Premessa
Innanzitutto, La informiamo che – in base all’art. 1 della L. n. 584/1967, come modificato dalla L. n. 107/1990 – il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione.
Di converso, il datore di lavoro – che corrisponde direttamente la retribuzione al lavoratore – ha facoltà di chiedere il rimborso della somma anticipata all’Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore.
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, l’onere dei rimborsi al datore di lavoro è posto a carico dell’INPS. Il datore di lavoro, quindi deve comunicare nella denuncia contributiva i relativi dati, ponendo a conguaglio l’importo complessivo del trattamento con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’Istituto.
RICORDA. Da notare che l’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, “limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure”.
Beneficiari e regole di determinazione della retribuzione spettante
Il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.
L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.
APPROFONDIMENTO Pertanto:al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo. Quindi, al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa;al lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, diversamente, spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità. Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio. |
Gli elementi retributivi da considerare ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore dipendente donatore di sangue sono quelli riportati nella retribuzione teorica del flusso Uniemens del mese di fruizione del giorno di permesso. Tale retribuzione deve essere divisa per 26 per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile. L’importo così ottenuto, nel caso di lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, deve essere ulteriormente diviso per il divisore orario del mese considerato.
RICORDA. Il datore di lavoro entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore, avendo cura di conservare per 10 anni la seguente documentazione:lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue:certificati medici e dichiarazioni dei donatori;lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue:certificati di inidoneità.In entrambi i casi occorre verificare che i certificati allegati riportino l’indicazione del codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta. |
Istruzioni operative per i datori di lavoro privati
Ai fini operativi, il datore di lavoro deve valorizzare l’assenza utilizzando:
- il codice evento “DON”, avente il significato di “assenza per donazione di sangue”;
- il codice evento “IDS”, avente il significato di “assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure”, a seconda dell’ipotesi che ricorre.
Devono altresì essere valorizzati gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.
In particolare, la settimana in cui si colloca l’evento “DON” o l’evento orario “IDS” deve essere valorizzata con <Tipocopertura> “1” o “2” a seconda della fattispecie e della eventuale compresenza nella settimana in cui ricorre l’evento di giornate ordinariamente retribuite.
APPROFONDIMENTO. Per i datori di lavoro tenuti ad anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato la retribuzione per donazione sangue devono portare in compensazione le somme corrisposte al salariato agricolo mediante l’invio del flusso Uniemens/PosAgri. In particolare, il flusso deve essere valorizzato con il codice <TipoRetribuzione> “S” e deve essere compilato secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, soprattutto con riferimento al campo <Retribuzione Persa (RP)> utile al calcolo della contribuzione figurativa.
Nel campo <Retribuzione> deve essere inserita la somma oggetto di anticipazione.
Datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio
Le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate dall’Istituto direttamente ai datori di lavoro.
APPROFONDIMENTO. La domanda di rimborso deve essere inoltrata all’Istituto esclusivamente in via telematica, entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione.
Il rimborso diretto al datore di lavoro è effettuato dall’INPS previa istruttoria delle domande presentate.
Presupposti e requisiti per il rimborso
Il quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, affinché sussista sia il diritto del lavoratore alla giornata di riposo che alla relativa retribuzione, con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso, è fissato in 250 grammi.
RICORDA. Il quantitativo di sangue prelevato deve essere indicato nel certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo che deve altresì riportare:il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati);la gratuità della donazione;il giorno e l’ora del prelievo. |
Il prelievo di sangue deve risultare dal certificato redatto dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale (o della relativa articolazione organizzativa) o dell’unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome. Il certificato, inoltre, deve riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione.
Si ricorda, a tal proposito, che il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonché la gratuità della cessione del sangue, devono risultare dalla dichiarazione rilasciata dal donatore, come previsto dall’articolo 6 del D.M. 8 aprile 1968.
L’articolo 1, comma 1, del D.I. 18 novembre 2015 elenca i casi di inidoneità alla donazione per i quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. Tali casi comprendono:
- sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
- mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
- rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
APPROFONDIMENTO. Ai fini del diritto alla retribuzione, il lavoratore è tenuto a inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di inidoneità che deve riportare:il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;l’attestazione che la mancata donazione sia avvenuta in conformità con le cause di inidoneità previste dall’articolo 1, comma 1, del D.I. 18 novembre 2015;il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale. |
Contribuzione figurativa
Infine, si specifica che per le giornate/ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per effettuare la donazione di sangue e il datore di lavoro richieda il rimborso o il conguaglio della retribuzione corrisposta viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale il lavoratore dipendente è iscritto.
APPROFONDIMENTO. La valorizzazione della contribuzione figurativa avviene sulla base della retribuzione persa, ossia in base all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo nei casi di anticipo e di conguaglio della retribuzione deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi e deve essere valorizzato nel flusso Uniemens. |
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.
Bientina lì, 13/06/2025
Studio Mattonai