CARROPONTE? FORMAZIONE OBBLIGATORIA!
Il nuovo Accordo Stato Regioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, introduce diverse novità riguardo la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il corso per l’abilitazione all’uso del carroponte è un esempio significativo, essendo una delle nuove attrezzature per le quali è richiesta un’abilitazione specifica. Nell’Accordo sono specificate diverse tipologie di carroponte per cui è obbligatorio il conseguimento dell’abilitazione: Gru a ponte bitrave, Gru a ponte monotrave, Gru a cavalletto, Gru a cavalletto zoppo. Il corso per carroponte ha una struttura che prevede una parte teorico tecnica, della durata di 4 ore e una parte pratica, della durata di 6 ore per il carroponte con comando in cabina e per il carroponte con comando pensile o radiocomando, di 7 ore se si vuole ottenere la doppia abilitazione.
L’aggiornamento per rinnovare l’abilitazione del carroponte deve essere effettuata ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 4 ore. Se sei già in possesso di un attestato per carroponte potresti non dover frequentare il corso base. Come specificato nel nuovo Accordo Stato Regioni, se un soggetto ha frequentato un corso per la conduzione del carroponte prima che questo venisse normato, la formazione può essere riconosciuta valida se:
I contenuti sono conformi a quanto previsto dal nuovo accordo. Non è quindi la durata in ore a costituire la conformità, ma il programma e gli argomenti trattati. Va da sé che, se l’attestato del corso di formazione per carroponte erogato prima del 24/5/2025 non riporta alcun programma non può essere ritenuto conforme.
Nel caso in cui il Corso Carroponte già frequentato sia riconosciuto conforme è necessario frequentare il relativo aggiornamento quinquennale che decorrerà dalla data di fine del corso base riportata sull’attestato.
Periodo transitorio: I nuovi Corsi Carroponte devono essere conclusi entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato Regioni (24 maggio 2026). Questo vuol dire che se la formazione pregressa non è conforme, si ha un anno di tempo per svolgere il corso conforme all’asr 2025. Tuttavia, se un lavoratore è neo-assunto con mansione di addetto al carroponte, la formazione va svolta prima che questo venga esposto ai rischi.
IL PREPOSTO E IL DATORE DI LAVORO NON SONO FIGURE CREATE DA UNA DELEGA
Non esiste il Datore di Lavoro per la Sicurezza, Datore di lavoro è colui che instaura il rapporto di lavoro con i lavoratori, manda avanti la società e ha potere decisionale e di spesa. Ove presente un CdA il datore di lavoro può essere il Presidente o un altro componente, non un esterno e non un dipendente (ovviamente). Il datore di Lavoro può delegare tutto il delegabile ad un altro componente del CdA o ad un dirigente o ad un collaboratore esterno. Individuazione del datore di lavoro e delega di funzioni sono due cose completamente diverse. La delega di funzioni non può mai, in nessun caso, creare o costituire datorialità.
Anche per il preposto non esiste la delega, il preposto risalta nella organizzazione del lavoro e dei lavoratori, viene semplicemente ufficializzato con una individuazione/nomina/incarico che precisa meglio i suoi compiti, stabilendo in maniera più dettagliata i confini del suo campo d’azione.
SICUREZZA DEGLI SCAFFALI PORTAPALLET
I rischi prevalenti durante la movimentazione delle unità di carico sono: rischio di urto contro la scaffalatura, rischio di caduta delle unità di carico a bordo delle attrezzature meccaniche di movimentazione, rischio derivante dall’uso scorretto ragionevolmente prevedibile delle attrezzature di movimentazione, rischio di investimento di persone e cose.
I rischi prevalenti nella fase di stoccaggio delle unità di carico sono: rischio di collasso totale o parziale delle unità di carico, rischio di ribaltamento della scaffalatura e di cedimenti differenziali alla base. Da non trascurare i rischi durante il transito pedonale e nella fase di ispezione e manutenzione. Perché succedono incidenti? Mancato rispetto delle procedure di movimentazione e stoccaggio, non corretta progettazione degli spazi di manovra, utilizzo di attrezzatura non idonea, errata conduzione dell’attrezzatura da parte dell’operatore, urto accidentale dell’attrezzatura contro la scaffalatura, utilizzo di pallet non idonei, errata progettazione degli scaffali (per sisma o tipologia di carico), carico eccessivo per lo scaffale, , utilizzo di scaffali danneggiati, non adeguatezza degli ancoraggi della scaffalatura, carenza di manutenzione, caduta di oggetti dall’alto, ecc.
IL PREPOSTO NON PUO’ MANCARE
Adesso l’obbligo di nominare il preposto è previsto per ogni realtà lavorativa. Negli appalti, nell’esecuzione di lavori e servizi, il preposto è necessario, in mancanza scatta l’arresto o l’ammenda fino a 6 mila euro. La figura del preposto è proprio sempre obbligatoria? Anche se l’attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della parte di propria competenza? Si, è obbligatoria anche se l’attività è svolta da due dipendenti. La figura del preposto è obbligatoria anche nel caso in cui l’attività è svolta da un unico lavoratore? No, se le funzioni sono svolte dal datore di lavoro. Il preposto va individuato tra lavoratori fisicamente presenti presso il committente? Può essere affidata la carica al responsabile della commessa (il project manager), che non si reca presso il cliente? No, perché non si reca sul luogo delle attività.
SGABELLI: USO IN SICUREZZA
Quando si decide di utilizzare uno sgabello, è opportuno tenere presente che:
- La sua altezza massima è pari ad un metro;
- È adatto per raggiungere piccoli dislivelli;
- La conformità è dettata dalla norma en 14183 e/o dal d.lgs. 81/2008.
Prima dell’uso verificare che:
- Nessun elemento dello sgabello (gradini, dispositivi anti-apertura, superfici antiscivolo, dispositivi antiscivolo alla base dei montanti, ecc.) Sia mancante, deteriorato o danneggiato;
- I dispositivi antiscivolo siano inseriti correttamente nella loro sede alla base dei montanti;
- I gradini siano puliti ed asciutti (eliminare eventuali presenze di oli, grassi e vernici fresche);
- Lo sgabello sia collocato su una superficie piana e non su un oggetto che fornisca una base per guadagnare in altezza;
- Lo sgabello sia collocato frontalmente rispetto alla superficie di lavoro;
- Lo sgabello sia correttamente e completamente aperto;
- La superficie di appoggio dei montanti sia asciutta e priva di oggetti o materiali che possano facilitare un eventuale scivolamento.
Durante l’uso:
- Indossare scarpe idonee che garantiscano perfetta stabilità: non salire sui gradini a piedi nudi, con pantofole, scarpe a tacchi alti o sandali;
- Controllare e non superare il peso massimo (portata) consentito;
- Posizionare sempre entrambi i piedi su di un gradino;
- Non sporgersi lateralmente;
- Lo sgabello deve essere utilizzato da una singola persona alla volta;
- Non salire con materiali pesanti o ingombranti. Nel caso si dovessero usare attrezzi da lavoro, è necessario disporre di un contenitore portattrezzi agganciato alla vita, oppure utilizzare indumenti da lavoro con appositi portautensili;
- Stazionare sullo sgabello solo per brevi periodi intervallando l’attività con riposi a terra;
- Salire sullo sgabello sempre frontalmente.
Dopo l’uso:
- Richiudere lo sgabello correttamente;
- Riporre lo sgabello in un luogo sicuro;
- Effettuare eventuale pulizia;
- Maneggiare lo sgabello con cautela, evitando il rischio di cesoiamento delle mani (se del tipo a gradini ripiegabili o estraibili) e di colpire accidentalmente persone vicine.
RUMORE E PROTETTORI AURICOLARI
I protettori auricolari se usati correttamente laddove necessario, offrono una protezione efficace nei confronti dei rumori pericolosi per l’udito; ma per fa sì che i protettori siano veramente efficaci, è necessario formare i lavoratori in modo mirato.
I dipendenti devono essere istruiti su dove e quando utilizzare i protettori auricolari e queste istruzioni devono essere messe per iscritto. L’addestramento è importante soprattutto per i neo assunti e per i lavoratori temporanei. Il personale deve essere consultato nella scelta dei dispositivi. I lavoratori devono conoscere vantaggi e svantaggi dei vari tipi di protezione, devono sapere dove si trovano in azienda i protettori auricolari e a chi rivolgersi per richiederli, devono sapere a quali conseguenze vanno incontro se non indossato i DPI sul posto di lavoro, devono sapere a chi rivolgersi se hanno domande o problemi in merito ai protettori auricolari.
FORMAZIONE SPECIFICA NON CORRISPONDENTE AI RISCHI MANSIONALI
Il datore di lavoro si deve assicurare che ogni lavoratore abbia ricevuto formazione approfondita sulla mansione che svolge davvero, sulle macchine e i prodotti chimici utilizzati, sul metodo di lavoro, su come gestire i pericoli, ecc.; il datore di lavoro deve poterlo dimostrare che ha fatto formazione su ogni attività, su ogni attrezzatura, su interferenze, ecc.
OGNI QUANTO VA AGGIORNATALA VALUTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO?
Per il rischio stress lavorativo la periodicità dell’aggiornamento della valutazione è stabilita dal datore di lavoro. L’INAIL, nel documento del 2017, evidenzia che “sembra ragionevole” procedere a una nuova valutazione ogni 2 o 3 anni; non si tratta di un documento cogente né tanto meno di un’indicazione precisa. Dal punto di vista delle buone prassi generali applicate nel campo della sicurezza e salute, la periodicità dovrebbe tenere conto anche:
- Delle possibilità e modalità di monitoraggio dello stato di rischio fra una valutazione e l’altra (ad es. analisi dell’efficacia dei canali di riporto in caso di problemi; possibilità di un monitoraggio annuale degli eventi sentinella legati allo stress, ecc.);
- Dei risultati della precedente valutazione (condizioni di rischio molto deteriorate dovrebbero suggerire una nuova valutazione in tempi più brevi, specialmente in assenza di un monitoraggio dello stato di rischio).
Ovviamente in caso di cambiamenti alla situazione organizzativa che producano (o facciano sospettare) un cambiamento sostanziale del profilo di rischio, la valutazione del rischio deve essere rivista (anche solo parzialmente solo per alcuni gruppi omogenei).
Team Studio Protecno
Bientina lì, 05/09/2025
Studio Mattonai
