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INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO

1) SCAFFALI SISMICI OBBLIGATORI!
Le scaffalature antisismiche sono strutture di stoccaggio preparate per sopportare qualsiasi movimento sismico. I magazzini situati nelle zone sismiche possono essere soggetti agli effetti di un terremoto. Per questo motivo, le scaffalature devono essere dotate di una struttura antisismica che rinforzi ed assicuri il loro ottimo comportamento difronte ai movimenti sismici. Un terremoto è una vibrazione naturale (normalmente di breve durata e intensità variabile) che si produce a causa di una brusca liberazione di energia. Le vibrazioni derivate dal sisma si trasmettono in tutte le direzioni in forma di onde sismiche. Un terremoto in un centro logistico può provocare:

  •  Danni materiali: la perdita o il deterioramento della merce, i danni alle strutture e alle attrezzature del magazzino possono     causare problemi per soddisfare la domanda e servire i clienti.
  • Danni economici: la distruzione degli articoli e i danni materiali comportano costi economici per l’azienda. Nella logistica attuale, flessibile e integrata, il rischio di danneggiamento può causare anche una diminuzione economica in tutte le fasi della supply chain.
  • Danni alle persone: un sisma può, purtroppo, provocare il peggior danno possibile. Un’installazione di stoccaggio lavora con molti carichi pesanti che, quando si produce un terremoto, possono mettere in pericolo l’integrità fisica degli operatori. Le scaffalature, in comparazione ai carichi che sopportano, sono strutture leggere. Per progettarle nelle regioni con rischio sismico devono essere applicati specifici procedimenti. La priorità in queste zone è che i sistemi di stoccaggio antisismici compiano tre requisiti fondamentali:
  •  Requisito di “non crollo”: la struttura deve essere progettata per resistere all’azione sismica e mantenere la sua integrità. Per questo, si devono calcolare le forze che possono sopportare i componenti delle scaffalature e verificare che siano in grado di resistere ai movimenti sismici.
  • Movimento delle unità di carico: le accelerazioni sismiche possono provocare lo scivolamento delle unità di carico sui montanti e, in ultima istanza, la caduta della merce. Questo rischio può essere evitato incorporando delle traverse o dei pannelli in rete sui montanti delle scaffalature.
  • Requisito di limitazione del danno: anche se le scaffalature sono progettate per resistere a un sisma, prima di utilizzarle nuovamente dopo un terremoto, è obbligatorio verificare i danni occasionati e prendere le misure necessarie.

Costruire un magazzino in una zona sismica è una sfida logistica che richiede una buona progettazione dei sistemi di stoccaggio affinché possano resistere alle forze provocate da un terremoto. La progettazione delle nuove scaffalature metalliche industriali, la valutazione di vulnerabilità sismica delle scaffalature esistenti e gli interventi che consentono di migliorare le scaffalature esistenti, sia in fase di modifica che di ampliamento sono argomenti che vengono affrontati dalla normativa italiana, che dà elevata importanza anche alla manutenzione scaffalature, alla verifica periodica scaffalature e alle ispezioni agli scaffali, con l’obiettivo di prevenire danni strutturali e migliorare la sicurezza. Le linee guida si applicano alle scaffalature industriali porta-pallet realizzate con profili metallici e destinate allo stoccaggio di prodotti contenuti in pallet di dimensioni standardizzate. All’interno della norma si fa una distinzione della sfera delle scaffalature in due tipologie:

  • Le scaffalature autoportanti, di qualsiasi altezza, che, oltre a immagazzinare i prodotti, sono di sostegno anche all’involucro edilizio
  •  Le scaffalature interne o esterne, di qualsiasi altezza, che siano utilizzate per l’immagazzinamento di prodotti, all’interno o all’esterno di un fabbricato da cui sono indipendenti. Le indicazioni presenti nelle linee guida non si applicano nel caso di altre tipologie di scaffalature come cantilever, drive-in e drive-through ma rimangono un riferimento applicabile anche per queste tipologie di scaffalature.

SCAFFALATURE DI NUOVA REALIZZAZIONE
La progettazione e la realizzazione di nuove scaffalature metalliche industriali in zona sismica deve essere realizzata con i criteri antisismici utilizzando le indicazioni delle normative NTC e/o UNI EN 16681. In caso di zona sismica non è mai possibile progettare e realizzare nuove scaffalature senza utilizzare un approccio anti-sismico alla progettazione.
SCAFFALATURE ESISTENTI Confermati gli obblighi del proprietario della scaffalatura di eseguire la valutazione del rischio anche sismico del proprio ambiente di lavoro e provvedere alla regolare manutenzione della scaffalatura secondo la UNI EN 15635. Inoltre, viene richiesta una verifica scaffalature industriali e una valutazione di vulnerabilità sismica da parte di un tecnico abilitato nei casi di scaffalature esistenti non specificatamente progettate con criteri antisismici. Il tecnico, oltre alla valutazione della vulnerabilità sismica, dovrà redigere anche il progetto di intervento secondo i criteri descritti nelle NTC oppure nella normativa specialistica di settore quale ad esempio la UNI EN 16681. Le linee guida individuano criteri generali e controlli periodici delle scaffalature da effettuare sui vari elementi che costituiscono la scaffalatura metallica ordinaria al fine di migliorarne l’utilizzo e la manutenzione. Nel caso di ampliamenti di scaffalature esistenti, sia in pianta che in elevazione, va tenuto in considerazione se le nuove scaffalature sono strutturalmente indipendenti o collegate e collaboranti con quelle esistenti: nel primo caso la parte aggiunta va progettata e realizzata come fosse una nuova scaffalatura, nel secondo va verificata l’idoneità statica e sismica della struttura modificata nonché il soddisfacimento dei controlli.
Nel caso di modifiche funzionali, geometriche e di carico di scaffalature esistenti che non richiedono l’aggiunta di nuove spalle devono essere preventivamente autorizzate dal fornitore e/o da un tecnico abilitato a seguito di idonea verifica statica. Gli interventi di riparazione locale e/o sostituzione di elementi strutturali principali di scaffalature esistenti devono essere realizzati preferibilmente con elementi dotati delle medesime caratteristiche geometriche e materiche delle parti originarie. Elementi diversi possono essere utilizzati solo a valle di una verifica di compatibilità dei nuovi elementi con la struttura esistente effettuata dal fornitore della scaffalatura o da un tecnico abilitato. Il rimontaggio (inteso come smontaggio e riuso) di scaffalature usate è da considerarsi come una nuova realizzazione. MESSA IN OPERA DELLE SCAFFALATURE METALLICHE Deve essere prodotta apposita certificazione di regolare istallazione rilasciata da un tecnico/validatore qualificato.

2) PREVENZIONE INCENDI E DATORI DI LAVORO
Iniziamo dalle raccomandazioni per le attività di sorveglianza. Si tratta dell‘insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. Il datore di lavoro deve predisporre per ogni impianto, attrezzatura, sistema di sicurezza antincendio, una lista di controllo per l’effettuazione della sorveglianza che indichi:

  •  cosa verificare
  •  come (ove ritenuto necessario)
  •  con che periodicità e quando (es. giornalmente, settimanalmente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, a fine giornata…)
  • chi dovrà eseguire la sorveglianza (i lavoratori incaricati dovranno essere adeguatamente istruiti; a tal fine il datore di lavoro si potrà avvalere, ad esempio, del RSPP)
  • a chi segnalare eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento della stessa.

Inoltre è importante accertarsi che la sorveglianza venga regolarmente svolta secondo quanto previsto dalle liste di controllo e le eventuali anomalie riscontrate trovino soluzione. Nell’attività di sorveglianza dovranno anche essere effettuate le verifiche periodiche di:

  •  misure antincendio preventive (es. corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco, ecc.)
  •  osservanza di divieti e limitazioni di esercizio (es. presenza, visibilità e integrità della segnaletica di sicurezza, ecc.)

Proseguiamo con le Raccomandazioni relative a manutenzione e controllo periodico, si tratta di:

  • Predisporre “un registro dei controlli”, della tenuta del quale rimane responsabile lo stesso datore di lavoro, nel quale:
  •  siano individuati chiaramente gli impianti, le attrezzature, e gli altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto dei controlli periodici e delle manutenzioni
  •  siano individuati chiaramente i soggetti che effettuano i controlli periodici e le manutenzioni
  • siano registrati tali controlli periodici e manutenzioni
  • siano riportate per ogni intervento le anomalie riscontrate e le soluzioni adottate
  •  siano indicate le scadenze dei controlli periodici o delle manutenzioni successive
  •  Affidare i controlli periodici e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, e degli altri sistemi di sicurezza antincendio a ‘tecnici manutentori qualificati’
  •  Accertarsi che i controlli periodici e le manutenzioni vengano regolarmente svolti secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione.

Raccomandazioni relative a nominativi, allarmi ed evacuazione, i datori di lavoro devono accertarsi di aver comunicato, in maniera chiara, a tutti i lavoratori:

  •  i nominativi degli addetti al servizio antincendio (eventualmente il datore di lavoro stesso), individuati per piano, area o compartimento di competenza, nonché i relativi e i recapiti per un tempestivo contatto
  •  i nominativi degli addetti al primo soccorso (eventualmente il datore di lavoro stesso), nonché i e i recapiti per un tempestivo contatto

 i nominativi di ogni altra eventuale figura con specifiche mansioni o con particolari responsabilità rilevanti nella gestione delle emergenze, indicandone la funzione in relazione all’emergenza, nonché i recapiti per un tempestivo contatt”.

Raccomandazione relative all’azionamento dell’allarme incendio. Si chiede al datore di lavoro di definire chiaramente, in funzione della complessità dell’attività e del luogo di lavoro, dell’eventuale presenza di un sistema di rivelazione e allarme automatico, nonché della struttura del servizio antincendio:

  • quando, come e a chi segnalare la rivelazione di un incendio o un principio di incendio nel luogo di lavoro
  • chi deve valutare la segnalazione e adottare le misure conseguenti (tra cui, eventualmente, l’attivazione delle procedure di evacuazione).

Raccomandazioni relative all’evacuazione in caso di incendio si raccomanda ai datori di lavoro di definire chiaramente, in funzione della complessità dell’attività e del luogo di lavoro, delle modalità di rivelazione e allarme incendio adottate, nonché della struttura del servizio antincendio, in relazione alla situazione di emergenza ipotizzata:

  • chi e quando deve disporre l’avvio delle procedure di evacuazione
  • le modalità di svolgimento dell’evacuazione
  • i compiti assegnati agli addetti al servizio antincendio (es.: chiamata dei soccorsi esterni)
  • le procedure da seguire.

Raccomandazioni relative alla chiamata dei soccorsi esterni:
Definire chiaramente, in funzione della situazione di emergenza ipotizzata:

  • chi e quando deve disporre l’effettuazione della chiamata
  • chi deve effettuare la chiamata
  • chi chiamare
  • quali informazioni fornire
  • con che modalità
  • modalità di supporto e assistenza ai soccorritori.

3) CI PUO’ ESSERE IL “PREPOSTO DEL PREPOSTO”?
In ogni ambiente di lavoro vengono sempre individuati, compiti, funzioni e responsabilità, affidati a lavoratori con nome e cognome. Ogni lavoratore deve sempre sapere cosa deve fare, in che modo, dove, quando ed entro quale scadenza. Egli deve sapere da chi dipende e quali lavoratori dipendono da lui. Nella gerarchia aziendale ci possono essere più livelli (di solito precisati in un organigramma) e quindi è possibile che ci siano più preposti, tutti con le stesse responsabilità? Certo che no! Ciascun proposto risponderà nei limiti del proprio incarico e dei propri poteri, nonché sulla base di ciò che gli compete e di ciò su cui è competente (per formazione, esperienza, anzianità lavorativa, ecc.). Quindi, ci può essere il “preposto del preposto” con adeguate deleghe.

4) DAE, DISPONIBILITA’ E UTILIZZO
Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE. Per ogni DAE deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza.

5) NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI
Vi siete adeguati alle nuove regole? Chi di solito compila i formulari deve avere vidimato i nuovi registri (dal portale Rentri o presso la Camera di Commercio). Diverse aziende avevano l’obbligo di iscrizione al Rentri e iniziare a fare tutto on line, entro il 13 febbraio 2025, è stato provveduto? Il 2025 sarà l’ultimo anno in cui la denuncia dei rifiuti (il MUD) sarà effettuato con i vecchi sistemi, se non ci saranno controindicazioni (in Italia è quasi sempre così …) nel 2026 ogni azienda farà da sola la propria denuncia dei rifiuti direttamente sul portale Sistri, dove ci sono già registrati tutti i dati relativi a tutti i rifiuti.

Bientina lì, 10/03/2025
Studio Mattonai srl

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