L’Agenzia delle Entrate – Riscossione agisce come agente per il recupero di crediti per conto di svariati enti (Agenzia delle Entrate, INPS, comuni, regioni, ecc.).
La cartella di pagamento è lo strumento principale con cui la Riscossione informa il contribuente di essere stata incaricata di riscuotere somme che, secondo l’ente creditore, non sono state versate.
La cartella di pagamento non è quindi una nuova pretesa tributaria, ma l’atto con cui si richiede il pagamento di un debito già esistente, iscritto in un elenco ufficiale chiamato “ruolo”.
Ogni cartella contiene elementi essenziali:
· La descrizione delle somme dovute all’ente creditore, con l’indicazione del tributo e dell’anno di riferimento;
· l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla data di notifica;
· l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione potrà avviare azioni di recupero forzato come il fermo amministrativo di veicoli, l’iscrizione di ipoteca su immobili o il pignoramento di stipendi, conti correnti e altri beni;
· le istruzioni sulle modalità di pagamento, su come richiedere una rateizzazione o presentare ricorso.
Alla ricezione di una cartella di pagamento, è fondamentale non ignorarla e si può procedere:
1. al pagamento: la soluzione più semplice è pagare l’importo richiesto entro 60 giorni dalla notifica. In questo caso, la somma da versare è esattamente quella indicata nel riepilogo in prima pagina. Se il pagamento avviene oltre i 60 giorni, all’importo originario si aggiungono gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo;
2. alla rateizzazione del debito: se ci si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica, si può chiedere di rateizzare il debito. La legge offre condizioni vantaggiose. Per debiti fino a 120.000 euro è possibile ottenere un piano di rateizzazione fino a 84 rate mensili (7 anni) presentando una semplice richiesta online, senza dover allegare alcuna documentazione che attesti la situazione di difficoltà. Per debiti superiori a 120.000 euro (o per richieste di rateizzazione superiori a 84 rate), è necessario documentare la temporanea difficoltà economico-finanziaria. Il beneficio della rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. In tal caso, la Riscossione potrà agire immediatamente per il recupero dell’intero debito residuo;
3. alla sospensione e contestazione della cartella: se si ritiene che le somme richieste non siano dovute, è possibile agire per contestare la pretesa. La sospensione legale disciplinata all’art. 1, comma 538, Legge n. 228/2012 prevede che entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può presentare una dichiarazione alla Riscossione chiedendo di sospendere la riscossione se sussiste una delle seguenti cause:
- pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo;
- prescrizione o decadenza del credito maturate prima che il ruolo diventasse esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione concessa dall’ente o dal giudice;
- sentenza che ha annullato il debito.
La Riscossione trasmetterà l’stanza all’ente creditore, che avrà 220 giorni per rispondere. In caso di mancata risposta, la legge prevede l’annullamento automatico del debito.
È altresìpossibile impugnare la cartella davanti al giudice competente (es. Corte di Giustizia Tributaria, Tribunale del Lavoro). È importante notare che il ricorso è ammesso solo per vizi propri della cartella o della sua notifica (es. notifica irregolare). Per contestare l’esistenza o l’ammontare del debito, il ricorso va proposto nei confronti dell’ente creditore (es. Agenzia delle Entrate).
I termini per presentare ricorso sono molto stretti e perentori (es. 60 giorni per i tributi, 30 per le sanzioni al codice della strada).
Decorsi 60 giorni dalla notifica senza che sia stato effettuato il pagamento o intrapresa una delle azioni sopra descritte (rateizzazione, sospensione, ricorso), l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è obbligata per legge ad avviare le procedure cautelari ed esecutive per il recupero coattivo del credito.
Le azioni più comuni includono:
· fermo amministrativo di beni mobili registrati (es. automobili, motocicli);
· iscrizione di ipoteca su beni immobili;
· pignoramento presso terzi (es. blocco del conto corrente, trattenuta di una parte dello stipendio o della pensione, pignoramento di crediti verso clienti) o pignoramento di beni mobili e immobili.
In alcuni casi, per i debiti che derivano da “avvisi di accertamento esecutivi” (emessi, ad esempio, dall’Agenzia delle Entrate per imposte come IRPEF, IRES, IVA), la Riscossione non notifica una cartella di pagamento, ma un semplice “avviso di presa in carico”.
Con questo documento informa che ha ricevuto l’incarico di riscuotere le somme; si tratta di una comunicazione inviata per posta semplice e non ha una scadenza di pagamento.
Tuttavia, è un segnale di rischio elevato: la Riscossione può avviare le procedure di recupero (fermo, ipoteca, pignoramento) a prescindere dal ricevimento di tale avviso, poiché i termini per pagare o fare ricorso sono già decorsi dalla notifica dell’originario avviso di accertamento.
La cartella di pagamento arriva tramite posta certificata ed è un atto che non può essere ignorato; le conseguenze di un’azione tardiva o di un’inerzia possono essere molto onerose.
La invitiamo, pertanto, a controllare sempre la casella di posta certificata e a contattare lo Studio non appena riceve una cartella di pagamento, un avviso di presa in carico o qualsiasi altro atto da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In questo modo potremo analizzare tempestivamente il documento, verificare la correttezza della pretesa e consigliarla sulla strategia più opportuna da adottare per tutelare i suoi interessi.
Cordiali saluti.
Studio Mattonai srl
