La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), all’articolo 1, commi 81-83, introduce nuove regole per le spese di trasferta e i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, inclusi taxi e NCC. Queste spese devono essere pagate con metodi tracciabili per poter essere deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP e per evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per i dipendenti. Sono esenti da queste restrizioni solo i trasporti effettuati con autoservizi pubblici di linea.
Queste norme si inseriscono strutturalmente nell’articolo 51, comma 5, del TUIR sui rimborsi analitici delle trasferte di lavoro, nell’articolo 54 del TUIR sul reddito di lavoro autonomo, e nell’articolo 95 del TUIR sulla deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro. Inoltre, la legge di bilancio 2025 modifica l’articolo 108, comma 2, specificando che le spese di rappresentanza sono deducibili solo se effettuate con metodi tracciabili.
L’obiettivo è creare un contrasto di interessi tra fornitori e acquirenti. Spesso, fornitori di servizi come alberghi, ristoranti, taxi e NCC preferiscono pagamenti in contanti per evitare di dichiarare i ricavi. Con le nuove misure, imprese, lavoratori autonomi e dipendenti saranno obbligati a effettuare pagamenti tracciabili per dedurre i costi e evitare la tassazione delle somme rimborsate.
La relazione tecnica indica che l’evasione fiscale nel settore dei trasporti e della ristorazione è significativa. Si stima che per taxi e NCC l’evasione sia circa la metà del dichiarato, mentre per alberghi e ristoranti è circa il 20%. Le nuove misure dovrebbero portare a un maggior gettito fiscale di 432 milioni nel 2026 e 244 milioni all’anno dal 2027 al 2030. Non è previsto alcun recupero per il 2025, poiché le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025.
È quindi essenziale che queste spese siano effettuate tramite versamenti bancari o postali o con altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.lgs 241/1997 (carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari). In pratica, i dipendenti in trasferta dovranno utilizzare carte di credito personali o aziendali per le spese correnti come taxi e ristoranti. L’amministrazione finanziaria dovrà chiarire se le carte di credito emesse da soggetti stranieri soddisfano il requisito della tracciabilità.
L’articolo 51, comma 5, del TUIR permette che spese come lavanderia e parcheggio, non documentabili, sostenute dal dipendente in trasferta, possano essere attestate fino a un massimo giornaliero di 15,49 euro (25,82 euro per trasferte all’estero) senza documentazione. Queste spese sembrerebbero esenti dalle nuove normative.
Se un dipendente in trasferta non utilizza un metodo di pagamento tracciabile, la trasferta, considerata uno spostamento temporaneo per lavoro, comporta comunque un obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese secondo il contratto collettivo, assoggettandole a imposte e contributi.
Il lavoratore riceverà somme nette inferiori rispetto agli importi spesi, causando potenziali tensioni nella gestione del personale. Come soluzione alternativa, potrebbe essere considerata la possibilità di rimborsare gli importi lordizzandoli per neutralizzare gli effetti fiscali e contributivi sul netto in busta paga. Operativamente, si potrebbero usare coefficienti di lordizzazione in base alle fasce retributive, e il valore della lordizzazione dovrà essere contabilizzato separatamente dai rimborsi spese come costo del lavoro deducibile.
Bientina lì, 07/01/2025
Studio Mattonai