1) I CORSI DI FORMAZIONE DEVONO SERVIRE!
Dai corsi di formazione aziendali, si deve imparare qualcosa, sia che si tratti di conoscenze teoriche, sia che si tratti di capacità pratiche. Quanto imparato si deve ricordare, in modo da aumentare le competenze dopo aver partecipato al corso. Quando si tratta di argomenti puramente teorici è sufficiente un test di verifica finale dell’apprendimento. Se si tratta di corsi che hanno a che fare con aspetti pratici, occorre verificare l’efficacia della formazione a distanza di tempo e durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Chi ha imparato qualcosa di nuovo dovrebbe comportarsi e lavorare in modo diverso perché ha nuove e ulteriori conoscenze e capacità, altrimenti il corso non è servito.
2) IMPRUDENZA DEL LAVORATORE?
Quale è la responsabilità per infortuni dei lavoratori dovuti a loro imprudenze? L’errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore di lavoro deve farsi carico, poiché la normativa antinfortunistica mira a tutelare l’incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da sue disattenzioni, imprudenze, ripetitività dei gesti, e similari. Il datore di lavoro deve mettere in conto anche la possibilità che il lavoratore possa disubbidire alle istruzioni ricevute o che il lavoratore si possa distrarre. Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa. Normalmente di tratta di imprudenze prevedibili e quindi da tenere in considerazione da parte del soggetto gestore del rischio.
3) CASCO OBBLIGATORIO!
La sentenza della III Sezione Penale n° 1030 del 2025 precisa che l’esecuzione di lavori edili rientra fra le attività che necessitano della predisposizione di un’adeguata protezione del capo del lavoratore, attraverso l’utilizzo di un casco, anche a
prescindere dalla circostanza che le opere si svolgano in ambiente chiuso ovvero a “cielo aperto”, atteso che il pericolo che in tale modo si tende a preservare non è solamente quello connesso alla caduta di un grave dall’alto (circostanza che, peraltro, non è da escludersi anche laddove le opere si svolgano a “cielo aperto” ove si immagini la frequente movimentazione di materiali edili e di macchinari attraverso le “gru” impiegate nell’edilizia anche, se non soprattutto, in spazi “aperti”) ma è riferito a qualunque tipo di accidente che la realizzazione di tali opere, in se generalmente fonte di pericoli, può determinare a carico di una parte particolarmente vulnerabile del corpo umano. La Sezione III ha peraltro aggiunto, proprio con riferimento alle lavorazioni a “cielo aperto”, che l’utilizzo di strumenti a protezione del capo è previsto anche in relazione ai rischi connessi alla sua prolungata esposizione ai raggi del sole.Conclusione: nei cantiere da ora in poi il casco è sempre obbligatorio senza eccezioni; esso è caldamente consigliato anche nelle aziende in cui si effettuino lavorazioni meccaniche, impiantistiche o comunque è elevata la possibilità di urtare la testa in oggetti fermi o in movimento (l’obbligo c’è in presenza di movimentazione aerea di carichi).
4) RESPONSABILITA’ PER UN INFORTUNIO
Per ogni infortunio possono esserci più cause e più responsabili. Chiunque cagiona per colpa un evento viene punito, ma la causa può essere sia una azione che una omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Quali situazioni hanno provocato l’infortunio?
Se quelle situazioni erano diverse, l’infortunio sarebbe accaduto comunque? Chi non ha gestito adeguatamente quelle situazioni ne dovrà rispondere, che si tratti di una o più persone, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO FORNITA AI LAVORATORI
Si tratta di misure e adempimenti OBBLIGATORI. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Come riportato dal D.lgs. 81/08 all’art. 36, l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. L’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Il datore di lavoro, anche se non direttamente, deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione, secondo quanto previsto dall’art. 36 D.Lgs. 81/2008. su:
- i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale;
- le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- i nominativi dei lavoratori incaricati a primo soccorso e prevenzione incendi;
- i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Oltre alle informazioni di portata generale, il D. Lgs. 81/2008 individua ulteriori informazioni che il lavoratore deve ricevere in misura adeguata, in funzione delle specifiche attività che andrà a svolgere o dei rischi a cui sarà esposto, per esempio: uso delle attrezzature di lavoro, uso dei DPI; significato della segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro; movimentazione manuale dei carichi; uso di attrezzature munite di videoterminale; protezione dall’esposizione agli agenti fisici, chimici, biologici cancerogeni e mutageni. Considerato l’andamento degli infortuni negli ultimi anni, si nota che, per diverse ragioni, comprese le difficoltà linguistiche, i lavoratori immigrati subiscono in proporzione, più infortuni degli italiani, per cui in presenza di tali lavoratori, occorrerà preventivamente verificare la comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. E’ opportuno per il datore di lavoro, documentare sia l’avvenuta erogazione che la qualità dell’informazione. Pertanto, è consigliato fornire l’informazione accompagnata da un fascicolo e redigere un verbale dell’incontro sottoscritto dai presenti, che riporti i contenuti informativi, le osservazioni dei presenti ed i riscontri dati alle stesse, il luogo dell’incontro, la data con orario di inizio e fine della seduta.
Riguardo alla formazione, ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione obbligatoria è sia quella che è prevista dall’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro, sia quella che in azienda viene erogata per “formare” i lavoratori sui compiti da svolgere quotidianamente. Entrambe le formazioni devono essere documentate. Per la formazione interna, dovrà essere possibile dimostrare che si è insegnato come si effettuano determinati lavori, come si usano alcune attrezzature, come si sale su una scala, come si manipola un prodotto chimico, come e quando si indossano i DPI, ecc. La metodologia di formazione on line, non può però essere utilizzata per i corsi di formazione che prevedano «un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».
6) E’ OBBLIGATORIO COINVOLGERE L’RLS
La consultazione del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del datore di lavoro rappresenta un vero e proprio obbligo, per la designazione RSPP ed eventuali ASPP, per la designazione di addetti antincendio e primo soccorso, per la
designazione del medico competente e per l’organizzazione della formazione dei lavoratori. Ma prima di tutto l’RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente per la valutazione dei rischi e l’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda. Per ogni consultazione deve essere redatto un verbale. Consultare significa acquisire un parere o un giudizio su una qualche questione. Il datore di lavoro deve fornire a RLS le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali. RLS deve avere la possibilità di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. RLS deve avere il tempo e il posto per leggere il DVR e tutti i documenti aziendali
7) E’ ANCHE COLPA DEL COMMITTENTE
Il dovere di sicurezza in presenza di lavori svolti in appalto o prestazione d’opera, è riferibile anche al committente, oltre al datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Il committente è corresponsabile qualora l’evento infortunistico sia legato ad una sua omissione colposa. Le imprese vanno scelte con criterio, senza accontentarsi di una semplice verifica amministrativa e il committente non si deve intromettere nell’esecuzione dei lavori (ingerenza). Il committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice, la sua capacità organizzativa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori, assicurandosi dell’effettiva disponibilità dei necessari dispositivi di sicurezza.
8) RISCHIO FULMINAZIONE, MI RIGUARDA?
Sappiamo che uno degli obblighi in capo al Datore di lavoro è la valutazione di tutti i rischi ai quali sono sottoposti i propri lavoratori. Tra questi viene annoverato anche il rischio di fulminazione diretta e indiretta in quanto rientra tra in rischi di
natura elettrica. E’ una valutazione che determina la probabilità di fulminazione di un edificio, linea elettrica o struttura metallica all’aperto in base al numero di fulmini a terra all’anno a Kmq nella zona di pertinenza e serve a decidere se la struttura è autoprotetta o ha bisogno di installazione di dispositivi di protezione dalla scariche atmosferiche (parafulmnini), tale valutazione è obbligatoria per tutte le aziende e deve essere ripetuta ogni 5 anni.
La valutazione viene effettuata da l professionista che ha progettato l’impianto elettrico o altro tecnico del settore.
9) CORSI DI FORMAZIONE: NUOVA NORMATIVA
Dopo tanta attesa è stato approvato il nuovo Accordo Stato- Regioni, e ci sono alcune modifiche e alcune novità, che illustreremo di persona ai nostri clienti e che illustreremo anche nelle prossime informative cercando di non essere noiosi.
Si tratta di indicazioni che comunque non andranno a risolvere il problema degli infortuni in Italia, come pure non servirà l’assunzione di nuovi ispettori. Siamo tutti noi che dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare la nostra testa, perché non sono sempre gli investimenti che sono importanti, ma i comportamenti sul posto di lavoro (rispetto compreso).
Team Studio Protecno
Bientina lì, 16/05/2025
Studio Mattonai