l divieto di e-fattura, prorogato al 31 marzo 2025, si applica a tutte le prestazioni sanitarie B2C e ai servizi dei veterinari, ma non riguarda cliniche, ospedali e laboratori veterinari. Restano ancora dubbi per osteopati e chiropratici.
Il Milleproroghe 2025 (Dl 202/2024) ha esteso di tre mesi il divieto di fatturazione elettronica tramite Sdi previsto dall’articolo 10-bis Dl 119/2018: chi riguarda e quali prestazioni sono incluse?
Il quadro normativo è complesso e stratificato nel tempo. L’articolo 10-bis vieta l’e-fattura ai soggetti obbligati a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sts), mentre l’articolo 9-bis Dl 135/2018 estende il divieto anche a coloro che, pur non inviando al Sts, forniscono prestazioni sanitarie a persone fisiche.
Si intrecciano così profili oggettivi (natura delle prestazioni) e soggettivi (qualifica del soggetto). Per chi invia al Sts, il divieto vale per tutte le prestazioni B2C destinate alla precompilata, ma non per quelle B2B (ad esempio: il medico del lavoro emette fattura Sdi all’azienda).
Tutti gli operatori sanitari ai quali, nel tempo, è stato esteso l’obbligo di alimentare la precompilata via Sts (come previsto dall’articolo 3, comma 3, Dl 175/2014) sono interessati dalla proroga. Non solo le prestazioni sanitarie alle persone, ma anche quelle dei veterinari, come confermato dall’Agenzia delle Entrate (consulenza giuridica n. 15/2019 e interpello 78/2019). Per i veterinari, tuttavia, il divieto di e-fattura è limitato alle prestazioni relative ad animali da compagnia o per la pratica sportiva (Dm 289/2001) e riguarda solo le «spese veterinarie»: la prestazione del veterinario, compreso l’eventuale addebito di analisi e del costo dei medicinali somministrati o consegnati per avviare la terapia (articolo 37 del Dlgs 218/2023).
Per i soggetti non tenuti all’invio Sts, il divieto è limitato alle «prestazioni sanitarie» B2C. Possono quindi emettere fattura Sdi per la vendita di medicinali (ad uso umano o veterinario) o di dispositivi medici (compresi occhiali), come i super/ipermercati, le sanitarie e le ortopedie non soggette ad autorizzazione sanitaria, e i pet store che vendono antiparassitari. Si tratta di vendita diretta, non di «prestazione sanitaria».
Sebbene detraibili, è ammessa la fattura Sdi per le prestazioni di cliniche e ospedali veterinari e laboratori di analisi veterinarie, che non sono «spese sanitarie»: le relative autorizzazioni non sono regolate dall’articolo 8-ter Dlgs 502/92 (che disciplina le strutture sanitarie), ma dalle norme regionali attuative dell’accordo tra Minsalute, regioni e province autonome del 26 novembre 2003.
Dubbi permangono per chiropratici e osteopati, il cui albo è previsto per legge, ma non ancora attuato: secondo la giurisprudenza Ue e nazionale le loro prestazioni (sanitarie) sono esenti Iva, ma l’Agenzia delle Entrate lo nega. L’albo risolverà il problema, ma nel frattempo chi ha le qualifiche dovrebbe privilegiare la privacy del paziente ed emettere fattura non Sdi.
Bientina lì, 10/01/2025
Studio Mattonai