A partire dal 1° dicembre e fino al 31 dicembre entra in vigore la cosiddetta “tregua di Natale”, una delle più rilevanti innovazioni introdotte dal D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto “Adempimenti”). Questa misura prevede la sospensione delle notifiche di avvisi bonari e lettere di compliance, salvo nei casi di indifferibilità e urgenza.
Durante tutto il mese di dicembre, l’Agenzia delle Entrate interromperà l’invio dei seguenti documenti:
– avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
– avvisi emessi a seguito di controllo formale (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973);
– avvisi bonari derivanti dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, come stabilito dall’art. 1, comma 412, della Legge n. 311/2004;
– lettere di compliance ai sensi dell’art. 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014.
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di alleviare il carico fiscale sui contribuenti, consentendo di vivere le festività senza preoccupazioni legate alle questioni fiscali.
A differenza della sospensione estiva, che si applica dal 1° al 31 agosto e prevede anche la sospensione dei termini (dal 1° agosto al 4 settembre) per il pagamento di somme e l’invio di documenti/informazioni richieste dall’Agenzia, in questo caso non si applicano tali sospensioni.
Ad esempio, per un avviso bonario notificato a novembre, è necessario considerare i giorni di dicembre per effettuare il pagamento puntuale.
Infine, si segnala che, in base alle disposizioni del cosiddetto Decreto “Correttivo” (art. 3, D.Lgs. n. 108/2024), a partire dal 2025 il termine per procedere al pagamento per la definizione dell’avviso bonario sarà esteso a 60 giorni, rispetto ai precedenti 30 giorni.
Bientina lì, 09/12/2024
Studio Mattonai