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Importanti novità sulle spese di trasferta dal 2025!

Gentili Clienti,
Desideriamo informarvi che, a partire dal 1° gennaio 2025, le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più considerate componente di reddito. 🎉

📜 Cosa cambia?
Con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, è stato stabilito che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente al committente, non sarà più qualificato come compenso.
👉 Questo significa che non rientreranno nel reddito imponibile da sottoporre a tassazione!

📌 Ricapitolando:
Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

✅ Contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
✅ Rimborso delle spese analitiche sostenute per un incarico e riaddebitate al committente;
✅ Riaddebito delle spese comuni per immobili e servizi connessi utilizzati per l’attività professionale.
🔎 Esempi pratici

🔹 Professionista in regime forfettario
Un professionista deve effettuare una trasferta sostenendo spese di vitto e alloggio pari a 1.000 € + IVA. La fattura dell’albergo è intestata al professionista.

Fino al 2024, il riaddebito sarebbe stato considerato un compenso imponibile:

Rimborso spese: 1.000,00 €
Rivalsa Cassa 4%: 40,00 €
Totale fattura: 1.040,00 €
In sede di Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024, euro 1.000,00 concorrono alla formazione del reddito e anche al superamento della soglia degli 85.000,00 euro.

Dal 2025, la situazione cambia:
Rimborso spese: 1.000,00 €
Rivalsa Cassa 4%: 0 €
Totale fattura: 1.000,00 €
In sede di Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025, euro 1.000,00 NON concorrono alla formazione del reddito e al superamento della soglia degli 85.000,00 euro.

🔹 Professionista in regime semplificato/ordinario
Un professionista deve effettuare una trasferta sostenendo spese di vitto e alloggio pari a 1.000 € + IVA. La fattura dell’albergo è intestata al professionista.

Fino al 2024, il riaddebito sarebbe stato considerato un compenso imponibile:

Rimborso spese: 1.000,00 €
Rivalsa Cassa 4%: 40,00 €
Base imponibile: 1.040,00 €
IVA 22%: 228,80 €
Totale fattura: 1.268,80 €
Ritenuta d’acconto 20%: 200,00 €
Netto a pagare: 1.068,80 €
E in sede di Dichiarazione, euro 1.000,00 concorrono alla formazione del reddito.
Dal 2025, cambia tutto:
Rimborso spese: 1.000,00 €
Rivalsa Cassa 4%: 0 €
Base imponibile: 1.000,00 €
IVA 22%: 220,00 €
Totale fattura: 1.220,00 €
Ritenuta d’acconto: 0 €
Netto a pagare: 1.220,00 €
In sede di dichiarazione, euro 1.000,00 NON concorreranno alla formazione del reddito e allo stesso modo, tale somma diviene totalmente indeducibile.

❗ Attenzione:
Le novità sopra riportate valgono solo per i riaddebiti analitici. Il riaddebito si rende analitico quando:
1️⃣ Il documento di spesa è intestato al professionista, che ha sostenuto la spesa per conto del committente.
2️⃣ Ogni spesa viene riaddebitata in modo analitico e puntuale in parcella, corrispondendo esattamente ai documenti giustificativi.

👉 Ovviamente, Resta ferma la possibilità di procedere con un rimborso spese “forfetario”, vale a dire l’addebito di una somma non necessariamente esattamente corrispondente a quella sostenuta dal professionista e dunque venendo trattata come onorario imponibile concorrendo alla formazione del reddito.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, non esitate a contattarci! 📞📧
Siamo a vostra disposizione! 😊


Un caro saluto
Studio Mattonai

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