prevenzione incendi), è adesso obbligatorio in tutte le attività.

Questo registro è lo strumento che permette alle aziende di avere sempre un quadro aggiornato sull’efficacia dei presidi antincendio presenti (estintori, impianti, ecc.). Oltre ai controlli , alle verifiche e alle manutenzioni, sul registro devono essere annotati anche informazione e formazione.

In questo registro normalmente si riportano solo gli interventi delle ditte esterne che fanno la manutenzione, ma talvolta il registro è predisposto anche per riportare la sorveglianza antincendio. La sorveglianza antincendio obbligatoria, è una novità del decreto sopra citato.

La sorveglianza antincendio è a carico degli addetti antincendio che si trovano in azienda e spetta a loro la compilazione dei controlli effettuati.

Si tratta di controlli a vista per i quali non occorre particolare capacità o competenza. Il datore di lavoro fornirà a questi addetti informazione check list per poter procedere in maniera adeguata.

La sorveglianza antincendio è l’insieme dei controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. Contattateci per la modulistica e le istruzioni.

2)  REGISTRO DELL’ADDESTRAMENTO

A seguito delle modifiche intercorse al D. Lgs. 81/2008 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 146/2021, tra le altre cose, è stata anche aggiornata la definizione di addestramento a cui tutti i

lavoratori periodicamente devono essere soggetti secondo specifiche procedure e protocolli

aziendali. Tale addestramento così come prescritto dalla normativa art. 37 comma 5 D. Lgs. 81/2008 smi, deve risultare da specifico report in cui si annotano i dati afferenti l’addestramento somministrato con evidenza dell’esito accertato. L’addestramento sarà da ripetere con cadenza programmatica tenendo conto anche della particolarità delle procedure.

Definizione di addestramento art. 37 comma 5: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata,

per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Così come indicato nella Circolare INL del 16 Febbraio 2022, in base alla nuova definizione di addestramento, è già sanzionabile il datore di lavoro che non ottempera a quanto prescritto dal comma 5 art. 37 modificato ed in vigore dal 21 dicembre 2021. In maniera ovvia ne discende che l’addestratore deve essere persona esperta che coinvolge attivamente tramite prova pratica l’addestrato – in quanto lavoratore meno esperto – tramite anche esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza.

Questo registro è obbligatorio per tutti i nuovi assunti da gennaio, ma occorre dimostrare comunque che l’addestramento è stato fatto anche per tutti i lavoratori assunti precedentemente.

3)  REGISTRO DELLE MANUTENZIONI MACCHINARI

Il registro di manutenzione delle attrezzature è un documento obbligatorio in cui vengono annotati gli interventi ordinari e straordinari. Del registro di manutenzione delle attrezzature si parla nell’art. 71 comma 4 lettera b del D.Lgs. 81/2008 in cui viene riportato che «siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto».

A dispetto di quanto possa emergere ad una lettura superficiale, considerando invece il comma nella sua interezza, è stato definito che la redazione del registro costituisca un obbligo per tutte le attrezzature che prevedono interventi di manutenzione.

Attrezzature, obblighi del datore di lavoro e sicurezza

Le attrezzature sono una possibile fonte di rischio nei luoghi di lavoro, specialmente nel momento in cui operino in uno stato non ottimale. Sulla base di questa considerazione e di quanto espresso dalla legge il datore di lavoro ha una serie di obblighi per garantire il buono stato delle attrezzature e salvaguardare la salute e il benessere di coloro che vi entrano in contatto. Il primo aspetto a cui fare attenzione è la selezione di attrezzature adeguate, nella piena conformità a quanto disposto dalla legge e dai generali requisiti di sicurezza. Per ogni attrezzatura è poi necessaria una valutazione dei rischi specifici relativi alla lavorazione per cui verrà utilizzata, e quelli relativi alla fase di installazione e manutenzione. Senza dimenticare i rischi derivanti dalla possibile interferenza con altre attrezzature o lavorazioni. Per la fase di installazione e messa in esercizio è necessario, inoltre, definire le procedure corrette a riguardo. Ogni operatore dovrà essere formato appositamente per l’utilizzo delle attrezzature, cosi come sarà necessario fornire un’adeguata informazione anche a coloro che per motivi diversi verranno in contatto con esse. Infine, non meno importante di quanto già riportato, rimane il registro di manutenzione, sul quale dovranno essere registrati gli interventi di manutenzione ordinaria, definiti dal costruttore, e quelli di manutenzione straordinaria. Questo documento ha la funzione di mantenere uno storico che stia a garanzia del fatto che le attrezzature in questione siano state periodicamente verificate al fine di essere mantenute nelle migliori condizioni, anche nell’eventualità di un controllo da parte degli organi competenti.

4) RESPONSABILITÀ MANOMISSIONE MACCHINARIO

Fattori     causali          degli   infortuni   alle   attrezzature   sono   spesso manomissione,     manipolazione,      elusione,     disattivazione      e neutralizzazione di dispositivi di sicurezza. Non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, solo quando non ci sia la prova della sua

conoscenza o della sua colpevole ignoranza di tale prassi; lo stesso dicasi per il mancato controllo dei dirigenti o dei preposti. Una procedura di lavoro non conforme alla normativa sulla sicurezza, deve essere vietata, altrimenti c’è una omissione dei doveri tipici del datore di lavoro.

5) UN CORSO DI FORMAZIONE PER TRANSPALLET?

L’Accordo Stato Regioni del 12/02/12 obbliga le aziende ad un corso di questo tipo? No. E’ vietato? No. Il datore di lavoro ha comunque degli obblighi. I carrelli trasportatori da magazzino, dal transpallet elettrico al carrello trilaterale, necessitano di conoscenze e di modalità di conduzione differenti rispetto ai classici “muletti”. I lavoratori devono avere le conoscenze necessarie per movimentare al meglio la merce e lavorare in sicurezza, sfruttando correttamente

lo spazio a disposizione e scegliendo le attrezzature giusto per lo stoccaggio. Tocca quindi al datore di lavoro o a persona da lui delegata a fornire ai lavoratori adeguata informazione, formazione e addestramento. Gli argomenti da trattare, oltre alla normativa e alla descrizione dell’attrezzatura fornita, riguardano gli aspetti logistici del magazzino, le caratteristiche dei carichi da movimentare, corridoi operativi, accessori per le attrezzature, responsabilità degli utilizzatori, manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche di legge.

6)  ADDETTI ANTINCENDIO E PIANO DI EMERGENZA

Il numero degli addetti antincendio che in ogni luogo di lavoro devono essere designati e quindi formati, discende dal piano di emergenza,  perché                   deve      essere congruo,               in   relazione   alle caratteristiche dell’azienda, dei processi lavoratici, dal numero di lavoratori, dalle turnazioni, ecc. Si segnala che i fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:

  • le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo
    • le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio
    • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione
    • i lavoratori esposti a rischi particolari
    • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso)
    • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori

E tale piano deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

1. i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;

2.   i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio

3.     i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare

4.     le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari

5.     le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio

6.     le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento

7)  COSA SONO LE SOSTANZE REPROTOSSICHE?

Sono sostanze tossiche per la riproduzione che possono avere un’influenza negativa sulla capacità di uomini e donne di riprodursi e possono alterare lo sviluppo del bambino durante la gravidanza e dopo la nascita. Queste sostanze sono molto presenti in diversi processi industriali, come nella produzione di vernici e lacche,

adesivi e prodotti per la pulizia, industria della plastica e della gomma, nelle attività di cura della persona ed estetica, nel commercio per contatto con carta termica di scontrini, ecc.

Esempi di queste sostanze sono:

  • composti del piombo
  • solventi organici (metanolo, stirene, xilene, benzene, formaldeide, tricloroetilene, ecc.
  • glicoleteri per la produzione di inchiostri, vernici, semiconduttori, ecc.
  • n-metilpirrolidone (solvente usato per produzione di plastica, rivestimenti, adesivi, elettronica, prodotti per l’agricoltura, pigmenti, ecc.
  • alchilfenoli, gas anestetici, ftalati
  • composti del cadmio presenti nelle saldature, nei trattamenti galvanici, nei rivestimenti meccanici, produzione di leghe, produzione di batterie, ecc.
  • pesticidi.

Le sostanze pericolose devono essere eliminate e sostituite con altre non pericolose o meno pericolose, quando questo non è possibile occorre rivedere tutto il processo produttivo per evitare o limitare al massimo l’esposizione dei lavoratori, che devono essere adeguatamente informati formati e addestrati nello svolgimento della propria mansione in ogni aspetto.

Grande importanza hanno i dispositivi di protezione individuali e collettivi, ma ancora più importanza ce l’hanno i preposti, nella loro funzione di organizzazione del lavoro, gestione dei lavoratori, controllo e supervisione.

Non vanno trascurate le manutenzioni di macchine e impianti, l’ordine e la pulizia, il corretto stoccaggio dei prodotti e il corretto smaltimento dei rifiuti.

                       CORSI DI FORMAZIONE

DescrizioneDestinatariPeriodo
Corso per lavoratori, parte generale per tutte le imprese (ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11)Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoroSolo in e- learning su piattaforma Protecno
Corso intero e aggiornamento per addetti alla guida del carrello elevatore, ai sensi dell’Accorso Stato Regioni del 22/02/12Lavoratori che utilizzano l’attrezzatura nello svolgimento della propria mansione  Inizio 16/11/22
Corso per lavoratori, parte specifica (ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11)  Neoassunti  Inizio 23/11/22
  Corso intero per preposti aziendali (ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11)Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento  Inizio 30/11/22
Corso di aggiornamento per preposti aziendali (ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11)Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento  Inizio 11/12/22

Anche per i corsi erogati presso i clienti dovranno essere garantiti tutti i requisiti di sicurezza anticontagio.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I NOSTRI PARTNER:

Tel. 0587/483130 www.studioprotecnosrl.itinfo@studioprotecnosrl.it

In collaborazione con Studio Protecno
Bientina lì, 14/11/2022
Studio Mattonai 

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