Il Decreto Legge 18 dicembre 2023 n. 145, noto come “Decreto Anticipi”, introduce il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli affitti brevi, cioè per locazioni non superiori a 30 giorni. L’art. 13-ter, co. 15, prevede l’obbligo del CIN per unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e per le locazioni brevi regolamentate dall’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50. Questo obbligo riguarda anche le strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, come definite dalle normative regionali sul turismo. La norma entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024. ⚙️Come funziona il Codice Identificativo Nazionale Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è una novità per gli affitti brevi e turistici in Italia, rilasciato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, previa richiesta telematica da parte del locatore o del titolare della struttura. La domanda dovrà includere i dati catastali e, per le locazioni imprenditoriali, l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti. Il CIN e i dati dell’immobile saranno registrati in una banca dati nazionale delle strutture turistiche. Se esiste già un codice identificativo locale, l’ente territoriale (Regione o Provincia autonoma) dovrà aggiornare il codice aggiungendo un prefisso fornito dal Ministero. Anche i Comuni che hanno emesso codici locali seguiranno questa procedura, sostituendo così i vecchi codici con il CIN, alimentando la banca dati nazionale degli immobili in affitto. 📝Come ottenere il CIN? Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) dal Ministero del Turismo, il locatore o il titolare della struttura deve presentare una domanda sul portale BDS, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali e, per le locazioni imprenditoriali, i requisiti di sicurezza degli impianti. La banca dati nazionale è collegata alle banche dati regionali per l’ottenimento del CIN. Se l’immobile è già registrato nella banca dati regionale, è possibile richiedere il CIN tramite il portale del Ministero. Se invece l’immobile non è registrato a livello regionale, è necessario prima inserirlo nella banca dati regionale e solo successivamente richiedere il CIN a livello nazionale. Entrambi gli adempimenti, regionale e nazionale, sono quindi obbligatori. 🏡Requisiti degli immobili Gli immobili destinati ad affitti brevi devono essere dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, oltre ad avere estintori portatili a norma di legge posizionati in punti accessibili e visibili. 🗓️Entrata in vigore Dopo una fase sperimentale iniziale per la banca dati delle strutture ricettive (DM 6 giugno 2024 n. 16726/24), l’avviso pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 settembre 2024 Parte II ha ufficialmente annunciato l’operatività della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e l’attivazione del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN. Con questo avviso, è iniziato il conteggio dei 60 giorni stabiliti dal comma 15 dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/23 per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dallo stesso articolo. Di conseguenza, le eventuali violazioni saranno rilevate a partire dal 2 novembre 2024. 📍Dove si deve esporre il Codice Identificativo Nazionale Il CIN deve essere visibilmente esposto all’esterno dell’edificio dove si trova l’appartamento o la struttura destinati a locazioni turistiche o affitti brevi, garantendo comunque il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Inoltre, il codice deve essere riportato in ogni annuncio, indipendentemente dalla modalità di pubblicazione o comunicazione. Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici sono tenuti a inserire il CIN in tutti gli annunci relativi alle unità proposte. Lo scopo principale di questo strumento è combattere l’evasione fiscale, un fenomeno storicamente diffuso in questo settore. ⚠️Sanzioni per mancata esposizione del Codice Identificativo Nazionale L’obbligo di richiedere il CIN entrerà in vigore a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale che conferma l’attivazione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del codice. Se l’obbligo di richiesta e di esposizione del CIN non verrà rispettato, saranno applicate sanzioni molto elevate. Nello specifico: -I locatori senza CIN potranno essere multati da 800 a 8.000 euro; -La mancata esposizione del codice comporterà sanzioni tra 500 e 5.000 euro; -I gestori di strutture prive dei requisiti di sicurezza saranno soggetti a multe da 600 a 6.000€ -Chi affitta più di quattro immobili senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività rischierà sanzioni da 2.000 a 10.000 euro. Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza effettuare i controlli per garantire il rispetto delle normative sugli affitti brevi, incluso l’obbligo di esposizione del CIN. Le sanzioni entreranno ufficialmente in vigore il 2 novembre 2024, data a partire dalla quale le violazioni saranno punite. Bientina lì, 25/09/2024 Studio Mattonai |
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CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) AFFITTI BREVI DA NOVEMBRE
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