DIRITTO DEL LAVORO
In Gazzetta Ufficiale il decreto legge su sport e PA
D.L. 22 giugno 2023, n. 75
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2023, n. 144 è stato pubblicato il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”.
Di seguito, le novità più rilevanti.
L’art. 3, D.L. n. 75/2023 stabilisce che, al fine di garantire l’efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all’utilizzo delle risorse europee e all’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell’ANPAL sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito DPCM recante il regolamento di organizzazione del Ministero, che dovrà essere adottato, l’ANPAL è soppressa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo all’ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero.
Sono definite le aree funzionali in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale, ovvero nell’ambito di:
- politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l’inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
- politiche del lavoro e per l’occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
- amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.
L’art. 42 interviene sulla cassa integrazione straordinaria in deroga relativamente alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.
Tali imprese potranno, in via eccezionale e su presentazione di apposita domanda, essere autorizzate a un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda (ciò in deroga agli artt. 4 e 22, DLgs. n. 148/2015 e in continuità con le tutele già autorizzate).
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DIRITTO DEL LAVORO
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Lavoro
D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 la legge di conversione del decreto Lavoro, legge 3 luglio 2023, n. 85.
Tra le novità introdotte durante i lavori parlamentari, si segnala:
- l’estensione dello smart working fino al 30 settembre per i lavoratori fragili, pubblici e privati, e fino al 31 dicembre per i genitori di figli under 14 nel privato;
- la detassazione del lavoro straordinario e notturno nei festivi per il settore turistico e termale;
- maggiori tutele per la sicurezza nelle scuole;
- il rifinanziamento del Fondo per le famiglie di vittime di gravi infortuni del lavoro per 5 milioni di euro;
- modifiche inerenti proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato;
- l’esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato o, se la somministrazione è a tempo indeterminato, di lavoratori in “ex” mobilità, disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione (non agricola) o di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e di lavoratori svantaggiati;
- l’inserimento tra i soggetti fragili destinatari dell’assegno di inclusione di chi è inserito in programmi di cura e assistenza da parte dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla PA;
- la previsione che le vittime di violenza di genere costituiscano nucleo a sé ai fini Isee con l’obiettivo di poter facilitare loro, se nelle condizioni, la percezione dell’assegno di inclusione.
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GOVERNO
In Gazzetta Ufficiale le misure del Governo per le famiglie e le imprese
D.L. 28 giugno 2023, n. 79
Nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2023, n. 149 è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2023, n. 79, recante “Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi”.
Il provvedimento in specie, al fine di contrastare l’incremento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, prevede la proroga, anche per il terzo trimestre del 2023, delle seguenti misure:
- bonus sociale elettrico e gas (per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli);
- riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;
- azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.
IMPOSIZIONE FISCALE
I chiarimenti dell’AdE sul regime speciale per i lavoratori sportivi impatriati
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 30 giugno 2023, n. 38
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 30 giugno 2023, n. 38 – ha chiarito che i lavoratori sportivi impatriati per poter fruire della tassazione agevolata, oltre a rispettare le condizioni previste dal regime speciale per lavoratori impatriati (trasferimento della residenza fiscale in Italia e residenza per almeno due periodi d’imposta, svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano), devono rispettare quanto declinato nell’art. 16, commi 5-quater e 5-quinques, D.Lgs. n. 147/2015, come modificato dall’art. 12-quater del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.
Pertanto, al fine dell’applicazione del regime speciale agevolato, i lavoratori sportivi impatriati devono possedere, a pena di decadenza, i seguenti requisiti:
- un rapporto di lavoro sportivo disciplinato dall’art. 3, legge n. 91/1981, ovvero dagli artt. 25, 26, 27, D.Lgs. n. 36/2021, nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI;
- aver compiuto il 20° anno di età;
- essere stati residenti all’estero nei due anni d’imposta precedenti il trasferimento, e risiedere per almeno due anni in Italia;
- prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: conclusa la fase di compilazione delle domande del Bando ISI 2022
INAIL, Comunicato 21 giugno 2023
L’INAIL – con comunicato del 21 giugno 2023 – ha reso noto che il 16 giugno u.s. si è conclusa la fase di compilazione delle domande.
Dal 23 giugno 2023 le aziende che hanno registrato la propria domanda possono acquisire il codice identificativo utile per la partecipazione allo sportello informatico.
Infine, è stata aggiornata la data di pubblicazione delle Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico, prevista entro il 20 settembre 2023.
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INCENTIVI ALLE AZIENDE
I nuovi contributi a fondo perduto per ASD e SSD del mondo dello sport
Comunicato Dipartimento dello Sport presso la presidenza del Consiglio dei Ministri
A decorrere dalle ore 12 del 19 giugno 2023 e fino al 19 luglio 2023, sulla nuova piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento, le ASD e SSD che risultano iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 marzo 2023 potranno fare richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per:
- gestori di impianti sportivi (risorse a disposizione 58 milioni di euro);
- gestori di impianti natatori (risorse a disposizione 67 milioni di euro).
Per facilitare le domande e velocizzare i processi di pagamento le richieste dovranno essere presentate unicamente tramite la nuova piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it.
Eventuali istanze presentate con altre modalità non saranno prese in considerazione.
Le istanze saranno validate dagli organismi affiliati direttamente in Piattaforma.
INPS, CONTRIBUZIONE
I chiarimenti INPS sull’esonero contributivo Under 36 anni per il periodo luglio 2022/dicembre 2023
INPS, Circolare 22 giugno 2023, n. 57
L’INPS – con Circolare del 22 giugno 2023, n. 57 – ha fornito:
- le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, ex art. 1, comma 297, legge n. 197/2022, applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- ulteriori precisazioni in merito all’esonero, ex art. 1, comma 10, legge n. 178/2020, relativamente al secondo semestre 2022, tenuto conto della stretta continuità tra le due misure in esame e considerata la cessazione al 30 giugno 2022 degli effetti della disciplina del Temporary Framework collegato all’emergenza da Covid-19.
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il Messaggio n. 3389/2021.
Si fa presente che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto2023, settembre2023 e ottobre 2023.
I dati esposti nell’Uniemens, come specificati nel Messaggio n. 3389/2021, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con il codice in uso “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”, e “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.
Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’art. 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
INPS, CONTRIBUZIONE
Chiarimenti operativi INPS sulla fruizione dell’esonero contributivo Donne svantaggiate
INPS, Circolare 23 giugno 2023, n. 58
La Commissione Europea – con Decisione del 19 giugno 2023, C(2023) 4063 final – ha definitivamente dato il via libera al II semestre 2022 ed a tutto il 2023.
L’INPS – con Circolare 23 giugno 2023, n. 58 – ha reso note le istruzioni operative per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro (sia per il II semestre 2022 che per l’anno 2023).
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il Messaggio INPS n. 3809/2021.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 annui.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: le istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive del nuovo “ammortizzatore sociale unico”
INPS, Messaggio 22 giugno 2023, n. 2325
L’INPS – con messaggio 22 giugno 2023, n. 2325 – ha fornito le istruzioni relative alle modalità di esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento istituiti per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la predetta contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l’“ammortizzatore sociale unico”.
I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali, ai fini della compilazione delle denunce individuali, dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “AUA”, avente il significato di “Ammortizzatore Unico Alluvionati”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto:
– Elemento <Lavorato> = N;
– Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
– Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.
Con riferimento al valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.
APPROFONDIMENTI
DIRITTO DEL LAVORO
Le novità sul lavoro sportivo dal 1° luglio 2023
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2023, n. 144 è stato pubblicato il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”.
L’art. 33 del provvedimento in specie interviene in materia di plusvalenze delle società sportive, stabilendo che le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti alle condizioni indicate nell’art. 86, comma 4, TUIR nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro mentre, la residua parte della plusvalenza, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Al contempo, l’art. 41 contiene un’eccezione all’abolizione del vincolo sportivo prevista dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Infatti, la predetta disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni.
Oltre alle suddette disposizioni, a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore quanto contenuto D.Lgs. n. 163/2022 (modificato da un ulteriore decreto correttivo, di prossima pubblicazione).
Andando nel dettaglio, dal 1° luglio 2023 è un “lavoratore sportivo” l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore, esercita attività sportiva remunerata.
Sono inoltre considerati sportivi i tesserati che, verso corrispettivo, svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali di cui diremo in seguito.
Pertanto, ci si trova davanti a un lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, ogni qual volta il soggetto sia tesserato e svolga verso corrispettivo le mansioni elencate nel comma 1 dell’art. 25 o quelle rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.L’attività può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato, autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate:
- alle Federazioni sportive nazionali (FSN),
- alle Discipline sportive associate (DSA),
- agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall’art. 90, legge n. 289/2002.
Nell’ambito del lavoro subordinato, il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale, senza causale, non superiore a cinque anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato.
Con il consenso del terzo interessato è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della sua scadenza.
Il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale e può prevedere clausola compromissoria, che deferisce le controversie concernenti l’attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina.
L’attività resa dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Tuttavia, può costituire oggetto di contratto autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non supera otto ore settimanali, cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Nell’area del dilettantismo, il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali (destinate a diventare 24, come previsto dal decreto in via di emanazione), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
L’ASD o SSD è chiamata a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS), tenuto dal Dipartimento dello Sport, i dati necessari all’individuazione del rapporto.
Nell’ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti e per garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, le SSD e ASD possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore, per il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite minimo di età è fissato a 15 anni e massimo a 23 anni.
I compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo (che non sono più classificati nella categoria dei redditi diversi del TUIR, ma diventano redditi da lavoro) non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di € 15.000,00.
Tale limite deve essere inteso come soggettivo riferito a ciascun lavoratore.
Qualora l’ammontare complessivo dei compensi superi il limite di € 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
All’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve autocertificare l’ammontare dei compensi già percepiti, per prestazioni analoghe, complessivamente rese nell’anno.Da un punto di vista contributivo, il dettato normativo prevede una revisione in chiave di semplificazione e razionalizzazione della figura del lavoratore sportivo (superando di fatto la vecchia distinzione tra professionisti e dilettanti) e ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome saranno iscritti alla Gestione Separata INPS, con le seguenti particolarità:
- fino ad € 5.000 non vi sarà assoggettamento contributivo, mentre sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (da dividersi in 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del collaboratore) sarà pari al 33% (+ 2,03% di contributi minori “assistenziali”),
- mentre per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva rimane stabilita nella misura del 24%,
- inoltre, fino al 31 dicembre 2027 la base imponibile andrà ridotta del 50%.
Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale nelle associazioni e società sportive dilettantistiche, benché non interessati integralmente dalla norma e mantenendo le aliquote ordinarie della gestione separata (35,03% / 24%), godranno della medesima agevolazione in fatto di soglia di esenzione fino ad € 5.000 e – fino al 31 dicembre 2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.
DIRITTO DEL LAVORO
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Lavoro
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 la legge di conversione del decreto Lavoro, legge 3 luglio 2023, n. 85.
Il provvedimento prevede le seguenti novità.
Assegno di inclusione
Gli artt. da 1 a 13 dettano la disciplina del nuovo assegno di inclusione che, dal 1° gennaio 2024, subentrerà al reddito di cittadinanza, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L’assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari in cui sono presenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni ovvero in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Per accedere all’assegno, i nuclei familiari devono possedere, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:
- requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: il componente richiedente il beneficio – al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio – deve essere:
- cittadino dell’Unione europea o familiare di cittadino dell’Unione europea che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
- avere la residenza in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda;
- requisiti relativi alla condizione economica: il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- un ISEE non superiore ad € 9.360;
- un reddito familiare inferiore ad € 6.000 annui (elevato ad € 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), moltiplicati per la scala di equivalenza;
- un patrimonio immobiliare, calcolato ai fini ISEE, non superiore ad € 30.000 (non si tiene conto della casa di abitazione purché abbia un valore ai fini IMU non superiore ad € 150.000);
- un patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non superiore ad € 6.000. Tale limite è elevato di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Tali massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo familiare;
- requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita: nessun componente il nucleo familiare deve:
- essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere.
Ai fini della fruizione del beneficio, il beneficiario dell’assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non essere stato condannato in via definitiva.
Non ha diritto all’assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura, ex art. 7, legge n. 604/1966.
Incentivi all’assunzione di percettori Assegno di Inclusione
L’art. 10 riconosce ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato – l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi.
Nel caso in cui l’assunzione sia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) è riconosciuto nella misura del 50%, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, e nel limite massimo di importo pari ad € 4.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Sono poi previsti incentivi a favore:
- delle agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi della normativa vigente, ex D.Lgs. n. 276/2003, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata da tali agenzie mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva presente nel SIISL. In tal caso, è riconosciuto un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo previsto per le suddette assunzioni agevolate effettuate da datori di lavoro privati;
- dei patronati, degli enti, anche del Terzo settore, delle associazioni e delle imprese sociali che svolgono attività dirette alla tutela della disabilità o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, ove autorizzati all’attività di intermediazione. In tal caso, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta dai predetti soggetti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, è riconosciuto un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato o all’80% dell’intero incentivo riconosciuto dalla disposizione in commento ai datori di lavori per le assunzioni agevolate a tempo determinato. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti in oggetto assicurano, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo. Il riconoscimento di tale contributo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell’eventuale rimborso delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, previsto dall’art. 14, comma 4, lett. b), legge n. 68/1999.
Le agevolazioni:
- sono compatibili e aggiuntive rispetto agli esoneri previsti dalla normativa vigente per le assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni, di donne in condizioni svantaggiate e di lavoratori disabili;
- non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti in materia di collocamento obbligatorio dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
La concessione degli incentivi:
- è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva;
- è ammessa ai sensi e nei limiti previsti del regime “de minimis”.
Supporto per la formazione e il lavoro
L’art. 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il “Supporto per la formazione e il lavoro” quale misura di attivazione mediante la partecipazione – da parte dei componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni con un ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione – a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate, inclusi il Servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.
Quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa è riconosciuto un beneficio economico pari ad un importo mensile di € 350, erogato – mediante bonifico mensile da parte dell’INPS – per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.
Fondo nuove competenze
L’art. 19 aumenta, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, la dotazione del Fondo nuove competenze al fine di finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.
Modifiche alla disciplina dei contratti a termine
L’art. 24, commi 1, 1-bis e 1-ter, modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nel settore privato.
In primo luogo, si interviene sull’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015, riscrivendo le causali necessarie per l’utilizzo dei contratti di lavoro a termine, compresi quelli in somministrazione.
Più in particolare, ferma restando la possibilità della stipula di un contratto acausale di durata non superiore a 12 mesi, a seguito dell’intervento normativo, i contratti di lavoro a tempo determinato possono avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- per esigenze previste dai contratti collettivi;
- in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Viene poi previsto che la specificazione delle causali, oltre che in caso di proroga, è necessaria anche in caso di rinnovo.
Intervenendo inoltre sull’art. 21, comma 01, D.Lgs. n. 81/2015, viene disposto che il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi.
Sia per le proroghe sia per i rinnovi, ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato
Il comma 1-quater dell’art. 24 apporta modifiche all’art. 31, D.Lgs. n. 81/2015, che disciplina il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
In particolare, intervenendo sul comma 1, primo periodo, si precisa che dal numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.
Si prevede inoltre che è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato:
- di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, legge n. 223/1991;
- di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2, Regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Contratti di espansione
L’art. 25 integra l’art. 41, D.Lgs. n. 148/2015 in tema di contratto di espansione, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario.
Incentivi all’occupazione giovanile
L’art. 27, al fine di sostenere l’occupazione giovanile, riconosce ai datori di lavoro privati, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le nuove assunzioni di giovani effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- alla data di assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età;
- non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo:
- spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico;
- è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. apprendistato), limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto;
- è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili;
- deve essere richiesto dal datore di lavoro. La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo;
- è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, e viene concesso dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Le novità al Bando ISI 2022 dell’INAIL
L’INAIL – con comunicato del 21 giugno 2023 – ha reso noto che il 16 giugno u.s. si è conclusa la fase di compilazione delle domande.
Dal 23 giugno 2023 le aziende che hanno registrato la propria domanda possono acquisire il codice identificativo utile per la partecipazione allo sportello informatico.
Infine, è stata aggiornata la data di pubblicazione delle Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico, prevista entro il 20 settembre 2023.
Rispetto alla precedente edizione, nell’attuale Bando ISI 2022 l’INAIL ha adeguato il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione, in aggiunta a quelli già profilati per l’accesso ai servizi relativi agli adempimenti connessi con la gestione dell’assicurazione INAIL.
Le imprese richiedenti potranno, quindi, affidarsi a:
- professionisti già registrati al Portale INAIL in applicazione della legge n. 12/1979,
ovvero
- nuovi intermediari che abbiano acquisito le suddette abilitazioni specifiche per ISI.
I professionisti già abilitati potranno continuare ad operare nell’ambito dell’applicativo “ISI Domanda” con le consuete modalità.
I nuovi intermediari, invece, dovranno registrarsi sul portale INAIL e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati dovranno far pervenire utilizzando l’apposita modulistica.
La dotazione finanziaria complessiva disponibile per il bando ISI 2022 ammonta a oltre 333 milioni di euro, ripartiti in budget regionali/provinciali, così suddivisi tra i 5 assi di finanziamento:
- Asse 1 (ISI Investimenti): 161,8 milioni di euro, di cui 156,8 milioni per i progetti di investimento (asse 1.1) e 5 milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2);
- Asse 2 (ISI Movimentazione manuale dei carichi): 40 milioni di euro per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
- Asse 3 (ISI Amianto): 86,5 milioni di euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 (ISI Specifici settori): 10 milioni di euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione;
- Asse 5 (ISI Agricoltura): 35 milioni di euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui 25 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).
In linea generale, le domande potranno essere presentate dalle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA.
Solamente per l’Asse 2 saranno ammessi anche gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore:
- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozioni sociali (APS);
- enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
- cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
- imprese sociali, ex D.Lgs. n. 112/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 95/2018.
Per l’Asse 4 invece i progetti potranno essere proposti da micro e piccole imprese operanti nel settore della ristorazione.
All’Asse 5, infine, potranno partecipare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:
- impresa individuale;
- società agricola;
- società cooperativa.
Per tutti gli assi, saranno ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.
Le spese dovranno essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione al 16 giugno 2023 (data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda).
Per “progetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte dell’impresa/ente richiedente, al 16 giugno 2023, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo (la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale). Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del Piano di lavoro può essere antecedente al 16 giugno 2023.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
10/07/2023 Lunedì | Fondi | Fondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello M.AV. BNL |
10/07/2023 Lunedì | Fondi | Fondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA- BNL |
10/07/2023 Lunedì | Fondi | Fondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, Trasporti. | Aziende commercio, trasporto e spedizione | Modello PIA – BNL |
10/07/2023 Lunedì | INPS lav.dom. | Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente. | Datori di lavoro domestico | Inps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav |
17/07/2023 Lunedì | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria. | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
17/07/2023 Lunedì | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria. | Committenti | Modello F 24 on line |
17/07/2023 Lunedì | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente. | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
17/07/2023 Lunedì | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale. | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens |
17/07/2023 Lunedì | INPS ex Enpals | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente. | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
17/07/2023 Lunedì | IRPEF | Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
17/07/2023 Lunedì | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
17/07/2023 Lunedì | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
17/07/2023 Lunedì | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazione | Modello F24/Accise |
17/07/2023 Lunedì | CASAGIT | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti | Bonifico bancario – Denuncia modello DASM |
20/07/2023 Giovedì | Fondi | Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende Piccola Media Industria | Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario |
20/07/2023 Giovedì | Fondi | Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti | Aziende industriali | Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo |
20/07/2023 Giovedì | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
24/07/2023 Lunedì | Mod.730 | Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio. Trasmette all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio. | Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale | Consegna e invio telematico |
25/07/2023 Martedì | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
31/07/2023 Lunedì | INPS ex Enpals | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
31/07/2023 Lunedì | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
31/07/2023 Lunedì | INPS | Denuncia trimestrale lavoro agricolo | Aziende agricole | Modello DMAG-Unico telematica |
31/07/2023 Lunedì | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
Tratto da My Solution
Bientina lì, 07/07/2023
Studio Mattonai