Attività Commerciali e Iscrizione al RENTRI Le imprese industriali e artigianali, inclusi settori come la metalmeccanica, i laboratori di analisi, le autofficine, i servizi idraulici e le costruzioni, sono obbligate a iscriversi al RENTRI in base al numero di dipendenti e alla tipologia di rifiuti generati. Tuttavia, se l’attività è svolta in forma non imprenditoriale, come nel caso di un idraulico autonomo, l’iscrizione non è necessaria. Analogamente, laboratori di analisi e autofficine devono registrarsi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. Le attività del settore terziario, come banche, palestre, scuole superiori con indirizzo chimico e aziende di logistica, devono anch’esse iscriversi al RENTRI se generano rifiuti pericolosi. Le tempistiche per tale iscrizione sono stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59. È importante notare che anche le attività commerciali, come i rivenditori di beni di consumo, sono soggette all’obbligo di iscrizione al RENTRI e alla tenuta dei Registri di Carico e Scarico, esclusivamente per i rifiuti pericolosi prodotti. Questo obbligo si estende anche ai servizi di alloggio e ristorazione, ai servizi di informazione e comunicazione, nonché a noleggi e agenzie di viaggio, incluse le attività alimentari. I professionisti del settore medico, dentisti e veterinari che producono rifiuti pericolosi devono completare l’iscrizione al RENTRI fra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026. Per quanto riguarda i Registri Cronologici di Carico e Scarico, se i soggetti adempiono agli obblighi di registrazione in modalità alternativa, come previsto dall’articolo 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, non è necessario trasmettere i dati al RENTRI. In caso contrario, è obbligatorio inviare i dati al RENTRI. Per i rifiuti non pericolosi, sarà sufficiente la compilazione e la vidimazione del FIR tramite RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025. Obblighi per i Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02 I parrucchieri, estetisti e tatuatori devono iscriversi al RENTRI come Produttori Iniziali di rifiuti, se generano rifiuti pericolosi. Queste attività, corrispondenti ai codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), devono completare l’iscrizione secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in relazione al numero di dipendenti. Qualora siano tenuti a gestire il Registro Cronologico di Carico e Scarico, ai sensi dell’articolo 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006, parrucchieri, estetisti e tatuatori sono obbligati a mantenere tale registro in formato digitale e a trasmettere i dati al RENTRI. Per i rifiuti non pericolosi, non è richiesta l’iscrizione al RENTRI, ma è comunque necessario vidimare digitalmente il FIR cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025. Bientina lì, 16/12/2024 Studio Mattonai |
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CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI?

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